La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con l'ordinanza del 12 gennaio 2026, n. 617, ha consolidato un importante principio riguardante l'ammissibilità e il valore probatorio delle relazioni investigative private nel processo civile.
Il testo in esame chiarisce che i report redatti da investigatori privati (regolarmente autorizzati), anche quando corredati da rilievi fotografici o video, non sono considerati mezzi di prova "tipici" (ovvero esplicitamente elencati e disciplinati dal Codice di Procedura Civile). Tuttavia, la loro esclusione non è automatica.
La Suprema Corte ha riaffermato che, nell'ordinamento processuale civile italiano, manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova. Questo significa che il catalogo delle prove ammissibili non è un elenco chiuso. Di conseguenza, le relazioni investigative possono fare ingresso nel giudizio come "prove atipiche".
Il fondamento giuridico di questa ammissibilità risiede nel principio della libera valutazione delle prove da parte del giudice, sancito dall'art. 116 c.p.c. Secondo questa norma, spetta al magistrato valutare l'attendibilità e il peso di ogni elemento di prova acquisito.
Per quanto riguarda l'efficacia concreta, la Cassazione specifica che a queste relazioni investigative (e al materiale allegato) deve essere attribuito un valore indiziario. Esse non costituiscono una prova legale (che vincola il giudice), ma offrono indizi che il giudice deve considerare. Affinché possano fondare una decisione, la relazione non va valutata isolatamente, ma deve essere considerata unitamente ad altre prove ritualmente acquisite nel corso del giudizio, permettendo al giudice di giungere a un convincimento motivato e complessiv







