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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 24 settembre 2014, n. 39075. Quanto ai profili della "elusione", l'interesse tutelato dall'art. 388 cod. pen. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione, con la conseguenza che il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'articolo 388, comma secondo, cod. pen. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, nella vicenda in oggetto – l'obbligo richiedeva, per la sua efficace attuazione, la necessaria collaborazione dell'obbligato, nella sua qualità di Sindaco del Comune, in quanto "la reintegra nella qualifica (apicale) e nelle funzioni di Comandante del Corpo di polizia municipale del Comune, con la relativa posizione stipendiale" presupponeva necessariamente la revoca dei provvedimenti di ristrutturazione che erano stati illegittimamente adottati, con "riattribuzione" alla polizia municipale, come poi tardivamente avvenuto, della qualità di “unità operativa autonoma". La nozione di elusione ha valenza diversa a seconda della natura dell'obbligo imposto: se questo è di non fare, il semplice agire in contrasto realizza l'elusione dell'obbligo; se invece si tratta di obbligo di fare, l'elusione si può realizzare solo con un comportamento volto a impedire il risultato concreto cui tende il comando giudiziale; con l'ulteriore corollario che, se il conseguimento di tale risultato – come nella specie – presuppone la necessaria collaborazione del soggetto obbligato, anche l'inerzia di quest'ultimo concreta l'elusione

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 24 settembre 2014, n. 39075 Ritenuto in fatto M.M.C. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 6 dicembre 2012 della Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza 3 marzo 2010 del Tribunale di Enna, da lui appellata e dal Procuratore generale, di condanna...

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Corte di Cassazione, S.U.P. sentenza 18 settembre 2014, n. 38344. Qualora la condotta furtiva riguardi una pluralità di cose di pertinenza dello stesso detentore, nel medesimo contesto temporale e spaziale, se l'agente si impossessi di alcuni dei beni, senza riuscire, per cause indipendenti dalla sua volontà, a impossessarsi degli altri, l'azione complessa, essendo progressiva, deve essere considerata unica, in quanto la parte più rilevante, già posta in essere, assorbe quella in itinere; e realizza un solo e unico reato consumato delle cose sottratte, restando escluse sia l'ipotesi del furto tentato sia quella del furto consumato in concorso con il tentativo. (Nel caso di specie, l'imputato aveva bevuto della birra mentre si trovava all'interno di un supermercato, avendo, quindi, cura di riporre il contenitore semivuoto sullo scaffale, per dissimulare la sottrazione, e poi aveva nascosto altri oggetti nella borsa; tutta l'azione delittuosa si era sviluppata sotto il costante e diretto controllo degli addetti alla sorveglianza che erano intervenuti subito dopo che l'imputato aveva superato la cassa, senza esibire e senza pagare la merce furtivamente prelevata)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE S.U.P. SENTENZA 18 settembre 2014, n. 38344 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza deliberata il 25 maggio 2012 e depositata il 4 giugno 2012, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della impugnata sentenza del 24 febbraio 2009 del Tribunale di Nola, a carico di P.G. e di C.V....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 settembre 2014, n. 37577. Il saluto "romano" è tutt'oggi reato. La Cassazione, nel confermare la sentenza di condanna, ha escluso che la norma si presti a valutazioni di (in)costituzionalità, precisando che non è la manifestazione esteriore in quanto tale ad essere oggetto di incriminazione, bensì il suo venire in essere in condizioni di pubblicità tali da rappresentare un concreto tentativo di raccogliere adesioni ad un progetto di ricostituzione, il che esclude ogni contrasto con la Costituzione

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 12 settembre 2014, n. 37577   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORTESE Arturo – Presidente Dott. ZAMPETTI Umberto – Consigliere Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 settembre 2014, n. 20145. Lo stato di disoccupazione e la mancanza di qualsiasi reddito e le sue gravi condizioni di salute compromettono la capacità lavorativa. Revocato l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli da parte del padre

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  24 settembre 2014, n. 20145 1. Il Tribunale di Viterbo, dopo aver pronunciato con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi M.A. e M.V., addebitandola ad entrambi, con successiva sentenza del 13 luglio 2008, all’esito di consulenza psicologica e accertamenti patrimoniali a mezzo della Polizia tributaria, ha...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 8 settembre 2014, n. 18869. L'inclusione delle spese straordinarie in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in netto contrasto con il principio di proporzionalità e di adeguatezza del mantenimento

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 8 settembre 2014, n. 18869   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione feriale, sentenza 23 settembre 2014, n. 38919. Il reato di cui all'art. 474 c.p. richiede, per la sua configurabilità, la falsa riproduzione degli elementi essenziali del marchio registrato nella loro interezza, ed ha per oggetto la tutela della fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno (il che esclude ogni rilievo della eventuale grossolanità della contraffazione e delle condizioni di vendita che siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Assume quindi rilievo non soltanto la pedissequa riproduzione del marchio ma anche ogni riproduzione che, per quanto non perfetta, sia idonea a dare l'apparenza del marchio originale. Si è infatti affermato che l'art. 474 cod. pen. punisce la riproduzione integrale, emblematica e letterale del segno distintivo o del marchio (contraffazione) ovvero la riproduzione parziale di essi, realizzata in modo tale da potersi confondere col marchio o col segno distintivo protetto (alterazione). Per contro, ai fini del delitto di cui all'art. 517 cod. pen. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), è sufficiente che i nomi, marchi o segni distintivi, portati dai prodotti posti in vendita, risultino semplicemente ingannevoli, per avere anche pochi tratti di somiglianza con quelli originali, della cui morfologia siano, comunque, solo imitativi e non compiutamente riproduttivi

Suprema Corte di Cassazione sezione feriale sentenza 23 settembre 2014, n. 38919 Ritenuto di fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Rimini, la Corte di Appello di Bologna ha assolto S.A. dai reati di ricettazione e di detenzione a fine di commercio di merci recanti...