Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 6 marzo 2015, n. 1145

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUARTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6000 del 2014, proposto da:

Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile e Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via (…);

contro

Ma.Gr.Be., in proprio e quale procuratrice speciale di Ma.Gi.Be., rappresentata e difesa dall’avv. An.Ca. e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Be.Ma. alla via (…) per mandato a margine della memoria di costituzione nel giudizio d’appello, e quindi domiciliata ex lege presso la Segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, alla piazza (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione II, n. 136 dell’11 settembre 2013, resa tra le parti, con cui, in accoglimento parziale del ricorso in primo grado n.r. 136/2012, sono stati indicati ex art. 34 comma 4 c.p.a. i criteri per liquidazione del danno per il periodo di occupazione illegittima, con rigetto della domanda di risarcimento del danno da occupazione appropriativa e declaratoria di difetto di giurisdizione quanto all’indennità per il periodo di occupazione legittima, senza pronuncia sulle spese

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Maria Gr.Be.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2015 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti l’avvocato di Stato Vi.Ce. ed altri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.) Ma.Gr.Be., in proprio e quale procuratrice speciale della comproprietaria Ma.Gi.Be., ha proposto domanda di risarcimento del danno da occupazione appropriativa in relazione all’intervenuta occupazione e trasformazione di suolo, non seguita dall’emanazione del decreto di esproprio.

Con la sentenza impugnata il T.A.R. ha rigettato la domanda risarcitoria -sul rilievo che, venuta meno l’occupazione appropriativa, all’interessata compete la restituzione, non richiesta, salva acquisizione sanante ex art. 42 bis-, ha dichiarato il difetto di giurisdizione per l’indennità relativamente al periodo di occupazione legittima, e ha indicato ex art 34 comma 4 c.p.a. i criteri per la liquidazione del danno relativo al periodo di occupazione illegittima, individuato nella misura del 5% annuo sul valore venale del bene, dalla data di scadenza del termine di occupazione e sino alla data di deposito della sentenza.

2.) Con l’appello in epigrafe, spedito per la notificazione il 7 luglio 2014 e depositato l’11 luglio 2014, la sentenza è stata impugnata, deducendosi, previa rivendicazione dell’ammissibilità dell’appello, in funzione della nullità della notificazione della sentenza, in quanto eseguita presso il domicilio reale del Dipartimento della Protezione Civile e comunque presso l’Avvocatura generale e non presso l’Avvocatura distrettuale:

– la nullità della sentenza in funzione della nullità della notificazione del ricorso in primo grado, avvenuta presso l’ufficio del commissario delegato, e quindi nel domicilio reale e non già nel domicilio legale presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato; nullità non sanata poiché l’Amministrazione non si è costituita in giudizio e nemmeno in astratto sanabile qualora il giudice di primo grado avesse disposto la rinnovazione della notificazione;

– il sopravvenuto difetto di legittimazione passiva per essere cessata l’emergenza e trasferite le funzioni del commissario delegato alla Regione Calabria Assessorato alle politiche ambientali (cui però l’appello non è stato notificato).

Costituitasi in giudizio con memoria depositata il 17 ottobre 2014, l’appellata ha dedotto a sua volta l’inammissibilità dell’appello per tardività, essendo stato notificato oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza in data 14 aprile 2014, da ritenersi ritualmente eseguita presso l’Avvocatura generale dello Stato, nonché per la sua genericità, contestando l’allegata nullità della notificazione del ricorso introduttivo al commissario delegato, da considerare in quanto tale estraneo all’organizzazione amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’Avvocatura dello Stato ha depositato tardiva memoria difensiva in data 31 dicembre 2014.

All’udienza pubblica del 27 gennaio 2015 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.

3.) Il Collegio, in limine, deve disattendere l’eccezione pregiudiziale di irricevibilità dell’appello in funzione della sua invocata tardività, ricollegata dall’appellata alla data di notifica della sentenza di primo grado nel domicilio reale nonché presso l’Avvocatura generale dello Stato.

Com’è noto l’art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, dispone testualmente che (corsivi dell’estensore):

” Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente.

Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza.

Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio”.

La declaratoria d’incostituzionalità della disposizione, nella parte in cui non consentiva la sanatoria a seguito della costituzione in giudizio dell’Avvocatura, pronunciata con la nota sentenza della Corte Costituzionale 26 giugno 1967, n. 97, non implica che la notificazione irrituale presso l’Avvocatura generale dello Stato anziché presso l’Avvocatura distrettuale rimanga priva di conseguenze, quantomeno con riferimento alla decorrenza del termine breve per l’impugnazione della sentenza stessa.

Infatti, in presenza di una notifica nulla e quindi improduttiva degli effetti legali tipizzati di conoscenza il suddetto termine non può iniziare a decorrere, restando l’impugnazione assoggettata al più lungo termine correlato alla pubblicazione della sentenza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3223; vedi anche, più in generale, Cass., Sez. III, 12 giugno 2014, n. 13373 e Sez. Lav.,17 marzo 2009, n. 6450).

Nel caso di specie, dunque, l’appello è stato notificato in modo affatto rituale e tempestivo.

4.) E’ poi fondato e assorbente il primo motivo d’appello, incentrato sulla incontestata omessa notificazione del ricorso in primo grado presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, con la sua conseguente nullità ai sensi del ripetuto art. 11 r.d. n. 1611/1939, non sanata in relazione alla mancata costituzione in giudizio delle Autorità intimate, che avrebbe dovuto essere rilevata ex officio dal giudice amministrativo calabrese.

Né può condividersi l’assunto dell’appellata in ordine all’estraneità del commissario delegato all’apparato organizzatorio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento della protezione civile, posto che è incontestabile che si tratti di organo straordinario e temporaneo dell’Autorità statale, nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e/o del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, in virtù di delegazione di specifici poteri, ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato e domiciliazione legale presso gli uffici della medesima.

Ne consegue che la sentenza di primo grado va dichiarata nulla, senza rinvio, perché pronunciata in difetto di valida instaurazione del rapporto processuale per nullità della notificazione del ricorso introduttivo, restando assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi o eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

4.) In relazione alla peculiarità delle questioni in rito, sussistono comunque giusti motivi per dichiarare compensate per intero tra le parti le spese e onorari del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’appello in epigrafe n.r. 6000 del 2014, e per l’effetto dichiara nulla, senza rinvio, la sentenza del T.A.R. per la Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione II, n. 136 dell’11 settembre 2013.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Numerico – Presidente

Fabio Taormina – Consigliere

Antonio Bianchi – Consigliere

Oberdan Forlenza – Consigliere

Leonardo Spagnoletti – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 6 marzo 2015

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