Il Piano di Rientro non salva dalla Revocatoria Fallimentare
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Il Piano di Rientro non salva dalla Revocatoria Fallimentare

L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Civile, del 2 gennaio 2026, n. 101, interviene su un tema nevralgico del diritto concorsuale: il confine tra la fisiologica operatività commerciale e gli atti pregiudizievoli ai creditori in zona sospetta.

L’Inquadramento Giuridico
Il nodo della controversia riguarda l’interpretazione dell’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. (ora trasfuso nel Codice della Crisi), che esenta dalla revocatoria i "pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso".

Secondo il consolidato orientamento ribadito dalla Suprema Corte, il concetto di "termini d'uso" non deve essere inteso solo come il rispetto delle scadenze contrattuali originarie, ma può abbracciare anche la prassi consolidata tra le parti. Tuttavia, l’ordinanza n. 101/2026 pone un limite invalicabile: la novazione delle scadenze tramite piani di rientro.

Il Caso e la Decisione
Nel caso di specie, un fornitore aveva ricevuto pagamenti da una società poi fallita. Tali versamenti non erano avvenuti secondo le scadenze delle singole fatture, bensì in esecuzione di un piano di rientro concordato dopo che il debitore era già risultato inadempiente.

La Cassazione ha chiarito che:

Alterazione delle scadenze: Se le parti concordano un calendario di pagamenti diverso da quello originario per sanare un pregresso inadempimento, si esce dal perimetro della "fisiologia" dei rapporti commerciali.

Natura del Piano di Rientro: Il piano di rientro è, per definizione, un sintomo dello stato di crisi o di una difficoltà finanziaria già manifesta. Pertanto, i pagamenti effettuati in base ad esso non possono godere dell'esenzione, poiché mirano a regolare una posizione debitoria patologica.

Esclusione dell'Esenzione: L'esenzione di cui alla lett. a) spetta solo se il pagamento riflette le modalità ordinarie di regolazione dei conti tra i partner commerciali, non quando è l'esito di una rinegoziazione forzata dalla morosità del debitore.

Il principio di diritto: L'esenzione dalla revocatoria non si applica ai pagamenti eseguiti entro termini differenti rispetto a quelli originari se volti a dare esecuzione a un piano di rientro per forniture già ricevute e rimaste insolute.

La distinzione tra cessione credito e cessione contratto
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La distinzione tra cessione credito e cessione contratto

Con l'ordinanza n. 403 dell'8 gennaio 2026, la Corte di Cassazione, sezione civile, interviene sulla distinzione tra la cessione del contratto e la cessione del credito, delineando in modo chiaro i confini e le conseguenze di ciascun istituto, con particolare riferimento ai diritti trasferiti al cessionario.

Cessione del contratto:

La Corte chiarisce che la cessione del contratto determina il trasferimento dall'originario contraente (cedente) a un terzo (cessionario) dell'intera posizione contrattuale. Questo significa che il cessionario subentra in tutti i diritti e gli obblighi che facevano capo al cedente, sostituendosi a quest'ultimo nel rapporto contrattuale. Il consenso dell'altro contraente (ceduto) è fondamentale affinché la cessione produca effetti. In questo caso, si assiste a una vera e propria successione nel contratto, con la conseguenza che il cessionario acquisisce tutte le azioni e i rimedi previsti dalla legge per la tutela della sua posizione, inclusa l'azione di risoluzione per inadempimento.

Cessione del credito:

Diversamente, la cessione del credito ha un effetto molto più limitato. Essa consiste nel trasferimento del solo diritto di credito che il cedente vanta nei confronti del debitore. Rispetto alla cessione del contratto, non si verifica un subentro dell'intera posizione contrattuale, ma solo del diritto a ricevere la prestazione. La titolarità del rapporto contrattuale originale rimane in capo al cedente, che continua a essere la parte contraente. Il cessionario, quindi, non acquisisce i diritti e gli obblighi inerenti all'essenza del contratto, ma solo quelli legati alla realizzazione del credito ceduto. Tra questi rientrano le garanzie reali e personali, gli accessori del credito e le azioni dirette ad ottenere l'adempimento della prestazione.

Conseguenze pratiche:

La distinzione tra i due istituti ha importanti ripercussioni pratiche. Ad esempio, se il debitore non adempie alla prestazione, il cessionario del credito può agire per ottenere l'adempimento e far valere le garanzie, ma non può chiedere la risoluzione del contratto originale per inadempimento. Quest'ultima azione spetta unicamente all'originario contraente (cedente), in quanto la titolarità del negozio non si è trasferita al cessionario del credito.

Conclusione:

L'ordinanza n. 403/2026 della Corte di Cassazione ribadisce l'importanza di distinguere con precisione la cessione del credito dalla cessione del contratto. Sebbene entrambi gli istituti comportino un trasferimento di diritti, la loro portata è profondamente diversa. La cessione del contratto implica una successione intera nella posizione contrattuale, mentre la cessione del credito è limitata al solo diritto di ricevere la prestazione. Questa distinzione ha conseguenze cruciali sui diritti e sulle azioni che possono essere esercitati dalle parti coinvolte

Cassazione: insindacabile scelta Consiglio Stato su Consulta
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Cassazione: insindacabile scelta Consiglio Stato su Consulta

Con l'ordinanza n. 113 del 2 gennaio 2026, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite Civili, ha sancito un principio fondamentale in tema di rapporti tra giurisdizioni, confermando l'insindacabilità delle scelte del Consiglio di Stato in merito alla proposizione di questioni di legittimità costituzionale.

Il caso traeva origine dal ricorso per cassazione proposto avverso una decisione del Consiglio di Stato, con la quale si censurava il concreto esercizio del potere di quest'ultimo di sollevare questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale. In particolare, i ricorrenti lamentavano un vizio di eccesso di potere giurisdizionale, ritenendo che il Consiglio di Stato avesse esercitato tale potere in modo improprio o, al contrario, non lo avesse esercitato affatto pur ricorrendone i presupposti.

La Corte di Cassazione, richiamando gli articoli 111, comma 8, della Costituzione e 362, comma 1, del codice di procedura civile, ha ribadito i confini del proprio sindacato sulle decisioni del Consiglio di Stato. Tale sindacato è limitato esclusivamente ai motivi attinenti alla giurisdizione, ovvero alla verifica che il giudice amministrativo non abbia travalicato i limiti esterni della propria competenza.

In quest'ottica, la Suprema Corte ha chiarito che il potere di sollevare questione di legittimità costituzionale rientra pienamente nell'alveo dell'esercizio della funzione giurisdizionale propria del Consiglio di Stato. La scelta di rimettere o meno una norma al vaglio della Consulta attiene al merito della decisione e alla valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione nel caso concreto. Di conseguenza, tale valutazione è sottratta al controllo di legittimità della Corte di Cassazione.

Secondo la Cassazione, l'esercizio di tale potere non può mai configurare un vizio di eccesso di potere giurisdizionale, in quanto non si tratta di una questione di "giurisdizione" in senso stretto, bensì di una scelta endoprocessuale rimessa alla discrezionalità del giudice investito della causa. Ammettere un sindacato su questo punto equivarrebbe a consentire alla Cassazione di sovrapporsi indebitamente al Consiglio di Stato nel giudizio di merito, violando il principio di riparto delle giurisdizioni.

In conclusione, l'ordinanza n. 113/2026 della Corte di Cassazione ribadisce che il Consiglio di Stato è l'unico giudice competente a valutare la necessità di sollevare una questione di legittimità costituzionale nell'ambito dei giudizi di sua competenza. Le sue scelte in materia sono insindacabili dinanzi alla Cassazione, poiché non integrano un vizio di giurisdizione ai sensi della Costituzione e della legge.

Il “Livello” come Enfiteusi: stop alle prove catastali
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Il “Livello” come Enfiteusi: stop alle prove catastali

Ecco un’analisi approfondita della sentenza indicata, redatta con taglio professionale e corredata dagli elementi richiesti per la pubblicazione.

Il "Livello" come Enfiteusi: stop alle prove catastali
La Corte di Cassazione, Sez. Civile, con la Sentenza del 5 gennaio 2026, n. 247, è tornata a fare chiarezza su un istituto giuridico di antica origine ma ancora di grande attualità: il livello. Questo diritto, spesso confuso o dimenticato nelle pieghe dei registri storici, ha sollevato frequenti dispute in ordine alla sua prova e alla sua natura giuridica.

La Natura Giuridica del Livello
La Suprema Corte, con la sentenza n. 247/2026, ribadisce un principio consolidato: nell'ordinamento attuale, il "livello" non è un semplice onere o una servitù, ma si identifica in un vero e proprio diritto reale di godimento, del tutto assimilabile all'enfiteusi. Si tratta, in sostanza, di un rapporto in cui un soggetto (il livellario) gode di un fondo altrui con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone periodico al proprietario (concedente).

Il Nodo della Prova: Catasto vs Titolo
L'aspetto più rilevante della decisione riguarda il regime probatorio. Molto spesso, l'esistenza di un livello viene desunta dalle sole visure catastali, dove il bene risulta gravato da tale dicitura. Tuttavia, la Cassazione stabilisce con fermezza che:

Inattendibilità del Catasto: I dati catastali hanno una funzione prevalentemente fiscale e non sono idonei a fornire la prova certa della costituzione di un diritto reale. Pertanto, la menzione del "livello" in catasto non è sufficiente ad accertarne l'esistenza legale.

Necessità del Titolo o della Ricognizione: La prova dell'esistenza del livello può essere fornita esclusivamente mediante il titolo costitutivo (il contratto originario) o, in alternativa, tramite l'atto di ricognizione previsto dall'art. 969 c.c.

L'Atto di Ricognizione e i suoi Limiti
L'atto di ricognizione, secondo la Corte, ha una funzione di accertamento del rapporto preesistente e fa "piena prova" tra le parti firmatarie circa l'esistenza e il contenuto del diritto. Tuttavia, i giudici di legittimità precisano un limite fondamentale: tale atto non può pregiudicare terzi soggetti che non vi abbiano partecipato. Per costoro, la ricognizione rimane res inter alios acta (un fatto tra estranei), priva di efficacia vincolante.

Conclusioni
La sentenza n. 247/2026 si pone come un baluardo a tutela della certezza dei rapporti immobiliari, impedendo che diritti reali così incisivi possano essere cristallizzati o "riesumati" sulla base di semplici risultanze amministrative-catastali, richiedendo invece un rigore documentale basato su atti negoziali certi