Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 16 luglio 2014, n. 31248 Ritenuto in fatto Con sentenza in data 13.11.2012 la Corte d’appello di Catania confermava la sentenza emessa il 29.9.2011 dal Tribunale di Catania con la quale D.M.P. era stato condannato alla pena di un mese di arresto per il reato di cui all’art....
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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 15 luglio 2014, n. 31123. La separazione tra coniugi non esclude la configurabilità del delitto di maltrattamenti, quando dello stesso sussistano gli ulteriori elementi costitutivi: l'interruzione della convivenza non interrompe – si dice – l'immanenza dei doveri di rispetto e solidarietà fondati sul vincolo familiare. Le situazioni familiari o parafamiliari costituiscono un ambito all'interno del quale sono possibili rapporti di subordinazione psicologica o di vessazione che trovano fondamento proprio nel vincolo nascente dalla relazione familiare, la quale in certo senso costituisce l'occasione della condotta prevaricatrice e l'oggetto di un abuso compiutone dall'agente. Non ogni reato commesso con continuità nei confronti di un parente, quand'anche provochi un penoso regime di vita, può essere qualificato a norma dell'art. 572 cod. pen., così come invece è parsa ritenere la Corte territoriale, non indagando affatto sulla qualità della "relazione familiare" residuata dopo il risalente scioglimento del nucleo familiare, e dopo il lungo periodo di interruzione quasi totale dei rapporti tra l'imputato e le sue figlie.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 15 luglio 2014, n. 31123 Ritenuto in fatto È impugnata la sentenza del 12/02/2013 con la quale la Corte d’appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza di condanna resa il 29/02/2012, nei confronti di N.G. , dal Tribunale di Torino. L’imputazione originaria si riferiva ad un delitto...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 3 luglio 2014, n. 15266. Prima della scadenza del termine di otto giorni previsto (all'interno dello stesso comune) per il pagamento degli assegni, la banca non solo non può tenere conto della revoca disposta dal cliente ma, al contrario, deve provvedere al pagamento in presenza di fondi.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 3 luglio 2014, n. 15266 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 luglio 2014, n. 30903. Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato nella immediatezza del fatto e riferite nell'informativa confermata dal verbalizzante, pur se sollecitate dalla polizia giudiziaria, non sono assimilabili all'interrogatorio in senso tecnico. Ne deriva che, per l'assunzione di tali dichiarazioni, non è necessario il preventivo invito rivolto al dichiarante alla nomina del difensore, né l'avvertimento circa la facoltà di non rispondere: alle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria non è dunque applicabile la disciplina del comma 2 dell'art. 63 citato, ma esclusivamente quella di cui all'art. 350 comma 7 cod. proc. pen.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 15 luglio 2014, n. 30903 Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza dell’8 ottobre 2012 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Giudice per l’udienza Preliminare di quel Tribunale del 12 marzo 2012 con la quale S.A.B., imputato dei reati di cui agli artt. 544 bis...
Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza 17 luglio 2014, n. 16379. La convivenza coniugale che si sia protratta per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario, crea una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali e ordinarie di ordine pubblico italiano, che sono fonti di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità, anche genitoriali, e di aspettative legittime tra i componenti della famiglia. Pertanto, non può essere dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza definitiva di nullità di matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico per contrarietà all’ordine pubblico interno italiano. La relativa eccezione deve però essere sollevata dalla parte nel giudizio di delibazione a pena di decadenza.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI sentenza 17 luglio 2014, n. 16379 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. – Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Sezione – Dott. RORDORF Renato – Presidente...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 luglio 2014, n. 16402. Nel caso, in particolare, in cui l'atto venga notificato in un domicilio dal quale il destinatario assuma di essersi trasferito, la notificazione deve ritenersi nulla e non inesistente tutte le volte che l'ufficiale giudiziario attesti, nella relazione di notificazione, la permanenza d'una relazione tra il luogo della notificazione ed il destinatario di essa. La parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado, definito con sentenza ad essa favorevole nel merito, non ha l'onere, ove tale pronuncia sia appellata dalla controparte, di proporre appello incidentale per sollevare la questione (non esaminata dal giudice di primo grado) della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, questione che deve essere dal giudice d'appello esaminata sempre d'ufficio ed in via preliminare
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 17 luglio 2014, n. 16402 Svolgimento del processo 1. Il sig. S.A. nel 1995 si sottopose ad un intervento di estrazione dentaria, eseguito dal Dott. P.V. . Assumendo che l’estrazione non venne eseguita a regola d’arte, nel 1998 il paziente convenne il suddetto medico dinanzi al Tribunale di...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 1 luglio 2014, n. 28226. E' illegittimo il foglio di via obbligatorio emesso nei confronti di una donna qualificata come persona pericolosa solo perché dedita alla prostituzione in luogo pubblico
suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 1 luglio 2014, n. 28226 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIORDANO Umberto – Presidente Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere Dott. SANDRINI Enrico Giusepp – Consigliere Dott. BONI Monica – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 17 luglio 2014, n. 16376. Nell'esercizio del potere di attribuzione dell'immobile ritenuto non comodamente divisibile, ed a maggior ragione quando le quote siano eguali e non soccorra quindi l'unico criterio indicato dalla legge (di preferire, cioè il condividente "avente diritto alla quota maggiore"), il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall'art. 720 cod. civ., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente al quale assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, potendo essere oggetto di controllo in questa sede soltanto la logicità intrinseca e la sufficienza del ragionamento operato dal giudice di merito
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 17 luglio 2014, n. 16376 Fatto e diritto Il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.. Osserva in fatto Con citazione del 22/6/1999 la società Vast di Ardavast Serapian, premesso di avere acquistato qualche mese prima da C.G....
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 10 luglio 2014, n. 30483. In materia di normativa antinfortunistica, l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro si estende anche ai soggetti che nell'impresa hanno prestato la loro opera, quale che sia stata la forma utilizzata per lo svolgimento della prestazione. Il 'principio di affidamento', in tema di infortuni sul lavoro, non opera allorché il mancato rispetto da parte di terzi delle norme precauzionali di prudenza abbia la sua prima causa nell'inosservanza di tali norme da parte di colui che invoca il suddetto principio. A maggior ragione, quando quest'ultimo è il datore di lavoro che 'distacchi' dei propri dipendenti senza istruirli sulle corrette modalità di esecuzione di un certo tipo di lavoro a cui si riconnettono particolari rischi che poi, in effetti, si verificano.
suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione IV SENTENZA 10 luglio 2014, n. 30483 Ritenuto in fatto V.F. e F.A. sono stati ritenuti responsabili del reato di lesioni personali colpose gravi aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno del lavoratore C.B. , dipendente della ditta G.S. s.r.l.. L’infortunio si è verificato in data (…) durante le...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 giugno 2014, n. 14765. In una vendita forzata immobiliare, anche il terzo – oltre al proprietario (ed all'eventuale custode) – risponde, ex art. 2043 del c.c., per il danno cagionato al bene nel periodo intercorrente tra l'aggiudicazione definitiva e l'emissione del decreto di trasferimento.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 giugno 2014, n. 14765 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella –...