In caso di azione di responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo
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In caso di azione di responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 dicembre 2023| n. 35027.

In tema di condominio negli edifici, in caso di azione di responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo, il paradigma è quello dell'art. 2051 cod. civ. avuto riguardo alla posizione del soggetto proprietario o avente l'uso esclusivo, in ragione del rapporto diretto che esso ha con il bene potenzialmente dannoso. È, inoltre, configurabile una concorrente responsabilità del Condominio, che, in forza degli artt. 1130 cod. civ., comma 1, n. 4 e 1135, comma 1, n. 4, cod. civ. è tenuto a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell'edificio, avuto riguardo alla posizione del soggetto che del lastrico o della terrazza abbia l'uso esclusivo. In particolare, tale concorrente responsabilità del Condominio è configurabile nel caso in cui l'amministratore ometta di attivare gli obblighi conservativi delle cose comuni ovvero nel caso in cui l'assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria. Il concorso di tali responsabilità inoltre va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 cod. civ., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del Condominio

Se oggetto dell’appalto sia l’esecuzione di un’attività sul bene del committente
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Se oggetto dell’appalto sia l’esecuzione di un’attività sul bene del committente

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 dicembre 2023| n. 35341.

In tema di appalto, il risarcimento del danno in caso di vizi dell’opera appaltata, rimedio alternativo ed autonomo rispetto alle tutele (riduzione del prezzo e risoluzione) approntate a favore del committente dall’art. 1668 cod. civ., e normalmente consistente nel ristoro delle spese sopportate dall’appaltante per provvedere, a cura di terzi, ai lavori ripristinatori, deve essere raccordato con la particolare natura dell’ “opus” commissionato. Ne consegue che, se l’oggetto dell’appalto sia costituito dalla realizzazione di una “res”, gli interventi emendativi si rapportano all’opera come sarebbe dovuta risultare, ove realizzata a regola d’arte; mentre, se oggetto dell’appalto sia l’esecuzione di un’attività sul bene del committente, alla luce dei medesimi criteri di proporzionalità tra oggetto dell’appalto e danno, il risarcimento non può concretarsi in un radicale intervento di ripristino della cosa (come avvenuto nella specie, per la messa a punto dei motori di un natante), facendo altrimenti conseguire al danneggiato una “res” qualitativamente migliore rispetto a quella anteriore, nella quale pure l’originario oggetto dell’appalto viene ricompreso

Esecuzione in forma specifica ed assenza della concessione edilizia o del certificato di destinazione urbanistica
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Esecuzione in forma specifica ed assenza della concessione edilizia o del certificato di destinazione urbanistica

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|12 dicembre 2023| n. 34679.

In tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita su di un immobile o su un terreno, è preclusa al giudice la possibilità di disporre il trasferimento coattivo della proprietà (o di altri diritti reali) in assenza della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all’immobile e del certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno, trattandosi di condizioni dell’azione, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio, non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale. Tuttavia, la mancata produzione della predetta documentazione, che, come detto, non costituisce un presupposto della pretesa azionata, bensì una condizione dell’azione, giustifica la sua acquisizione, anche officiosa, in forza dei poteri del giudice di cui all’art. 213, cod. proc. civ., sottraendosi al principio dispositivo proprio del processo civile

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Alla interpretazione del giudicato esterno può attendere direttamente la Corte di cassazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 dicembre 2023| n. 34606.

Alla interpretazione del giudicato esterno, interpretazione che si conforma alla esegesi del giudicato degli atti normativi e si correla a quanto stabilito e nella motivazione e nel dispositivo della sentenza, può attendere direttamente la Corte di cassazione. La Corte, peraltro, vi attende con piena cognizione unicamente nei limiti in cui il giudicato esterno sia riprodotto in ricorso in forza del principio di autosufficienza di tale mezzo di impugnazione. Il ricorso, di conseguenza, deve riprodurre il testo della sentenza - che si assume passata in giudicato - con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo.

In genere contratto concluso da un soggetto a nome e nell’interesse della propria impresa individuale e Foro del consumatore
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In genere contratto concluso da un soggetto a nome e nell’interesse della propria impresa individuale e Foro del consumatore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 dicembre 2023| n. 34787.

Il contratto sottoscritto da una parte nell'interesse o a nome della propria impresa individuale, che svolga un'attività non incompatibile con l'oggetto del contratto stesso, può ritenersi concluso per scopi professionali, sicché nelle relative controversie lo speciale foro del consumatore non è applicabile, salva prova contraria da parte del contraente interessato.

Valutazione della condotta colposa dell’ucciso ed idoneità a concausare il danno
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Valutazione della condotta colposa dell’ucciso ed idoneità a concausare il danno

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|12 dicembre 2023| n. 34625.

In caso di domanda di risarcimento del danno iure proprio proposta dai congiunti della vittima di un sinistro stradale mortale, l'idoneità della condotta colposa dell'ucciso a concausare il danno deve essere apprezzata verificando, sulla base delle allegazioni e delle prove assunte a presupposto del giudizio di fatto, l'effettiva incidenza sull'evento morte della trasgressione della regola cautelare - generica o specifica - allo stesso ascritta.

Assegno di mantenimento e cessazione per nuovo rapporto di fatto con nuovo partner
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Assegno di mantenimento e cessazione per nuovo rapporto di fatto con nuovo partner

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 dicembre 2023| n. 34728.

In tema di crisi familiare, il diritto all'assegno di mantenimento viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della prova a carico del coniuge tenuto a corrispondere l'assegno; ne consegue che la stabilità e la continuità della convivenza può essere presunta, salvo prova contraria, se le risorse economiche sono state messe in comune, mentre, ove difetti la coabitazione, la prova relativa all'assistenza morale e materiale tra i partner dovrà essere rigorosa.

In materia di trasporto aereo internazionale e pretesa di risarcimento dei danni nei confronti della Aeroflot Russian Airlines S.p.A.
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In materia di trasporto aereo internazionale e pretesa di risarcimento dei danni nei confronti della Aeroflot Russian Airlines S.p.A.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 dicembre 2023| n. 34776.

In materia di trasporto aereo internazionale, alla pretesa di risarcimento dei danni nei confronti della Aeroflot Russian Airlines S.p.A. (società aperta di diritto russo) non sono applicabili né la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, in quanto non ancora ratificata dalla Federazione Russa, né il Regolamento CE n. 261/2004, non essendo Federazione Russa parte dell'UE, bensì la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929.

Fondo patrimoniale ed azione revocatoria
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Fondo patrimoniale ed azione revocatoria

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 dicembre 2023| n. 34872.

Il fondo patrimoniale costituito ex articolo 167 del Cc impone un vincolo di destinazione su determinati beni, per far fronte ai bisogni della famiglia, con la conseguenza, in ragione di quanto dispone l'articolo 170 del codice civile, che la esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Qualora sorga controversia sulla assoggettabilità dei beni ad esecuzione forzata deve, pertanto, accertarsi in fatto se il debito si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni). Con la importante precisazione che, se è vero che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni. Per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, ed anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, e pure che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (ad esempio, la fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata.

Interpretazione del contratto ed il comportamento complessivo delle parti non costituisce un canone sussidiario
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Interpretazione del contratto ed il comportamento complessivo delle parti non costituisce un canone sussidiario

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 dicembre 2023| n. 34687.

In tema di interpretazione del contratto, il comportamento complessivo delle parti non costituisce un canone sussidiario, ma un parametro necessario e indefettibile, essendo le disposizioni degli artt. 1362, comma 1, 1363 e 1362, comma 2, c.c., fondate sulla stessa logica che, esprimendo l'intrinseca insufficienza della singola parola (e del suo formale significato: come, in diverso campo ed in diversa misura, segnala l'art. 12, comma 1, delle preleggi), prescrive la più ampia dilatazione degli elementi di interpretazione, sebbene la censura in sede di legittimità dell'interpretazione di una clausola contrattuale offerta dal giudice di merito imponga al ricorrente l'onere di fornire, con formale autosufficienza, gli elementi alla complessiva unitarietà del testo e del comportamento non adeguatamente considerati dal giudice di merito, nella loro materiale consistenza e nella loro processuale rilevanza.