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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 febbraio 2015, n. 2021. L'immediatezza della contestazione disciplinare e la tempestività dell'irrogazione della relativa sanzione può in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso. Il requisito della specificità della previa contestazione dell'addebito, necessario nei licenziamenti disciplinari, non è integrato dalla certezza dei fatti addebitati ma dalla idoneità della contestazione a realizzare il risultato perseguito dalla legge ossia a consentire al lavoratore una puntuale difesa, ed a tal fine si richiede soltanto che la contestazione individui i fatti addebitati con sufficiente precisione, anche se sinteticamente, per modo che non risulti incertezza circa l'ambito delle questioni sulle quali il lavoratore è chiamato a difendersi. In tema di licenziamento disciplinare, la violazione del principio di immutabilità della contestazione non può essere ravvisata in ogni ipotesi di divergenza tra i fatti posti a base della contestazione iniziale e quelli che sorreggono il provvedimento disciplinare, occorrendo verificare se tale divergenza comporti in concreto una violazione del diritto di difesa del lavoratore

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 4 febbraio 2015, n. 2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere Dott. GHINOY Paola – Consigliere Dott. AMENDOLA Fabrizio...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 29 gennaio 2015, n. 1711. In tema di circolazione stradale, l'articolo 2054 c.c., comma 2, non inibisce al giudice di merito di graduare, anche in caso di concorso di responsabilita', le percentuali imputabili a ciascun conducente in misura diversa da quella paritetica

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 29 gennaio 2015, n. 1711 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina L. – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 gennaio 2015, n. 1669. In tema di interpretazione del contratto l'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice del merito, con la conseguenza che detto accertamento e' censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto oppure nel caso di violazione di norme ermeneutiche. I caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealta', le istruzioni ricevute dal preponente medesimo

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 29 gennaio 2015, n. 1669 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. FALASCHI Milena – Consigliere Dott. ABETE Luigi...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 27 gennaio 2015, n. 1493.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 27 gennaio 2015, n. 1493 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere Dott. ACIERNO...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 16 febbraio 2015, n. 6784. L'art. 497-ter c.p. – possesso di segni distintivi contraffatti – non richiede che gli oggetti ivi menzionati siano destinati esclusivamente all'uso dei corpi di polizia, ma soltanto che questi ultimi li utilizzino e che pertanto la loro detenzione sia idonea a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali del detentore e sul potere connesso alla detenzione medesima. In tal senso non v'è dubbio allora che la detenzione di un lampeggiante del tipo di quello in uso anche alle forze di polizia collocato sul tetto delle vettura dell'imputato integri la fattispecie contestata. Infatti non può esservi dubbio sull'univoco significato di un comportamento di tal genere, atteso che la collocazione del dispositivo sul tetto di una vettura privata, priva cioè di segni di riconoscimento come sono invece gli automezzi in uso agli altri soggetti abilitati all'utilizzo di lampeggianti blu, non può che far credere che la stessa sia un'auto "civetta" delle forze dell'ordine

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 16 febbraio 2015, n. 6784 Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la condanna, pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, di A.P. per il reato di cui all’art. 497-ter c.p. per aver detenuto sulla propria autovettura un lampeggiante removibile di colore...