Con l'ordinanza n. 113 del 2 gennaio 2026, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite Civili, ha sancito un principio fondamentale in tema di rapporti tra giurisdizioni, confermando l'insindacabilità delle scelte del Consiglio di Stato in merito alla proposizione di questioni di legittimità costituzionale.
Il caso traeva origine dal ricorso per cassazione proposto avverso una decisione del Consiglio di Stato, con la quale si censurava il concreto esercizio del potere di quest'ultimo di sollevare questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale. In particolare, i ricorrenti lamentavano un vizio di eccesso di potere giurisdizionale, ritenendo che il Consiglio di Stato avesse esercitato tale potere in modo improprio o, al contrario, non lo avesse esercitato affatto pur ricorrendone i presupposti.
La Corte di Cassazione, richiamando gli articoli 111, comma 8, della Costituzione e 362, comma 1, del codice di procedura civile, ha ribadito i confini del proprio sindacato sulle decisioni del Consiglio di Stato. Tale sindacato è limitato esclusivamente ai motivi attinenti alla giurisdizione, ovvero alla verifica che il giudice amministrativo non abbia travalicato i limiti esterni della propria competenza.
In quest'ottica, la Suprema Corte ha chiarito che il potere di sollevare questione di legittimità costituzionale rientra pienamente nell'alveo dell'esercizio della funzione giurisdizionale propria del Consiglio di Stato. La scelta di rimettere o meno una norma al vaglio della Consulta attiene al merito della decisione e alla valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione nel caso concreto. Di conseguenza, tale valutazione è sottratta al controllo di legittimità della Corte di Cassazione.
Secondo la Cassazione, l'esercizio di tale potere non può mai configurare un vizio di eccesso di potere giurisdizionale, in quanto non si tratta di una questione di "giurisdizione" in senso stretto, bensì di una scelta endoprocessuale rimessa alla discrezionalità del giudice investito della causa. Ammettere un sindacato su questo punto equivarrebbe a consentire alla Cassazione di sovrapporsi indebitamente al Consiglio di Stato nel giudizio di merito, violando il principio di riparto delle giurisdizioni.
In conclusione, l'ordinanza n. 113/2026 della Corte di Cassazione ribadisce che il Consiglio di Stato è l'unico giudice competente a valutare la necessità di sollevare una questione di legittimità costituzionale nell'ambito dei giudizi di sua competenza. Le sue scelte in materia sono insindacabili dinanzi alla Cassazione, poiché non integrano un vizio di giurisdizione ai sensi della Costituzione e della legge.








