Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 3 giugno 2015, n. 11466

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Presidente

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17426-2008 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale per Notaio dott. (OMISSIS) di MILANO – Rep. n. 39053 dell’11/6/2008;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

Nonche’ da:

(OMISSIS) S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale per Notaio dott. (OMISSIS) di MILANO – Rep. n. 39053 dell’11/6/2008;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 400/2007 della CORTE D’APPELLO DI LECCE – SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 28/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/2015 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che si riporta;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso principale, accoglimento del secondo e terzo motivo, assorbito il quarto, e assorbito il ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La (OMISSIS) s.r.l. intraprese nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. azione di risarcimento del danno in via generica da concorrenza sleale e violazione di diritti d’autore sul programma software denominato (OMISSIS), in quanto la convenuta, chiamata ad eseguire un intervento sul sistema informatico installato da (OMISSIS) s.r.l. in un’azienda di (OMISSIS), la (OMISSIS) s.r.l., aveva redatto una relazione denigratoria, che aveva poi avuto ampia diffusione nel settore commerciale di riferimento.

Il Tribunale con sentenza del 16 giugno 2005 accolse la sola domanda di risarcimento danni per concorrenza sleale, pronunciando sentenza di condanna generica, di cui nego’ peraltro la pubblicazione su giornali.

La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 28 dicembre 2007 ha confermato la decisione di primo grado, respingendo gli appelli principale di (OMISSIS) s.r.l. ed incidentale di (OMISSIS) s.r.l.

Ha ritenuto la corte territoriale che i soggetti coinvolti operassero nello stesso settore di mercato, con conseguente comunanza di clientela costituita dall’esercizio commerciale mobilificio di (OMISSIS), dirigendosi i prodotti delle due societa’ verso la medesima categoria di consumatori, sebbene in diverse fasi produttive ( (OMISSIS) s.r.l. produce sistemi gestionali successivamente sviluppati da (OMISSIS) s.r.l., che produce sistemi e database applicativi dei primi), e ben potendo esistere anche un solo destinatario degli apprezzamenti denigratori, nella specie consistiti nella relazione tecnica redatta; che solo la pubblicita’ comparativa di carattere meramente informativo e’ scriminata, come non e’ nel caso della relazione informativa del 26 ottobre 2000, contenente espressioni denigratorie; che la condanna generica era stata chiesta sin dall’atto di citazione e ne esistevano i presupposti; che parimenti infondato era l’appello incidentale circa il mancato ordine di pubblicazione della sentenza sui quotidiani, giustamente dal tribunale non disposta in ragione della occasionalita’ del fatto; che, infine, non vi era stata violazione pure del diritto d’aurore, non essendo mai stato modificato il software dal tecnico della (OMISSIS) s.r.l.

Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla (OMISSIS) s.r.l., sulla base di quattro motivi. Resiste la (OMISSIS) s.r.l. con controricorso, proponendo altresi’ ricorso incidentale per tre motivi. Entrambe le parti hanno depositato le memorie di cui all’articolo 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2598 c.c., per non avere la sentenza impugnata considerato che fra le parti non vi e’ rapporto concorrenziale, in quanto integra la fattispecie della norma non l’attivita’ compiuta in presenza di mera comunanza di clientela in senso soggettivo (nella specie, il solo cliente (OMISSIS) s.r.l.), ma l’oggettiva sovrapponibilita’ ed appropriazione di spazi di mercato, ossia della clientela dell’impresa concorrente, mentre quando i prodotti non soddisfano lo stesso bisogno non sussiste concorrenza. Cio’ avviene nella specie, ove la (OMISSIS) s.r.l. e’ una multinazionale che fornisce il proprio data base sul quale si possono innestare sistemi applicativi specifici, che viene quindi utilizzato da terzi produttori di software di nicchia, come (OMISSIS) s.r.l., quale contenitore dei dati; ne’ sussisteva, pertanto, la volonta’ di accaparrarsi l’altrui spazio di mercato.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2598 c.c., n. 2, per avere la sentenza impugnata ritenuto che la diffusione di notizie denigratorie possa avvenire anche nei confronti di una sola persona, laddove, invece, sussiste l’illecito da concorrenza sleale solo allorche’ le notizie e le informazioni idonee a produrre discredito siano diffuse ad una pluralita’ di soggetti ed in modo ricorrente, non meramente occasionale; inoltre, la norma e’ violata perche’ la relazione non era affatto destinata alla diffusione, ma costituiva atto interno tra i due imprenditori volto alla soluzione di problematiche tecniche; trattandosi di c.d. terzo interposto nella commissione dell’illecito, sarebbe stata infine necessaria la prova del pactum sceleris o almeno della relazione di interessi tra l’autore dell’atto, la (OMISSIS) s.r.l., e la ricorrente presunta avvantaggiata.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce il vizio di motivazione, sotto ogni profilo, con riguardo all’effettiva diffusione delle notizie ritenute denigratorie, avendo cio’ la sentenza impugnata ritenuto sulla base delle dichiarazioni rese da un solo teste, il quale pero’ non aveva affatto riferito come fonte delle notizie fosse la relazione predisposta dalla (OMISSIS) s.r.l., mentre non sono state tenute in adeguata considerazione le deposizioni degli altri testimoni; inoltre, la relazione fu predisposta al fine di risolvere problemi tecnici e consegnata quindi alla sola (OMISSIS) s.r.l.

Con il quarto motivo, deduce il vizio di motivazione, sotto ogni profilo, con riguardo al preteso contenuto denigratorio dell’atto, del quale aveva preso in considerazione solo alcune espressioni estrapolate dal contesto.

Con il suo ricorso incidentale, la (OMISSIS) s.r.l. ha dedotto: 1) la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e articolo 118 disp. att. c.p.c., perche’ la decisione impugnata e’ affetta da insanabile contraddittorieta’, avendo dapprima riconosciuto la potenzialita’ e l’effettiva diffusione delle notizie denigratorie, ma poi ha negato una condotta continuata al fine di concedere la misura della pubblicazione della sentenza; 2) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, sulla medesima circostanza; 3) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa il rigetto della domanda di condanna al risarcimento del danno per violazione del diritto d’autore, avendo la (OMISSIS) s.r.l., contrariamente a quanto opinato dal giudice del merito, modificato il software con riguardo ai c.d. sorgenti dati aggiungendovi nuovi indici e migliorandone le prestazioni, come dichiarato nella stessa relazione redatta dal tecnico di controparte.

2. – Il primo motivo e’ infondato.

La corte territoriale non ha affermato affatto che presupposto della concorrenza sleale sia la comunanza di un solo cliente, avendo invece ritenuto che tale comunanza fosse nella specie la spia di un rapporto concorrenziale esistente, offrendo le due imprese, sia pure ad un diverso anello della catena, prodotti complementari che si dirigono alla medesima clientela.

3. – Il secondo ed il terzo motivo, i quali possono essere trattati congiuntamente, lamentano in sostanza che sia stata ravvisata una condotta denigratoria, idonea ad integrare gli estremi di cui all’articolo 2958 c.c., n. 2, in una relazione non destinata ad esser diffusa ad una pluralita’ di persone e della cui successiva diffusione la ricorrente non sarebbe stata responsabile.

Essi sono fondati.

La relazione in questione era rivolta, come si desume dalla sentenza impugnata, solo al cliente per il quale la (OMISSIS) s.r.l. aveva eseguito l’intervento tecnico, conseguito alla installazione del programma di (OMISSIS) s.r.l.

Per aversi concorrenza denigratoria, invece, la divulgazione della notizia deve essere avvenuta nei confronti di una pluralita’ di persone. Invero, e’ principio costantemente affermato da questa Corte che la concorrenza sleale di cui all’articolo 2598 c.c., n. 2, consistente nel diffondere notizie ed apprezzamenti sui prodotti altrui in modo idoneo a determinarne il discredito, richiede un’effettiva divulgazione della notizia ad una pluralita’ di persone, e non e’, pertanto, configurabile nell’ipotesi di esternazioni occasionalmente rivolte a singoli interlocutori nell’ambito di separati e limitati colloqui (Cass. 8 marzo 2013, n. 5848; 30 maggio 2007, n. 12681; 29 luglio 1969, n. 2728).

La comunicazione con piu’ persone costituisce, quindi, elemento costitutivo essenziale della divulgazione, che non e’ concretamente e giuridicamente configurabile altrimenti. Di conseguenza, non e’ integrata la fattispecie in presenza di un’unica relazione, diretta al soggetto che abbia fatto richiesta della prestazione tecnica, anche se in essa siano contenute osservazioni sfavorevoli al prodotto del destinatario stesso.

Ne’, d’altro canto, la sentenza impugnata afferma che la successiva diffusione anche a terzi della predetta relazione tecnica di (OMISSIS) s.r.l. sia stata realizzata da quest’ultima o, comunque, da essa provocata e favorita, in tal modo difettando parimenti un elemento essenziale della fattispecie costituito dalla condotta di denigrazione.

Cio’ in quanto perche’ l’illecito denigratorio possa ritenersi operato in forma indiretta occorre che la propagazione dell’apprezzamento negativo sia riferibile o imputabile all’autore della relazione, allorche’ a lui sia riconducibile la condotta, posta in essere con la diffusione di quell’apprezzamento, sfavorevole al destinatario. L’accertamento del giudice del merito deve dunque vertere sulla capacita’ diffusiva del contenuto denigratorio ex ante per fatto imputabile all’autore della relazione, non potendo esso desumersi dalla prova in se’ della diffusione in concreto dello scritto.

4. – Il quarto motivo e’ assorbito.

5. – Il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, entrambi volti a censurare – rispettivamente per inesistenza e per insufficienza della motivazione dell’impugnata sentenza sul punto – la reiezione della domanda di pubblicazione ex articolo 2600 c.c., restano assorbiti dall’accoglimento del ricorso principale.

6. – Il terzo motivo del ricorso incidentale e’ inammissibile, dal momento che esso mira a sollecitare una rivisitazione del materiale istruttorio al fine di dimostrare che, contrariamente a quanto accertato dalla corte territoriale, la (OMISSIS) s.r.l. avrebbe manomesso il programma installato da (OMISSIS) s.r.l.

7. – In conclusione, vanno accolti i motivi secondo e terzo del ricorso principale.

La sentenza impugnata va cassata, in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., con il rigetto della domanda di condanna al risarcimento del danno da concorrenza sleale proposta da (OMISSIS) s.r.l. contro (OMISSIS) s.r.l.

8. – Le spese del giudizio vengono interamente compensate fra le parti, atteso lo svolgimento del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, rigettato il primo motivo, assorbiti il quarto motivo e i primi due motivi del ricorso incidentale; dichiara inammissibile il terzo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno da concorrenza sleale proposta da (OMISSIS) s.r.l. contro (OMISSIS) s.r.l.; compensa fra le parti le spese di lite dell’intero giudizio.

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