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Il pubblico ministero esercita l’azione penale con il decreto di citazione diretta a giudizio e cristallizza la pretesa punitiva con l’imputazione in essa descritta. L’avviso di conclusione delle indagini preliminari, invece, ha funzione del tutto diversa essendo atto procedurale finalizzato a compulsare, nell’ambito delle indagini preliminari e prima dell’esercizio stesso dell’azione penale, un contraddittorio endo-procedimentale finalizzato proprio a mettere l’imputato nella condizione, se lo ritiene, di proporre argomenti, temi difensivi ed elementi di prova a discarico. Si tratta, dunque, di un atto il cui scopo resta quello di consentire al pubblico ministero di assumere le più ampie determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale, onde evitare – anche con la collaborazione del diretto interessato – inutili processi . È dunque fisiologico che il fatto descritto nel decreto di citazione a giudizio sia diverso da quello sommariamente enunciato nell’avviso di conclusione delle indagini; quel che conta è che non lo sia in modo radicale si che su di esso non v’è stato alcun reale ed effettivo contraddittorio. Occorre infatti considerare che la possibilità per il pubblico ministero di modificare l’imputazione successivamente all’esercizio dell’azione penale, sia nel corso dell’udienza preliminare che nel dibattimento (artt. 423, 516 e 517, cod. proc. pen.), anche per fatti che risultavano noti già dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale stessa, limita i casi nullità del decreto di citazione a giudizio (o della richiesta di rinvio a giudizio) ai soli casi in cui il fatto descritto nell’imputazione, rispetto a quello enunciato nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, non sia connesso o sia del tutto “nuovo” ai sensi dell’art. 518, cod. proc. pen., che denoti cioè un accadimento assolutamente difforme da quello contestato, naturalisticamente e giuridicamente autonomo. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 aprile 2016, n. 17181.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  27 aprile 2016, n. 17181 Ritenuto in fatto 1. Il sig. B.S. ricorre per l’annullamento della sentenza del 27/10/2014 della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma di quella del 27/03/2014 resa dal Tribunale di quello stesso capoluogo all’esito di giudizio abbreviato, ha ridotto la pena...

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Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti, sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell’equivalenza. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 18 aprile 2016, n. 15930.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 18 aprile 2016, n. 15930 RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 3/4/2014 la Corte d’Appello di Bari, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Trani del 12/7/2013, riconosceva agli imputati P., M. e S. (già condannati in primo grado per reati di rapina aggravata consumata e...

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In tema di impugnativa avverso la sentenza dichiarativa di fallimento depositata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n.5/2006, ma su ricorso depositato anteriormente, trova applicazione la nuova disciplina dell’art. 18 L.F., con conseguente necessità di proposizione dell’appello alla Corte di appello e non più di opposizione allo stesso tribunale. Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 14 aprile 2016, n. 7386.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 14 aprile 2016, n. 7386 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – rel. Presidente Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere Dott. FERRO Massimo – Consigliere...

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Ne’ e’ fondato il rilievo secondo il quale il dolo d’impeto e’ incompatibile con il dolo alternativo, posto che l’agire sulla spinta emotiva del momento non esclude la lucidita’ mentale e le facolta’ cognitive che consentono di prevedere e rappresentarsi l’evento come conseguenza della propria azione. Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 7 aprile 2016, n. 13970.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 7 aprile 2016, n. 13970 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VECCHIO Massimo – Presidente Dott. LA POSTA Lucia – rel. Consigliere Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere...