L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Civile, del 2 gennaio 2026, n. 101, interviene su un tema nevralgico del diritto concorsuale: il confine tra la fisiologica operatività commerciale e gli atti pregiudizievoli ai creditori in zona sospetta.
L’Inquadramento Giuridico
Il nodo della controversia riguarda l’interpretazione dell’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. (ora trasfuso nel Codice della Crisi), che esenta dalla revocatoria i "pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso".
Secondo il consolidato orientamento ribadito dalla Suprema Corte, il concetto di "termini d'uso" non deve essere inteso solo come il rispetto delle scadenze contrattuali originarie, ma può abbracciare anche la prassi consolidata tra le parti. Tuttavia, l’ordinanza n. 101/2026 pone un limite invalicabile: la novazione delle scadenze tramite piani di rientro.
Il Caso e la Decisione
Nel caso di specie, un fornitore aveva ricevuto pagamenti da una società poi fallita. Tali versamenti non erano avvenuti secondo le scadenze delle singole fatture, bensì in esecuzione di un piano di rientro concordato dopo che il debitore era già risultato inadempiente.
La Cassazione ha chiarito che:
Alterazione delle scadenze: Se le parti concordano un calendario di pagamenti diverso da quello originario per sanare un pregresso inadempimento, si esce dal perimetro della "fisiologia" dei rapporti commerciali.
Natura del Piano di Rientro: Il piano di rientro è, per definizione, un sintomo dello stato di crisi o di una difficoltà finanziaria già manifesta. Pertanto, i pagamenti effettuati in base ad esso non possono godere dell'esenzione, poiché mirano a regolare una posizione debitoria patologica.
Esclusione dell'Esenzione: L'esenzione di cui alla lett. a) spetta solo se il pagamento riflette le modalità ordinarie di regolazione dei conti tra i partner commerciali, non quando è l'esito di una rinegoziazione forzata dalla morosità del debitore.
Il principio di diritto: L'esenzione dalla revocatoria non si applica ai pagamenti eseguiti entro termini differenti rispetto a quelli originari se volti a dare esecuzione a un piano di rientro per forniture già ricevute e rimaste insolute.



