Corte di Cassazione, civile, Sentenza|8 gennaio 2024| n. 421.
In tema di appalto, il diritto unilaterale di recesso ex art. 1671 c.c. da parte del committente non preclude la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso d’opera e addebitabili all’appaltatore. In tale evenienza, la contestazione di difformità e vizi, in ordine alla parte di opera eseguita, non ricade nella disciplina della garanzia per i vizi, che esige necessariamente il totale compimento dell’opera”. Una volta accertata la responsabilità professionale del direttore dei lavori per omessa vigilanza sull’attuazione dei lavori appaltati, questi risponde, in solido, con l’appaltatore dei danni subiti dal committente, qualora i rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dall’appaltante.






