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In tema di elemento soggettivo del reato, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l’indagine giudiziaria, volta a ricostruire l’iter e l’esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell’agente; c) la durata e la ripetizione dell’azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; J) la probabilità di verificazione dell’evento; g) le conseguenze negative anche per l’autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l’azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento (cosiddetta prima formula di Frank). Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 aprile 2016, n. 16585.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 21 aprile 2016, n. 16585 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza deliberata il 21 maggio 2015 la Corte di assise di appello di Napoli confermava quella pronunciata il 17 luglio 2014, all’esito di giudizio abbreviato, dal GUP del tribunale della stessa sede a carico di M.L. , giudicato...

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In tema di violazioni edilizie costituenti reato, il committente deve identificarsi in colui che ha la materiale disponibilità del bene oggetto dell’intervento abusivo, anche senza esserne il proprietario o senza avere con lo stesso un rapporto giuridicamente qualificato; in altri termini, la paternità, esclusiva o in concorso con altri, dell’opera ben può essere attribuita anche a colui che, pur in assenza di titoli formali astrattamente legittimanti un potere decisionale, abbia, anche solo di fatto, la disponibilità del bene. Sicché, se con riguardo alla posizione di chi ricopra una veste già di per sé implicante la disponibilità formale del bene, la presunzione logica in tal modo derivante circa l’attribuibilità al medesimo dei lavori comporta, in capo all’accusa, un onere probatorio di minore portata perché in qualche modo coincidente con tale dato formale, con riguardo invece a chi tale qualifica formale non abbia, è necessario che sia fornita la prova degli elementi fattuali univocamente indicativi, in contrasto con l’apparente formale estraneità del soggetto, della disponibilità di fatto del bene coinvolto (nella fattispecie, dei fondo sul quale i manufatti sono stati edificati). Ed infatti, sia pure con riferimento alla situazione del coniuge mero comproprietario e non committente, si è affermato che la responsabilità per l’abuso edilizio può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria della compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, desumibili dalla presentazione della domanda di condono edilizio, dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo, dall’interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, dai rapporti di parentela o affinità tra terzo e proprietario, dalla presenza di quest’ultimo “in loco” e dallo svolgimento di attività di vigilanza nell’esecuzione dei lavori o dal regime patrimoniale dei coniugi. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 aprile 2016, n. 16163.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 aprile 2016, n. 16163 Ritenuto in fatto 1. R.F.S. e C.A. hanno proposto distinti ricorsi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo di conferma della sentenza dei Tribunale di Agrigento di condanna per i reati di cui agli artt. 44 lett. b) dei d.P.R. n. 380...

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Nel divorzio, la durata del matrimonio non esclude necessariamente il diritto all’assegno. Fanno eccezione a questa regola i soli casi in cui non si sia verificata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi per la troppo breve durata del vincolo. Corte di Cassazione, sezione VI, rdinanza 11 marzo 2016, n. 4797.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI Ordinanza 11 marzo 2016, n. 4797   E’ stata depositata la seguente relazione: 1) La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 7.1.2014, ha parzialmente accolto l’appello proposto da A.B. contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio...

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L’art. 275, comma 1-bis c.p.p. consente al giudice che emesso la sentenza di condanna di adottare una misura custodiale a carico dell’imputato anche a distanza di mesi dalla pronuncia di merito purché la motivazione dia conto dell’esistenza delle esigenze di cautela malgrado il tempo trascorso dalla commissione del fatto e a condizione che non affermi apoditticamente l’esistenza del pericolo di fuga in ragione della sola entità della pena inflitta. Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 6 aprile 2016, n. 13750.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 6 aprile 2016, n. 13750 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente Dott. CARCANO Domenico – Consigliere Dott. VILLONI Orlando – Consigliere Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere Dott. SCALIA Laura...

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Non può richiamarsi l’esercizio del diritto di difesa ove le espressioni utilizzate non concernono in modo diretto e immediato l’oggetto della controversia e non hanno rilevanza funzionale rispetto alle argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata, risolvendosi in un apprezzamento sulla persona del dichiarante. Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 4 aprile 2016, n. 13414.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 4 aprile 2016, n. 13414 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CITTERIO Carlo – Presidente Dott. TRONCI Andrea – Consigliere Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere Dott. GIORDANO Emilia Ann – rel. Consigliere Dott....

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La c.d. causalità psichica, pur ponendosi in termini del tutto peculiari, rispetto alle forme tradizionali della causalità relativa ai fenomeni d’indole fisico-naturalistica (trattandosi di vicende che si combinano e risolvono integralmente nel chiuso della dimensione spirituale della persona, fuori da ogni possibile e concreta opportunità di osservazione o di verifica), non sfugge, ai fini del giudizio penale, alla necessità della preventiva ricerca di possibili generalizzazioni esplicative delle azioni individuali, sulla base di consolidate e riscontrabili massime di esperienza, capaci di selezionare ex ante le condotte condizionanti (socialmente o culturalmente tipizzabili), da sottoporre successivamente all’accertamento causale ex post. Le massime di esperienza – al pari delle leggi scientifiche di tipo probabilistico (e dunque di ogni forma di “sapere incerto”) – possono essere utilizzate allo scopo di alimentare la concretezza di un’ipotesi causale, secondo il procedimento logico dell’abduzione. Alla posizione (in termini congetturali) di tale ipotesi deve peraltro necessariamente far seguito, ai fini dell’affermazione concreta della relazione causale, il rigoroso e puntuale riscontro critico fornito dalle evidenze probatorie e dalle contingenze del caso concreto (secondo il procedimento logico dell’induzione), suscettibili di convalidare o falsificare l’ipotesi originaria e, contestualmente, di escludere o meno la plausibilità di ogni altro decorso causale alternativo, al di là di ogni ragionevole dubbio. Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 24 marzo 2016, n. 12478.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 24 marzo 2016, n. 12478 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IZZO Fausto – Presidente Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere Dott. DOVERE Salvatore – rel. Consigliere Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere Dott. DELL’UTRI...