Domande nuove in appello ammissibilità accessori
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Domande nuove in appello ammissibilità accessori

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 24418 del 2 settembre 2025, ha chiarito l'ambito di applicazione della deroga al divieto di ius novorum (nuove domande) in appello, prevista dall'art. 345, comma 2, c.p.c., limitatamente a interessi, frutti, accessori e danni maturati dopo la sentenza di primo grado.

La Suprema Corte ha stabilito che tale deroga, introdotta per ragioni di economia processuale, riguarda unicamente gli accessori di una domanda che è stata già ritualmente proposta nel giudizio di primo grado. Pertanto, la possibilità di avanzare in appello la richiesta relativa a tali voci (interessi, frutti, ecc.) non si estende al caso in cui la domanda principale a cui si riferiscono gli accessori sia stata proposta per la prima volta solo in appello.

Nel caso di specie, relativo a un appalto di opere pubbliche, la Cassazione ha cassato con rinvio la decisione della corte territoriale. Il giudice di appello aveva negato la possibilità di richiedere gli interessi per ritardato pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) maturati dopo la sentenza di primo grado. La Cassazione ha ritenuto erroneo tale diniego, in quanto la domanda relativa al pagamento dei SAL era stata effettivamente proposta in primo grado. Pertanto, gli interessi maturati successivamente alla prima sentenza costituivano accessori ammissibili in appello ai sensi del citato art. 345, comma 2, c.p.c.

Vizi occulti appalto la prescrizione decorre dalla scoperta
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Vizi occulti appalto la prescrizione decorre dalla scoperta

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 18409 del 7 luglio 2025, ha fornito importanti chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza relativi alla garanzia per vizi nell'appalto.

La Suprema Corte ha stabilito che, nel caso in cui l'opera appaltata presenti vizi occulti o non conoscibili (ovvero non evidenti all'esterno), il termine di prescrizione per l'azione di garanzia (un anno dalla consegna) decorre dal momento della scoperta effettiva dei vizi. Tale scoperta si considera acquisita dal giorno in cui il committente ne abbia avuto piena conoscenza. Spetta all'appaltatore l'onere di provare che il committente fosse a conoscenza dei vizi in una data antecedente a quella da lui dichiarata.

Per quanto riguarda l'obbligo di denuncia dei vizi (a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scoperta, ex art. 1667, comma 2, c.c.), la Corte ha precisato che questo presuppone che la scoperta stessa sia avvenuta dopo l'accettazione dell'opera da parte del committente. L'accettazione può essere avvenuta in forma espressa, tacita o presunta, al momento della consegna o della verifica

Incapacità testimoniare eccezione tempestiva pena sanatoria
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Incapacità testimoniare eccezione tempestiva pena sanatoria

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 18428 del 7 luglio 2025, ha definito in modo dettagliato il regime processuale dell'incapacità a testimoniare (ex art. 246 c.p.c.) e della successiva nullità della prova testimoniale.

La Suprema Corte ha stabilito che:

L'incapacità a testimoniare non è rilevabile d'ufficio dal giudice. Se la parte interessata non eccepisce tale incapacità prima dell'ammissione del mezzo di prova, l'eccezione è definitivamente preclusa. Non è più possibile sollevare, in un momento successivo, una generica eccezione di nullità della prova già assunta.

Nel caso in cui la parte abbia tempestivamente eccepito l'incapacità ma il giudice abbia comunque disposto e dato corso all'assunzione della testimonianza, la prova così acquisita è affetta da nullità. Tale nullità, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., deve essere eccepita dall'interessato immediatamente dopo l'escussione del teste o, se assente il difensore, nella prima udienza successiva. La mancata osservanza di tale onere temporale comporta la sanatoria della nullità.

La parte che ha validamente e tempestivamente eccepito la nullità della testimonianza ha l'ulteriore onere di dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni. Se questa omissione si verifica, l'eccezione si considera rinunciata e non potrà più essere riproposta in sede di impugnazione.

Cessione credito per debito scaduto non è revocabile
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Cessione credito per debito scaduto non è revocabile

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 18516 del 7 luglio 2025, ha stabilito un importante principio in materia di revocatoria ordinaria e cessione di crediti.

La Suprema Corte ha chiarito che la cessione di un credito effettuata dal debitore al creditore al fine di estinguere un debito già scaduto (la cosiddetta datio in solutum di credito) non è soggetta all'azione revocatoria ordinaria.

Questo perché tale operazione non costituisce una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione, ma rientra nella previsione specifica di cui all'art. 2901, comma 3, c.c., il quale esclude dalla revocatoria l'adempimento di un debito scaduto effettuato mediante qualunque atto idoneo ad estinguerlo. La ratio è che il debitore, adempiendo un debito ormai esigibile, non compie un atto dispositivo pregiudizievole, ma semplicemente onora un obbligo già sorto.

Inadempimento contrattuale e misure restrittive anti-Covid
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Inadempimento contrattuale e misure restrittive anti-Covid

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 18535 del 7 luglio 2025, ha analizzato la portata dell'art. 91, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (Decreto "Cura Italia") in relazione all'inadempimento contrattuale causato dalle misure restrittive anti-Covid, in riferimento ai contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita.

La Corte ha stabilito che l'art. 91 del D.L. assume rilievo nel giudizio di imputabilità dell'inadempimento, conferendo all'impedimento derivante dal rispetto delle misure anti-pandemiche la natura di causa non imputabile dell'inesecuzione della prestazione. In pratica, tale impedimento è considerato non prevedibile né superabile con l'ordinaria diligenza. Ciò comporta due conseguenze dirette per il debitore: la liberazione dall'obbligo di risarcimento del danno e l'esclusione della legittimazione della controparte all'azione di risoluzione per inadempimento.

Tuttavia, la sentenza ha chiarito che da questa norma non può derivare l'esistenza di un diritto potestativo giudiziale per la parte colpita di ottenere la riduzione della prestazione dovuta in esecuzione del contratto. In ossequio al principio di tipicità dei rimedi giudiziali, la parte eccessivamente onerata in un contratto a prestazioni corrispettive resta legittimata unicamente all'azione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.). Solo in quel caso, la controparte può esercitare il diritto potestativo (mediante negozio unilaterale) di rettifica o riduzione ad equità del contratto, al fine di evitare lo scioglimento del rapporto e ripristinarne l'equilibrio originario.

Inammissibilità della domanda nuova in appello
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Inammissibilità della domanda nuova in appello

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 18827 del 10 luglio 2025, ha ribadito il principio secondo cui la domanda nuova è inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. La Corte ha chiarito che una domanda è considerata nuova se altera, anche solo parzialmente, i presupposti della domanda iniziale proposta in primo grado.

Ciò si verifica in diverse situazioni, quali:

L'introduzione di un petitum (oggetto della domanda) diverso e più ampio.

L'introduzione di una diversa causa petendi (ragione della domanda), basata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado.

L'introduzione di un fatto giuridico costitutivo del diritto radicalmente diverso da quello originariamente vantato, determinando l'inserimento nel processo di un nuovo tema d'indagine.

La Suprema Corte ha specificato che quest'ultima situazione si verifica anche quando i fatti posti a fondamento della nuova pretesa erano già stati esposti nell'atto di citazione di primo grado, ma solo con una funzione meramente descrittiva o di inquadramento di altre circostanze. Riproporre tali fatti in appello con una differenti portata, a sostegno di una nuova pretesa, configura l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione, rendendo la domanda inammissibile.

Decreto ingiuntivo non opposto copre titolo e fatti
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Decreto ingiuntivo non opposto copre titolo e fatti

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 18854 del 10 luglio 2025, ha ribadito la vasta portata dell'autorità del giudicato in relazione al decreto ingiuntivo non opposto.

La Suprema Corte ha stabilito che l'autorità del giudicato non si limita alla decisione esplicita (la condanna al pagamento), ma si estende anche alle ragioni logico-giuridiche che ne costituiscono il presupposto, anche se implicite. Pertanto, un decreto ingiuntivo di condanna al pagamento che non sia stato opposto, o il cui giudizio di opposizione sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo riguardo all'esistenza del credito, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso.

Ciò comporta che il giudicato sostanziale preclude ogni ulteriore esame delle ragioni giustificative della domanda in qualsiasi altro giudizio. In particolare, il giudicato conseguente alla mancata opposizione copre non solo l'esistenza del credito e del rapporto su cui si basa, ma anche l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito che erano precedenti al ricorso per ingiunzione e che non sono stati dedotti attraverso un'opposizione.

Vuoto per pieno non riduce distanza dal confine
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Vuoto per pieno non riduce distanza dal confine

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 18826 del 10 luglio 2025, ha specificato i limiti di applicazione della regola del cosiddetto "vuoto per pieno" in tema di distanze legali tra edifici.

La Suprema Corte ha chiarito che questa regola, la quale permette di derogare alle distanze minime previste dalla normativa (legge o regolamenti locali) quando l'ampliamento consiste nella chiusura di uno spazio aperto all'interno di una sagoma già esistente, trova applicazione in maniera restrittiva. Essa è ammissibile solo se la nuova costruzione non proietta l'edificio in avanti e, conseguentemente, non riduce la distanza dal confine rispetto all'edificio preesistente. L'ampliamento, pur aumentando il volume delle superfici chiuse, non deve alterare la proiezione esterna dell'edificio rispetto ai confini.

Nel caso esaminato, la Cassazione ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva erroneamente applicato il "vuoto per pieno" alla chiusura con pilastri e tettoia di una veranda aperta su un terrazzo, destinata a "giardino d'inverno". La Corte ha rilevato che tale intervento non si era limitato a chiudere gli spazi preesistenti, ma aveva anche determinato un innalzamento dei parapetti con vetrate e una diversa copertura, provocando una variazione della distanza minima dall'edificio confinante, e rendendo inapplicabile la deroga.

Accettazione eredità tacita del rappresentante è definitiva
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Accettazione eredità tacita del rappresentante è definitiva

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 15301 del 9 giugno 2025, ha stabilito che l'accettazione dell'eredità, anche in forma tacita, può essere validamente compiuta da un rappresentante purché sia stato espressamente conferito il relativo potere (come, ad esempio, in una procura generale). L'effetto di tale atto è l'immediato acquisto della qualità di erede da parte del rappresentato. La Corte ha precisato che questo effetto è definitivo e permanente, e non viene meno neanche in caso di una successiva e tardiva rinuncia all'eredità da parte del rappresentato stesso.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato la decisione impugnata che non aveva riconosciuto l'accettazione tacita. La Corte ha ritenuto che la rappresentante avesse compiuto un atto di accettazione tacita quando aveva venduto un bene ereditario in nome e per conto del rappresentato. L'acquisto della qualità di erede si era così prodotto in via definitiva nella sfera giuridica del rappresentato, rendendo inefficace la rinuncia all'eredità da questi effettuata il giorno successivo alla vendita.