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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 29 maggio 2015, n. 2690. Il risarcimento dei danni per perdita di “chance”, richiede la prova che l’offerta della società illegittimamente esclusa avrebbe ottenuto la vittoria dell’aggiudicazione. La misura del risarcimento deve tenere conto della mancata esecuzione del contratto ed anche della perdita di un elemento del curriculum, utile per le successive gare

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 29 maggio 2015, n. 2690 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10254 del 2014, proposto da: Ha.Co. s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 giugno 2015, n. 11667. Lo spazio sottostante al suolo su cui sorge un edificio in condominio, in mancanza di titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condomini, deve considerarsi di proprietà comune, indipendentemente dalla sua destinazione (per il combinato disposto degli artt. 840 e 1117 cod. civ.)

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 5 giugno 2015, n. 11667 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. ORICCHIO...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 giugno 2015, n. 11665. Il dovere di consiglio del notaio non può spingersi fino al punto da comprendere il controllo su circostanze di fatto che rientrano nella normale prudenza delle parti o su quelli che sono i motivi dell’atto

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 5 giugno 2015, n. 11665 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. PICARONI...

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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 5 giugno 2015, n. 11663. Le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 574 del 1988 e, segnatamente, l’art. 8, che consente al cittadino italiano di lingua tedesca, residente nella provincia di Bolzano, di eccepire la nullità dell’atto amministrativo notificatogli, per il mancato rispetto dell’art. 7 dello stesso d.P.R., che impone, in tal caso, l’uso della lingua tedesca, non trovano applicazione nei confronti della cittadina svizzera, di madrelingua tedesca e residente nella medesima

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 5 giugno 2015, n. 11663 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCININNI Carlo – Presidente Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere Dott. MARULLI Marco – Consigliere Dott. TRICOMI Laura...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 maggio 2015, n. 11223. La comunicazione di informazioni sulla salute del dipendente configura un illecito trattamento di dati quando è possibile una comunicazione parziale che contenga il dato pertinente allo scopo da perseguire, mentre va omessa la visibilità di dati sanitari ultronei con particolare riferimento alla patologia da HIV

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 maggio 2015, n. 11223 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. BISOGNI...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 giugno 2015, n. 12717. Il danno non patrimoniale non può che essere liquidato in via equitativa e che tale valutazione ha da tempo trovato un utile parametro di riferimento nelle note tabelle che sono state elaborate dagli uffici giudiziari per assicurare una tendenziale omogeneità di trattamento fra situazioni analoghe; com’è noto, al fine di assicurare il massimo grado di uniformità, è stato riconosciuto alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano valenza generale di “parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono”. Con specifico riferimento al danno per perdita del rapporto parentale, le tabelle milanesi prevedono – con riferimento ai vari possibili rapporti di parentela – una forbice che, nel caso di danno subito dal genitore per la morte di un figlio, oscillava (nell’edizione 2011, applicabile al momento in cui venne emessa la sentenza impugnata) fra 154.350,00 e 308.700,00 Euro; per quanto emerge dai “criteri orientativi” che illustrano la tabella, tale forbice consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la “qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta”. Deve allora ritenersi che, anche a voler assimilare – come ha fatto la Corte d’appello – la situazione del feto nato morto al decesso di un figlio, non può tuttavia non considerarsi che per il figlio nato morto è ipotizzabile soltanto il venir meno di una relazione affettiva potenziale (che, cioè, avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore-figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita), ma non anche di una relazione affettiva concreta sulla quale parametrare il risarcimento all’interno della forbice di riferimento.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 giugno 2015, n. 12717 Svolgimento del processo Cr.Va. e S.L. convennero in giudizio l’Azienda ASL Roma (…) per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per il fatto che il loro primo figlio era nato morto, assumendo che ciò era dipeso dalla condotta dei sanitari dell’Ospedale di...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 giugno 2015, n. 12732. La repressione degli illeciti disciplinari (nel caso dei Notai) incide sulla sfera giuridica della persona fisica destinataria del provvedimento, fino a intaccarne il diritto di continuare a svolgere una data attività lavorativa [tant’è che, secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, ciò può dar luogo a “controversie su diritti di natura civile”, ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione: cfr. Konig c. Germania, 28 giugno 1978, §§ 87-95. Il potere disciplinare non si esercita secondo la consueta tecnica del provvedimento amministrativo che attua la sintesi solidaristica tra interesse generale e interesse particolare, ma in maniera immediata e diretta sulla posizione del soggetto incolpato, secondo un modulo simile a quello penalistico. La fase giurisdizionale che ne può seguire non ha ad oggetto, infatti, il controllo dell’uso legittimo di un potere altrimenti insindacabile nelle sue scelte di merito amministrativo, ma l’accertamento della fondatezza della pretesa sanzionatoria esercitata, accertamento che, una volta richiesto dalla parte percossa dal provvedimento o da quella titolare del potere d’azione, coinvolge un interesse pubblico indisponibile

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  19 giugno 2015, n. 12732 Svolgimento del processo Dalla sentenza impugnata si ricava che con due distinte delibere adottate il 9.11.2005 e il 22.10.2008 il Consiglio notarile dei distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, stabiliva di sottoporre a controllo ed analisi l’attività di tutti i...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 17 giugno 2015, n. 25364. Integra il delitto di truffa, e non il meno grave reato di omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatoria (art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689), la condotta dei datore di lavoro che, per mezzo dell’artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore, induce in errore l’istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva. Peraltro, in tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, la produzione all’ente erogatore di una falsa autocertificazione finalizzata a conseguire indebitamente contributi previdenziali integra il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., anziché quello di truffa aggravata, qualora l’ente assistenziale non venga indotto in errore, in quanto chiamato solo a prendere atto dell’esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 17 giugno 2015, n. 25364 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 26.10.2011 il Tribunale di Teramo dichiarò M.N. responsabile dei reato di cui all’art. 640 comma 2 cod. pen. in danno dell’ I.N.P.S. e lo condannò alla pena di anni 1 di reclusione ed € 309,00 di...