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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 giugno 2015, n. 11453. La ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta “ad substantiam”, stipulato da “falsus procurator”, non richiede che il “dominus” manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, ma può essere anche implicita – purché sia rispettata l’esigenza della forma scritta – e risultare da un atto che, redatto per fini che sono consequenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del “dominus” incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante senza potere; n particolare, poi, l’atto scritto di ratifica puo’ essere costituito dalla citazione contenente la domanda di esecuzione del contratto concluso dal rappresentante privo di poteri, in quanto tale domanda implica l’univoca volonta’ della parte di ratificare l’operato del suddetto rappresentante

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 3 giugno 2015, n. 11453 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere Dott. FALASCHI...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 giugno 2015, n. 11479. La prova per testi della consegna della lettera di licenziamento è ammissibile; è invece inammissibile nel caso in cui l’esistenza dello scritto contenente la volontà datoriale di recesso sia contestata, poiché il rispetto della forma scritta è previsto ad substantiam dall’articolo 2 della legge 604/1966. L’inammissibilità è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 3 giugno 2015, n. 11479 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere Dott. BERRINO Umberto...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 giugno 2015, n. 11632. La sospensione dei termini per il periodo feriale ai procedimenti non giurisdizionali. La sospensione del termine per l’impugnazione degli atti d’imposizione tributaria prevista dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, è volta a garantire un concreto spatium deliberandi in vista dell’accertamento con adesione (il cui esperimento resta, appunto, consentito) e va riferita al relativo procedimento, che ha natura amministrativa, per di più escludendo la cumulabilità della sospensione disposta da detta disposizione con quella prevista in tema di condono – L. n. 289 del 2002, art. 15, specificamente ritenendo che “… la sospensione prevista dalla legge sul condono incide sui tempi per la proposizione del ricorso giurisdizionale in concordanza col tempo concesso per il perfezionamento della definizione agevolata (art. 15, comma 2)”. La non cumulabilità è coerente alla non cumulabilità della sospensione dei termini feriali con quelli di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16. Facendo dunque applicazione al caso di specie di siffatti principi generali – idonei a superare il diverso avviso espresso dalla prassi amministrativa – risoluzione del Ministero delle Finanze 11/11/1999 N. 159//E – nessun errore in diritto risulta avere commesso la CTR che ha correttamente ritenuto di non applicare la sospensione del periodo feriale al termine di 90 giorni relativo all’accertamento con adesione

Suprema Corte di Cassazione Sezione VI ordinanza 5 giugno 2015, n. 11632 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente – Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere – Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere – Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere – Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 16 luglio 2015, n. 3553. La qualità di controinteressato, cui il ricorso – a pena di inammissibilità – deve essere notificato secondo quanto previsto dall’art. 41, comma 2, c.p.a., va riconosciuta non già a chi abbia un interesse, anche legittimo, a mantenere in vita il provvedimento impugnato e tanto meno a chi ne subisca conseguenze soltanto indirette o riflesse, ma solo a chi dal provvedimento medesimo riceva un vantaggio diretto e immediato, ossia un positivo ampliamento della propria sfera giuridica. La trasposizione alla materia edilizia di questo principio ha condotto la giurisprudenza ad affermare che in sede di impugnazione di provvedimenti sanzionatori “non sono configurabili controinteressati nei confronti dei quali sia necessario instaurare un contraddittorio, anche nel caso in cui sia palese la posizione di vantaggio che scaturirebbe per il terzo dall’esecuzione della misura repressiva ed anche quando il terzo avesse provveduto a segnalare all’amministrazione l’illecito edilizio da altri commesso” (Cons. St., sez. IV, 6 giugno 2011 n. 3380; Id., sez. VI, 18 aprile 2005, n. 1773; sez. V, 3 luglio 1995, n. 991). Il vicino assume però la veste di controinteressato quando del provvedimento sanzionatorio, recante comunque il nominativo del controinteressato, sia stata non solo sollecitata da un esposto del vicino medesimo, ma anche preceduta da atto prodromico (comunicazione di avvio di procedimento,à sensi dell’art. 7 e ss. della L. 7 agosto 1990 n. 241) parimenti comunicante il nominativo del controinteressato predetto, dovendosi comunque distinguere tra la posizione di colui che è titolare di un generico interesse a mantenere efficace il provvedimento impugnato e la posizione di colui che dal provvedimento medesimo viceversa riceve un vantaggio diretto e immediato (nel caso di specie, il ripristino delle distanze d’obbligo tra il proprio edificio e quello dell’attuale appellante), con la conseguente individuazione della posizione obbligatoriamente inclusa nel contraddittorio sia procedimentale che processuale

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 16 luglio 2015, n. 3553 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4572 del 2014, proposto da: Si.Do., rappresentata e difesa dall’avv. Pe.Ma., con domicilio eletto presso Sa.Ta. in...

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Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 20 luglio 2015, n. 8. a) Nel regime transitorio previsto dal comma 12, prima parte, dell’art. 375 del d.P.R. n. 207 del 2010 per le categorie non modificate dal nuovo regolamento, di validità delle attestazioni rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000 “fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse”, è applicabile l’onere di verifica triennale imposto prima dall’art. 15-bis del d.P.R. n. 34 del 2000 e poi dall’art. 77 del d.P.R. n. 207 del 2010; b) nel regime transitorio dettato dall’art. 375, commi 13, 16 e 17, del d.P.R. n. 207 del 2010 e ss. mm. ii. per le categorie “variate” non sussiste, durante il regime di proroga, l’obbligo di verifica triennale, di cui agli artt. 15-bis del d.P.R. n. 34 del 2000 e 77 del d.P.R. n. 207 del 2010; c) nelle gare di appalto per l’aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.

Consiglio di Stato adunanza plenaria sentenza 20 luglio 2015, n. 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE ADUNANZA PLENARIA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4 di A.P. del 2015, proposto da: Ro. S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ma.Sa. ed altri,...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 giugno 2015, n. 24960. In tema di ricorsi afferenti alla materia del provvedimento cautelare reale, i motivi che possono essere dedotti sono unicamente quelli riguardanti la violazione di legge, in essi ricompresi quelli attinenti alla motivazione laddove del tutto assente ovvero apparente

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 giugno 2015, n. 24960 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. GRILLO Renato – rel. Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere Dott. GENTILI...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 giugno 2015, n. 24989. Non sussiste il reato di frode commerciale, neppure in forma tentata, se il prodotto non e’ destinato alla vendita

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 giugno 2015, n. 24989 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. GAZZARA Santi – Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 giugno 2015, n. 25012. In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il provvedimento cautelare puo’ interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entita’ del profitto accertato

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 giugno 2015, n. 25012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GENTILE Mario – Presidente Dott. CAMMINO Matilde – Consigliere Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere Dott. RAGO Geppino – Consigliere Dott. ALMA...