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Il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000) richiede il dolo specifico dell’evasione (propria o altrui) e non si può ritenere integrato per il solo fatto che la “testa di legno” accetti l’incarico di svolgere il ruolo di amministratore formale nell’interesse nella società e sia consapevole del dovere di tenere le scritture contabili e di presentare le dichiarazioni fiscali omesse. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 aprile 2016, n. 15900.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 aprile 2016, n. 15900 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMORESANO Silvio – Presidente Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere Dott. GAI Emanuela – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere Dott. MENGONI...

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Riconosciuto il reato di peculato a carico di un magistrato che in trasferta dopo aver effettuato l'attività d'ufficio si era trattenuto per motivi del tutto personali nella città. Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 15 aprile 2016, n. 15854.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 15 aprile 2016, n. 15854 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere Dott. CORBO...

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La pubblicazione telematica rafforza il carattere afflittivo della pena accessoria, poiché alla diminuzione o eliminazione della spesa per la pubblicazione corrispondono la capillare diffusione delle informazioni offerta dal sistema telematico in ragione del libero accesso ai documenti pubblicati ed alla loro indicizzazione da parte dei motori di ricerca e la tempestività della pubblicazione che le diverse forme cartacee certamente non assicurano. Pertanto, la modifica apportata all’art. 36 cod. pen., dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 37, comma 18, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111, non ha introdotto nel sistema penale una nuova pena accessoria, ma ne ha diversamente modulato il contenuto, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampa quella via internet, fatto che integra un fenomeno di successione di leggi nel tempo regolato dall’art. 2 cod. pen., comma 4, con la conseguenza che non è applicabile ai fatti pregressi la nuova disciplina, in quanto maggiormente afflittiva. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 maggio 2016, n. 18728.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 5 maggio 2016, n. 18728 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 06.10.2015, la Corte d’appello di Genova confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Genova in data 27.04.2011 nei confronti di S.C. . Con detta pronuncia, era stata disposta la pubblicazione della sentenza,...

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In tema di atti sessuali; il bacio sulla guancia, la cui natura di atto sessuale – al di là di classificazioni definitorie inammissibilmente autosufficienti – non è affatto scontata (ché anzi il bacio sulla guancia è, secondo consuetudine, percepito come manifestazione di affetto o dato in segno si o di saluto); si deve perciò far riferimento, come detto, alle circostanze concrete del caso. Ognuno vede, infatti, che una cosa è baciare repentinamente (ma puramente e semplicemente) una persona sulla guancia, altra è – per esempio – baciare un'alunna in luoghi appartati, trattenendola per i fianchi, chiedendole di essere baciati e rivolgendole apprezzamenti per il suo aspetto fisico , o il bacio sulla guancia dato nel tentativo di raggiungere la bocca. Nel caso di specie il semplice e fugace bacio sulla guancia, dato senza alcuna interferenza nella sfera sessuale della vittima, non possa essere oggettivamente considerato come "atto sessuale" alla stregua dei significato "sociale" che al gesto dell'imputato può essere oggettivamente attribuito. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 maggio 2016, n. 18679

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 4 maggio 2016, n. 18679 Ritenuto in fatto 1.I1 sig. R.G. ricorre per l’annullamento della sentenza del 08/05/2014 della Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – che ha confermato la condanna alla pena di un anno e tre mesi di reclusione inflittagli il 27/01/2012...

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Il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore. Il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo ad integrare le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore – che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione in termini – sia perché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, sia perché non può essere esclusa, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito, nelle ipotesi in cui il controllo sull’adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo. Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 5 maggio 2016, n. 18716.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 5 maggio 2016, n. 18716 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa il giorno 1 dicembre 2015, la Corte di appello di Bologna ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine presentata da S.A. per proporre appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Forlì in data...