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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 novembre 2014, n. 23528. Ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., la procura rilasciata all'avvocato iscritto nell'apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, sicché è inidonea allo scopo, e, come tale, determina l'inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all'atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio, perché da essa non solo non è dato evincere il suo conferimento in epoca successiva alla sentenza impugnata e il suo riferimento al giudizio di legittimità, ma anzi si evince il conferimento necessariamente in data anteriore al provvedimento impugnato, per essere stato conseguito quest'ultimo in base ad un atto di impulso – sul quale sarebbe apposta la procura – a sua volta necessariamente anteriore

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 5 novembre 2014, n. 23528 Svolgimento del processo I. – E stata depositata in cancelleria relazione, resa ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e datata 11.6.14, regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso il decreto della corte di appello di Napoli n. 119 cron....

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 23 ottobre 2014, n. 22523. Nessun risarcimento per l’assistente del dentista danneggiato dal paziente nel caso in cui, durante l'intervento, vi sia una violenta stretta di mano da parte del paziente

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 23 ottobre 2014, n. 22523 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 novembre 2014, n. 23526. La novella del secondo comma dell'art. 133 cod. proc. civ., di cui all'art. 45, co. 1, lett. b), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. in 1.11 agosto 2014, n. 114, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 cod. proc. civ., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni solo in caso di atto di impulso di controparte; la novella stessa non incide peraltro, lasciandole in vigore, sulle norme processuali, derogatorie e speciali (come l'art. 348-ter, comma terzo, cod. proc. civ., nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ.), che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, restando irrilevante che la comunicazione sia integrale o meno. In applicazione di tale principio alla fattispecie, pertanto, non rileva che la comunicazione dell'ordinanza di appello sia avvenuta a mezzo posta elettronica certificata e sia stata integrale oppur no, visto che essa è pacificamente avvenuta in tempo anteriore di oltre sessanta giorni alla proposizione del ricorso per cassazione previsto dall'art. 348-ter cod. proc. civ. e che da essa si evinceva la definizione dell'appello con le forme speciali previste dalla novella del 2012 del giudizio di secondo grado, così risultando pienamente idonea ad attivare il termine breve per impugnare, con il ricorso per cassazione, la già ben nota sentenza di primo grado.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 5 novembre 2014, n. 23526 Svolgimento del processo I. – E stata depositata in cancelleria relazione, resa ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e datata 7.5.14, regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Messina n. 2182 del 22.11.12...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 settembre 2014, n. 20589. Dichiarato inammissibile il ricorso per violazione del dovere di sinteticità espositiva, mutuando tale concetto dai principi del giusto processo, ex art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, perché ritenuto troppo lungo (100 pagine) e prolisso, affermando che erano sufficienti solo le ultime dodici pagine di motivazioni, rispetto alle 100 pagine presentate.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO sentenza 30 settembre 2014, n. 20589 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente – Dott. VENUTI Pietro – Consigliere – Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere – Dott. PATTI Adriano Piergiovanni –...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 ottobre 2014, n. 22573. La delimitazione dell'ambito di esperibilità dell'azione ex art. 2395 cod. civ.: se il danno lamentato costituisce solo il riflesso di quello cagionato al patrimonio sociale, si è al di fuori dell'ambito di applicazione della richiamata disposizione codicistica in quanto la medesima esige che il danno abbia investito direttamente il patrimonio del socio o del terzo.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 ottobre 2014, n. 22573 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 ottobre 2014, n. 43552. Sono utilizzabili le dichiarazioni rese da un contribuente al Funzionario dell'Agenzia delle Entrate senza l'assistenza del difensore prima dell'inizio della verifica fiscale

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 ottobre 2014, n. 43552 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 17 ottobre 2014, n. 43459. Responsabilità penale per il datore che non elimini attrezzature pericolose per i lavoratori. Il principio vale anche se lo strumento che ha causato l'infortunio sia stato lasciato dalla precedente società andata via

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 17 ottobre 2014, n. 43459   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIRENA Pietro A. – Presidente Dott. FOTI Giacomo – Consigliere Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere Dott. CIAMPI Francesco – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 23 ottobre 2014, n. 44106. Chi utilizza macchinari pericolosi non solo deve essere istruito sulle attività di propria pertinenza, ma deve sapere fino a dove può spingersi in caso di anomalie e, dunque, «ciò da cui astenersi, proprio perché ad altri riservato». Un alto numero di infortuni, infatti, si verifica proprio perché questo confine non è ben chiaro ai dipendenti

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 23 ottobre 2014, n. 44106 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente Dott. CIAMPI Francesco Maria – Consigliere Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere Dott. DOVERE Salvatore – rel. Consigliere...

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Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 15 ottobre 2014, n. 43170. La sussistenza dai gravi indizi va presunta dai documenti che le convenzioni indicano e che devono essere allegati alla domanda, sulla base di una procedura "semplificata" – rispetto a quanto previsto dall'articolo 705 c.p.p., comma 1, – che trova la sua giustificazione nel reciproco riconoscimento di una comune cultura giuridica e di un rapporto di affidabilita' tra Stati che sottoscrivono una comune convenzione in cui e' preventivamente operata una scelta in ordine all'effettivo riconoscimento del diritto ad un "processo giusto" in favore dell'estradando. In tali casi, tuttavia, l'esame non dovra' limitarsi alla verifica dell'avvenuta trasmissione dei documenti ovvero ad un controllo meramente formale, in quanto la presunzione di sussistenza dei gravi indizi puo' risultare superata quando i fatti allegati appaiano del tutto inconciliabili con essa: l'esame dovra' essere condotto accertando che dalla documentazione trasmessa risultino evocate le ragioni per le quali si ritiene probabile che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione. In questo modo, a differenza di quanto accade per il regime previsto dall'articolo 705 c.p.p., comma 1, la parte richiesta non deve ne' valutare autonomamente tale presupposto, ne' rielaborare criticamente il materiale trasmesso

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 15 ottobre 2014, n. 43170 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GARRIBBA Tito – Presidente Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere Dott. FIDELBO G. – rel. Consigliere Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere Dott. PATERNO’...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 15 ottobre 2014, n. 21847. Il titolare di un marchio, dopo aver contrassegnato il suo prodotto ed averlo immesso sul mercato, ovvero dopo aver consentito (attraverso, ad esempio, un contratto di licenza) che altri vi apponesse il segno e lo commercializzasse, non puo' impedire che il cessionario ne usi secondo le proprie scelte ne' puo' opporsi alla circolazione in Italia del prodotto precedentemente messo in commercio da lui stesso (o da soggetti a cio' legittimati) in un paese dell'Unione Europea (verificandosi, in tal caso, il fenomeno del cosiddetto esaurimento del marchio), ma puo', per converso, opporsi all'importazione di prodotti provenienti da un paese extracomunitario e contrassegnati (anche legittimamente) con il suo marchio, sempre che egli, ovvero altro soggetto da lui legittimato, dopo aver contrassegnato il suo prodotto ed averlo immesso sul mercato, non abbia consentito alla introduzione ulteriore di quei beni nel mercato europeo

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 15 ottobre 2014, n. 21847 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere Dott....