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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 15 maggio 2015, n. 20320. Non integra il delitto della violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale la reazione genericamente minatoria del privato, mera espressione di sentimenti ostili non accompagnati dalla specifica prospettazione di un danno ingiusto, che sia sufficientemente concreta da risultare idonea a turbare il pubblico ufficiale nell’assolvimento dei suoi compiti istituzionali

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 15 maggio 2015, n. 20320 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 10.7.2014 la Corte di appello di Cagliari, a seguito di gravame interposto dall’imputato L.E. avverso la sentenza emessa il 20.6.2012 dal Tribunale di Lanusei, ha confermato detta sentenza con la quale il predetto imputato è stato...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 15 maggio 2015, n. 9935. 1) in pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, il fallimento dell’imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del pubblico ministero, può essere dichiarato

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 15 maggio 2015, n. 9935 Svolgimento del processo Con sentenza del 30 gennaio 2013 il Tribunale di Venezia dichiarava il fallimento della Musa Immobiliare s.r.l. e, con separato decreto reso in pari data, dichiarava inammissibile la proposta di concordato preventivo con riserva formulata dalla predetta società, osservando che...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 maggio 2015, n. 9824. In tema di società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l’esercizio di attività industriali sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità, non potendo trovare applicazione l’esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura essenzialmente privata, finalizzate all’erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l’amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la mera partecipazione – pur maggioritaria, ma non totalitaria – da parte dell’ente pubblico. La forma societaria di diritto privato è per l’ente locale la modalità di gestione degli impianti consentita dalla legge e prescelta dall’ente stesso per la duttilità dello strumento giuridico in cui il perseguimento dell’obiettivo pubblico è caratterizzato dall’accettazione delle regole del diritto privato e che la finalità perseguita dal legislatore nazionale e comunitario nella promozione di strumenti non autoritativi per la gestione dei servizi pubblici locali è specificamente quella di non ledere le dinamiche della concorrenza, assumendo rilevanza determinante, in ordine all’obbligo contributivo, il passaggio del personale addetto alla gestione del servizio dal regime pubblicistico a quello privatistico

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 13 maggio 2015, n. 9824 Fatto e diritto La Corte di appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso in opposizione proposto da AM. TER. s.p.a. avverso le cartelle di pagamento con le quali alla detta società era intimato il pagamento...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 28 aprile 2015, n. 17710. In relazione al reato di omesso versamento di ritenute certificate di cui all’art. 10 bis, D.Lgs. 10.3.2000, n. 74, la giurisprudenza della Cassazione non concorda circa la prova dell’elemento costitutivo del reato. Infatti, recentemente è stato affermato che nel reato di specie la prova dell’elemento costitutivo, rappresentato dal rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate, non può essere costituita dal solo contenuto del Mod. 770 proveniente dal datore di lavoro. In particolare, è stato sottolineato come il Mod. 770 e la certificazione rilasciata ai sostituiti siano documenti disciplinati da fonti normative distinte, rispondenti a finalità diverse, che non vanno consegnati o presentati contestualmente. Alla luce di tali principi, l’onere della prova in capo all’accusa non potrebbe dunque ritenersi soddisfatto dalla mera allegazione del contenuto del Mod. 770, poiché il pubblico Ministero dovrebbe acquisire ulteriori elementi documentali riguardanti le certificazioni, anche in possesso dell’Agenzia delle Entrate, o procedere all’audizione dei sostituiti. La Suprema Corte sottolinea altresì che tale recente orientamento si pone in contrasto rispetto alla prevalente giurisprudenza, secondo cui nel reato di omesso versamento di ritenute certificate la prova delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro in quanto sostituto d’imposta, sulle retribuzioni effettivamente corrisposte ai sostituiti, può essere fornita dal pubblico Ministero tramite documenti, testimoni o indizi: viene citata, nella specie, la Sentenza 1443/2012 che, con riguardo ad una fattispecie identica a quella oggetto della pronuncia in esame, aveva ritenuto sufficiente l’allegazione dei Modd. 770 provenienti dal datore di lavoro. L’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione è sufficiente di per sè, ad avviso della Consulta, a qualificare il motivo di ricorso del contribuente come non manifestamente infondato

  Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 28 aprile 2015, n. 17710 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 29 aprile 2015, n. 8620. Nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato nell’articolo 2054 del Cc è compresa anche la posizione di arresto del veicolo

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 29 aprile 2015, n. 8620 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. ROSELLI Federico – Presidente Sezione Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. BERNABAI Renato...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 13 maggio 2015, n. 9816. L’art. 424, 1 comma c.c., stabilisce che le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati. E poiché al curatore del minore emancipato non si applica l’art. 379 c.c. né altra norma prevede indennità di sorta in suo favore, ugualmente il curatore dell’inabilitato non ha diritto ad alcuna indennità, nemmeno (come osservato in dottrina) in considerazione dell’entità del patrimonio o della difficoltà dell’amministrazione, secondo quanto è previsto invece per il tutore dall’art. 379 c.c.. Ciò corrisponde alla diversità dei due istituti di protezione dell’incapace e delle funzioni svolte al riguardo, ove si consideri che il curatore, a differenza del tutore, non rappresenta né si sostituisce all’incapace, ma si limita a sostenerlo integrandone la volontà, in modo da dare vita all’esterno ad una manifestazione unitaria

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 13 maggio 2015, n. 9816 Svolgimento del processo Il 30.3.2011 l’avv. C.C.A. , curatore dell’inabilitata O.M.B. , chiedeva al giudice tutelare del Tribunale di Busto Arsizio, sez. distaccata di Gallarate, la liquidazione di un’indennità ai sensi dell’art. 379 c.c. per l’importo complessivo di Euro 67.839,63, di cui 16.468,85...