La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 24471 del 3 settembre 2025, ha definito il regime di responsabilità contrattuale a carico della scuola di sci per l'incolumità degli allievi.
La Suprema Corte ha stabilito che l'iscrizione a un corso di sci, sia esso individuale o collettivo, fa sorgere un vincolo contrattuale tra l'allievo e la scuola. Da tale vincolo deriva l'obbligo di vigilanza sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per tutto il tempo in cui usufruisce della prestazione scolastica. Questo obbligo non è limitato a evitare che l'allievo subisca danni da terzi, ma anche a evitare che egli procuri danno a sé stesso.
Pertanto, qualora l'allievo subisca lesioni a seguito di un incidente sciistico, si applica il regime probatorio previsto dall'art. 1218 c.c. in materia di inadempimento contrattuale. In base a tale regime, il creditore danneggiato (l'allievo o chi per lui) è tenuto esclusivamente ad allegare l'inesatto adempimento, che si manifesta nelle lesioni subite, senza dover fornire la prova dell'evento specifico che ha causato il danno. È invece onere della scuola di sci (il debitore) dimostrare in concreto, anche mediante presunzioni, che le lesioni siano state causate da una sequenza causale ad essa non imputabile (ad esempio, il caso fortuito o la colpa esclusiva dell'allievo o di terzi).




