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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 5 aprile 2016, n. 13521

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. SOCCI A. M. – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

Dott. RICCIARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

(OMISSIS), n. (OMISSIS);

(OMISSIS), n. (OMISSIS);

(OMISSIS), n. (OMISSIS);

(OMISSIS), n. (OMISSIS);

(OMISSIS), n. (OMISSIS);

(OMISSIS), n. (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del tribunale di NOCERA INFERIORE in data 11/02/2015;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Scarcella Alessio;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pocuratore Generale Dott. Cardino A., che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 11/02/2015, depositata in pari data, il tribunale di NOCERA INFERIORE rigettava l’istanza di revoca/sospensione dell’ordine di demolizione delle opere eseguite da (OMISSIS), condannato con sentenza 10/12/1997 del Pretore di Nocera Inferiore, istanza presentata dagli aventi causa di quest’ultimo.

2. Hanno proposto personalmente congiunto ricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), impugnando la ordinanza predetta con cui deducono un unico, articolato, motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Deducono con tale unico motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p. lettera b) ed e), sotto il profilo della violazione di legge e dalla mancanza o manifesta illogicita’ della motivazione.

In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza in quanto, sostengono i ricorrenti, il provvedimento avrebbe rigettato l’istanza sulla base di elementi logico – giuridici inidonei ed insufficienti, ed, in particolare:

a) parte importante della consistenza dell’immobile di cui all’ingiunzione a demolire sarebbe oggetto di condono edilizio in forza di due istanze proposte ex lege n. 326 del 2003, la prima richiedente (OMISSIS) Carmine con cui si chiede di condonare il piano terreno e, la seconda, richiedente (OMISSIS) con cui si chiede di condonare il primo piano; dette pratiche non risultano ancora essere state vagliate dal comune di Scafati, che avrebbe attestato in data 29/06/2011 la congruita’ dei versamenti effettuati e lo stato delle istanze; il g.e. si sarebbe limitato a affermare che un’istanza di condono ancora in fase istruttoria non inficia l’ordine di demolizione ne’ puo’ costituire valido motivo per sospenderla; tale affermazione sarebbe censurabile in quanto, sostiene il ricorrente, non terrebbe conto dell’inerzia del comune rispetto alle pratiche di condono; peraltro, dovrebbe ritenersi senz’altro applicabile l’ipotesi del silenzio – assenso e, comunque, il comune avrebbe potuto chiedere un’apposita relazione all’Ufficio urbanistica ove vi fossero stati dubbi in proposito; in ogni caso, e’ applicabile la L. n. 47 del 1985, articolo 43, che riguarda tutte le sanzioni, ivi compresa quella riguardante la demolizione delle opere abusive;

b) altra parte del fabbricato, quella adibita a capannone industriale, in data 19/11/2014 era oggetto di un’istanza di sanatoria Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ex articolo 36, presentata da (OMISSIS); questi, comproprietario unitamente ai fratelli ed alla madre, evidenziava come il capannone fosse in atto adibito ad attivita’ artigianale quale sede della omonima s.a.s.; il g.e. non avrebbe tenuto conto della circostanza per la quale si tratterebbe di destinazione rientrante in quella prevista dallo strumento urbanistico, sicche’ il buon esito dell’istanza, auspicabile e prevedibile, potrebbe condurre quantomeno a duna sensibile riduzione delle superficie demolibili, salvando l’attivita’ produttiva, sicche’ e’ prevedibile che l’autorita’ amministrativa adotti un provvedimento insanabilmente in contrasto con l’ingiunzione a demolire, donde ne sarebbe dove(OMISSIS) la sospensione;

c) incompetente sarebbe il P.M. ad eseguire la demolizione, in quanto inerente a procedimento per abuso edilizio antecedente al 28/11/1997, essendo invece competente l’autorita’ amministrativa, anche se la demolizione e’ stata disposta dall’A.G. penale; cio’ sarebbe confortato dalla circolare del Ministero della Giustizia 28/03/1988 e da alcune decisioni in termini di questa Corte;

d) infine, dovrebbe dichiararsi la nullita’ dell’ingiunzione a demolire per mancanza di un titolo efficace e in difetto dei requisiti previsti dalla normativa, in particolare difettando l’esatta indicazione delle opere da demolire e l’indicazione di termini e modalita’ per l’impugnativa davanti al g.e..

3. Con requisitoria scritta depositata presso la cancelleria di’ questa Corte in data 13/05/2015, il P.G. presso la S.C. ha chiesto rigettarsi i ricorsi, condividendo il percorso argomentativo del tribunale nel senso che: a) per costante giurisprudenza di questa Corte, di cui vengono richiamati gli estremi, i ricorsi non meritano accoglimento in quanto la presentazione di due istanze di sanatoria sarebbe intervenuta in data 10/12/2004 e non rileverebbe l’attestazione del comune circa la congruita’ degli importi versati a titolo di oblazione e alla pendenza del procedimento, risalendo ormai al 29/06/2011; b) dette domande non riguarderebbero la totalita’ dell’immobile e, in quanto tali, sarebbero insuscettibili di portare al rilascio di un legittimo p.d.c. in sanatoria; c) non sarebbe invocabile l’istituto della sanatoria a seguito di silenzio – assenso della P.A. stante l’illegittimita’ del medesimo; d) la terza istanza di sanatoria risale al 19/11/2014 e concerne la porzione di immobile adibita a capannone industriale di superficie pari a mq. 567,76 e di volumetria pari a mc. 2860,768 (a prescindere da ogni considerazione circa il mancato rilascio della concessione in sanatoria a seguito delle istanze risalenti al 2004, la predetta volumetria sarebbe superiore ai limiti di cui alla L. n. 724 del 1994, articolo 39, e, inoltre, la domanda sarebbe presente solo in copia nel fascicolo, non accompagnata dalla prova del versamento dell’oblazione ex articolo 39 cit.).

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I ricorsi sono fondati nei limiti di quanto si dira’ oltre.

5. Ed invero, sindacabile e’ l’affermazione del g.e. secondo cui un’istanza di condono ancora in fase istruttoria non inficia l’ordine di demolizione ne’ puo’ costituire valido motivo per sospenderla.

Ed invero, in tema di reati edilizi, ai fini della revoca o sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive (L. 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 7, u.c., oggi previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 31, comma 9,) in presenza di una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell’esecuzione investito della questione e’ tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare: a) ad accertare il possibile risultato dell’istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento; b) nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l’esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso (v., tra le tante: Sez. 3, n. 38997 del 26/09/2007 – dep. 23/10/2007, Di Somma, Rv. 237816).

Nella specie, le istanze di condono ex lege n. 326 del 2003 vennero presentate ambedue nel 2004 e, a distanza di oltre 10 dieci anni, le stesse non sono state definite ne’ risultano adottati provvedimenti dell’Amministrazione incompatibili con l’esecuzione dell’ordine di demolizione, risultando solo un provvedimento risalente al 2011 in cui veniva attestata la congruita’ dei versamenti e la pendenza in fase istruttoria delle pratiche di condono.

Nella specie, si osserva, e’ ben vero che, come piu’ volte affermato da questa Corte, in tema di condono edilizio di opere abusive, la sola determinazione, da parte dell’amministrazione comunale competente, dell’importo dell’oblazione dovuta non e’ idonea a determinare effetti, in sede di esecuzione sull’ordine di demolizione disposto dal giudice con la sentenza di condanna, atteso che soltanto con il rilascio della concessione sorge, da parte del giudice dell’esecuzione, l’obbligo di verifica della legittimita’ della stessa e di compatibilita’ del manufatto con gli strumenti urbanistici, al fine della eventuale non esecuzione dell’ordine di demolizione (v., in termini: Sez. 3, n. 5676 del 14/12/2001 – dep. 13/02/2002, P.M. in proc. Martino L., Rv. 221163).

E’, tuttavia, altrettanto vero che il g.e. si e’ sottratto al compito, al medesimo incombente, di accertare il possibile risultato delle due istanze di condono presentate dall’ (OMISSIS) Carmine e dalla (OMISSIS) e se esistono cause ostative al suo accoglimento. Le ultimo notizie sullo stato delle pratiche di condono in questione, infatti, sembrerebbe risalgano alla comunicazione del comune di Scafati del 29/06/2011 in cui il predetto comune attestava la congruita’ dell’oblazione versata e la pendenza in fase istruttoria delle istanze predette. Il giudice, decidendo a distanza di quasi quattro anni dalle ultime notizie, risalenti al giugno 2011, avrebbe dovuto accertare alla data febbraio 2015 quale fosse lo stato delle predette pratiche e se sussistessero cause ostative al loro accoglimento.

6. Nel resto gli ulteriori profili di doglianza sono privi di pregio.

7. Quanto all’obiezione secondo cui il g.e. non avrebbe tenuto conto della circostanza per la quale – con riferimento alla sanatoria presentata in data 19/11/2014 – si tratterebbe di destinazione rientrante in quella prevista dallo strumento urbanistico, sicche’ il buon esito dell’istanza, auspicabile e prevedibile, potrebbe condurre quantomeno ad una sensibile riduzione delle superficie demolibili, salvando l’attivita’ produttiva, e’ sufficiente qui rilevare che in base al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 36, “Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata”; ne discende, quindi, che non essendo intervenuto il provvedimento nel termine indicato, l’istanza deve intendersi ex lege rigettata, sicche’ – non risultando nemmeno proposta un’impugnazione contro il silenzio-rifiuto dell’amministrazione, la circostanza che il g.e. non abbia espressamente motivato in ordine a tale rilievo difensivo e’ priva di pregio, in quanto il relativo profilo di doglianza avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

8. Quanto alla dedotta incompetenza del P.M. ad eseguire la demolizione, in quanto inerente a procedimento per abuso edilizio antecedente al 28/11/1997, essendo invece competente l’autorita’ amministrativa, e’ sufficiente ricordare, al fine di rilevarne l’infondatezza, che sin dall’arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite Monterisi la giurisprudenza di questa Corte e’ costante e consolidata nell’affermare che l’ordine di demolizione adottato dal giudice, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva, e’ soggetto all’esecuzione nelle forme previste da codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorche’ applicativo di sanzione amministrativa. Ne consegue che, ai sensi dell’articolo 655 cod. proc. pen., l’organo promotore dell’esecuzione e’ il pubblico ministero il quale, ove il condannato non ottemperi all’ingiunzione a demolire, e’ tenuto ad investire, per la fissazione delle modalita’ di esecuzione, il giudice dell’esecuzione, la cui cancelleria e’ preposta, inoltre, al recupero delle spese del procedimento esecutivo ai sensi dell’articolo 181 disp. att. cod. proc. pen. (per tutte: Sez. U, n. 15 del 19/06/1996 – dep. 24/07/1996, P.M. in proc. Monterisi, Rv. 205336).

9. Quanto, infine, alla dedotta nullita’ dell’ingiunzione a demolire per mancanza di un titolo efficace e in difetto dei requisiti previsti dalla normativa, in particolare difettando l’esatta indicazione delle opere da demolire e l’indicazione di termini e modalita’ per l’impugnativa davanti al g.e., trattasi di motivo infondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui in materia di esecuzione, l’ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero deve contenere tutti e soltanto gli elementi necessari per individuare la sentenza di condanna, il titolo e l’epoca del commesso reato, nonche’ la pena da scontare in concreto mentre non e’ necessario precisare, e conseguentemente il condannato non puo’ eccepire la nullita’ dell’ordine, le imputazioni dalle quali l’imputato e’ stato assolto e le statuizioni in materia civile e quanto altro non sia indispensabile alla individuazione degli estremi essenziali del reato oggetto della condanna definitiva (Sez. 6, n. 554 del 30/01/1996 – dep. 04/04/1996, Gironi, Rv. 205050). Nella specie le doglianze riguarderebbero l’esatta descrizione delle opere da demolire e l’indicazione dei termini per l’impugnazione davanti al g.e., elementi, come detto, che non inficiano l’ingiunzione a demolire, come statuito da questa Corte.

10. L’ordinanza dev’essere, pertanto, annullata con rinvio al tribunale di Nocera Inferiore perche’ si uniformi al principio di diritto affermato al 5.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di NOCERA INFERIORE.

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