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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 6 marzo 2015, n.1142. È pacifica l'applicazione anche ai soggetti pubblici, sia nell'ambito di trattative negoziali condotte senza procedura di evidenza pubblica, sia nell'ambito di procedure di gara, dell'obbligo di improntare la propria condotta al canone di buona fede e correttezza sancito nell'art. 1337 c.c.

  Consiglio di Stato sezione IV sentenza 6 marzo 2015, n. 1142 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8886 del 2013, proposto da: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t....

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 6 marzo 2015, n. 1141. L'apprezzamento dei titoli dei partecipanti, da effettuarsi nell'ambito di un giudizio complessivo ed inscindibile, non ha specifica autonomia, in quanto la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi bene può essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso dei titoli diversi valutati come equivalenti dalla Commissione Superiore di Avanzamento

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 6 marzo 2015, n. 1141 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3097 del 2012, proposto da: Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato,...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 6 marzo 2015, n. 1139. È ius receptum che la mancata notifica del decreto di esproprio al proprietario effettivo, che non risulti tale dalla documentazione catastale, impedisce il decorso del termine di decadenza per l'opposizione alla stima, ma non costituisce motivo di carenza del potere espropriativo, che legittimi il proprietario a chiedere il risarcimento del danno corrispondente al valore del bene, producendosi viceversa l'effetto traslativo della proprietà alla mano pubblica

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 6 marzo 2015, n. 1139 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7953 del 2012, proposto da: Ag. s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 6 marzo 2015, n. 1145. In presenza di una notifica nulla e, quindi, improduttiva degli effetti legali tipizzati di conoscenza il termine breve per l'impugnazione della sentenza non può iniziare a decorrere, restando l'impugnazione assoggettata al più lungo termine correlato alla pubblicazione della sentenza

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 6 marzo 2015, n. 1145   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6000 del 2014, proposto da: Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile e Ufficio del...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 marzo 2015, n. 9792. Il responsabile di un industria alimentare, intesa quale esercizio della preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita, fornitura e somministrazione di prodotti alimentari, deve garantire che tali operazioni siano effettuate in modo igienico, gravando diversamente sullo stesso la responsabilità prevista dall'art. 5 della legge 30 aprile 1962 n. 283 che si riferisce a tutti i soggetti che concorrono alla immissione sul mercato di prodotti alimentari destinati al consumo e non conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie. Secondo la norma dell'art. 5 della legge 30 aprile 1962 n. 283, i destinatari delle sue disposizioni sono infatti tutti coloro che concorrono alla immissione sul mercato di prodotti destinati al consumo e non conformi alle prescrizioni igienico sanitarie e quindi tanto i fabbricanti che i rivenditori. Questi ultimi, peraltro, sono da riconoscersi esenti da responsabilità, unicamente quando la non ottemperanza ai precetti della legge riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti, le condizioni interne degli involucri e cioè ogni qualvolta essi non abbiano la possibilità di controllare fa qualità e la condizione del prodotto posto in vendita . Nel qual ultimo caso la responsabilità grava sul produttore, in quanto in caso di accertata difformità della sostanza alimentare posta in vendita dai requisiti di commestibilità prescritti, la responsabilità del rivenditore viene meno (e, dunque, è il produttore a doverne rispondere) quando trattasi di prodotti posti in vendita in confezioni originali, riscontrati affetti da irregolarità attinenti i loro requisiti intrinseci, o la loro composizione, o le condizioni interne dei recipienti (come nel caso di specie, essendo stato rinvenuto un corpo estraneo), in relazione ai quali il rivenditore non ha la possibilità di controllare la qualità o la condizione del prodotto posto in vendita, non potendosi ammettere, da parte di costui, manomissioni del recipiente o dell'involucro

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 6 marzo 2015, n. 9792   Ritenuto in fatto 1. D.S.G. ha proposto ricorso, a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, avverso la sentenza del tribunale di RIETI emessa in data 24/09/2013, depositata in data 24/10/2013, con cui il medesimo, all’esito del dibattimento, era stato condannato alla pena condizionalmente...