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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 17 dicembre 2014, n. 26493. Le garanzie previste dall'art. 12 della legge n. 212 del 2000 sono apprestate esclusivamente a favore del contribuente sottoposto a verifica presso i locali di sua pertinenza destinati all'esercizio dell'attività, e non anche del terzo a carico del quale possano emergere dalla detta verifica dati, informazioni o elementi utili per l'emissione di un avviso di accertamento nei suoi confronti

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 17 dicembre 2014, n. 26493 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIELLI Stefano – Presidente Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere Dott. MARULLI Marco – Consigliere Dott. VELLA Paola...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 dicembre 2014, n. 27386. La convivenza ripresa dopo la separazione ed idonea ad interromperla, non deve essere caratterizzata dalla temporaneità, dovendosi ricostituire concretamente il preesistente vincolo coniugale, nella sua essenza materiale e spirituale, di certo non realizzabile se l'altro coniuge si trova in carcere. Nella disciplina della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il pregresso stato di separazione tra i coniugi (concretante un vero e proprio requisito dell'azione, ex art. 3 n. 2 della legge n. 898 del 1970) può legittimamente dirsi interrotto nel caso in cui si sia concretamente e durevolmente ricostituito il preesistente nucleo familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali sì da ridar vita al pregresso vincolo coniugale, e non anche quando il riavvicinamento dei coniugi, pur con la ripresa della convivenza e dei rapporti sessuali, rivesta caratteri di temporaneità ed occasionalità

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 dicembre 2014, n. 27386 Fatto e diritto “La Corte d’Appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado che aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da M. C. M. e F. C., rigettava l’appello promosso dalla M., affermando che – Non vi era alcuna prova della...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 dicembre 2014, n. 26545. Il caso fortuito equivale a mancanza di colpa, pur sussistendo il nesso causale, mentre la forza maggiore costituisce un impedimento che derivi da cause esterne e che non sia imputabile all'agente – bisogna affermare che la possibilita' di invocare il fortuito o la forza maggiore sussiste solo se il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensita' da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. Una pioggia di particolare forza ed intensita', protrattasi per un tempo molto lungo e con modalita' tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, puo', ragionando in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore; ma non quando sia stata accertata dal giudice di merito l'esistenza di elementi dai quali desumere una sicura responsabilita' proprio del soggetto che invoca l'esimente in questione

  Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 17 dicembre 2014, n. 26545   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 4 dicembre 2014, n. 50944. Per la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'articolo 367 c.p. e' sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e la volonta' di affermare falsamente l'avvenuta consumazione di un reato, mentre il movente del delitto non scusa, ne' interessa ai fini della sua configurabilita'

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 4 dicembre 2014, n. 50944 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere Dott. DE AMICIS Gaetano – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 9 dicembre 2014, n. 51151. In tema di misure cautelari, il requisito della "descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate", previsto a pena di nullita' dall'articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera b), puo' essere soddisfatto con una enunciazione dell'accusa anche riassuntiva, ma essa deve presentare un "minimo di ragionevole specificita'" quanto alle concrete modalita' di realizzazione della condotta, rispetto alla norma violata e al suo tempo di commissione.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 9 dicembre 2014, n. 51151   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AGRO’ Antonio – Presidente Dott. LANZA Lui – rel. Consigliere Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere Dott. PATERNO’...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 dicembre 2014, n. 52029. Ove l'imprenditore apponga al prodotto importato dalla Cina solo un'etichetta raffigurante il proprio marchio, pur se lo stesso è idoneo a trarre in inganno il consumatore sull'effettiva origine, il fatto non costituisce illecito penale ma rientra nella fattispecie solo sanzionata amministrativamente prevista dall'art. 4, comma 49 bis, della legge n. 350/2003

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 15 dicembre 2014, n. 52029   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere Dott. RAMACCI Luca – Consigliere Dott. GENTILI Andrea – Consigliere Dott. SCARCELLA...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 dicembre 2014, n. 53675. In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo dei sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Il raggiungimento degli scopi associativi è raggiunto non solo attraverso il compimento dei reati fine, ma anche attraverso tutta quell'attività che è svolta da personaggi insospettabili i quali, avvalendosi di specifiche competenze professionali, avvantaggiano l'associazione fiancheggiandola e favorendola nel rafforzamento del potere economico, nella protezione dei propri membri, nell'allargamento delle conoscenze e dei contatti con altri membri influenti della società civile (cd. borghesia mafiosa); di conseguenza, ove l'attività svolta da questa particolare categoria di soggetti presenti i caratteri della specificità e continuità e sia funzionale agli interessi e alle esigenze dell'associazione alla quale fornisce un efficiente contributo causale rafforzandone il proposito criminoso ed accrescendo le potenzialità operative e la complessiva capacità di intimidazione ed infiltrazione nel tessuto sociale, la partecipazione dev'essere equiparata a quella di un intraneus tanto più ove il soggetto, per la sua stabile attività, consegua vantaggi e benefici economici o altre utilità

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 dicembre 2014, n. 53675 Fatto 1. Con ordinanza del 25/06/2014, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria – pronunciandosi in sede di rinvio a seguito dell’annullamento dell’ordinanza 19/04/2013 del medesimo Tribunale del Riesame disposto dalla sesta sezione della Corte di Cassazione con sentenza n° 16958 del 08/01/2014...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 dicembre 2014, n. 27358. In tema di simulazione, il curatore del fallimento che agisca in rappresentanza del fallito (nella specie per ottenere il pagamento di un residuo suo credito derivante da un contratto di appalto concluso dall'imprenditore "in bonis"), e non della massa dei creditori, non può provare per testimoni la simulazione della quietanza di pagamento rilasciata dal primo alla controparte contrattuale Non è ammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, che dell'avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta, ostandovi l'art. 2726 c.c., il quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall'art. 2722 dello stesso codice, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, appunto, il combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 vieta di provare con testimoni in contrasto con la documentazione scritta di pagamento

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 dicembre 2014, n. 27358 Svolgimento del processo Con atto notificato il 12.3.1990 la Coop. a r.l. ” F.G.” evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Castrovillari, S.S. deducendo di avere a lui venduto un’unità immobiliare sita in Amendolara, con rogito del notaio Lacanna, per il prezzo di...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 novembre 2014, n. 23791. La perdita della concorrenzialità lavorativa per un giovane non occupato giustifica la liquidazione equitativa del lucro cessante, tenendo conto dell’effetto permanente del pregiudizio subito e della sua gravità obbiettiva

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE sentenza 7 novembre 2014, n. 23791 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente – Dott. PETTI Giovanni B. – rel. Consigliere – Dott. ARMANO Uliana – Consigliere – Dott....