La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 24418 del 2 settembre 2025, ha chiarito l'ambito di applicazione della deroga al divieto di ius novorum (nuove domande) in appello, prevista dall'art. 345, comma 2, c.p.c., limitatamente a interessi, frutti, accessori e danni maturati dopo la sentenza di primo grado.
La Suprema Corte ha stabilito che tale deroga, introdotta per ragioni di economia processuale, riguarda unicamente gli accessori di una domanda che è stata già ritualmente proposta nel giudizio di primo grado. Pertanto, la possibilità di avanzare in appello la richiesta relativa a tali voci (interessi, frutti, ecc.) non si estende al caso in cui la domanda principale a cui si riferiscono gli accessori sia stata proposta per la prima volta solo in appello.
Nel caso di specie, relativo a un appalto di opere pubbliche, la Cassazione ha cassato con rinvio la decisione della corte territoriale. Il giudice di appello aveva negato la possibilità di richiedere gli interessi per ritardato pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) maturati dopo la sentenza di primo grado. La Cassazione ha ritenuto erroneo tale diniego, in quanto la domanda relativa al pagamento dei SAL era stata effettivamente proposta in primo grado. Pertanto, gli interessi maturati successivamente alla prima sentenza costituivano accessori ammissibili in appello ai sensi del citato art. 345, comma 2, c.p.c.





