La Corte di Cassazione, con la Sentenza civile n. 15341 del 9 giugno 2025, ha stabilito un principio cruciale in merito all'opponibilità ai terzi acquirenti delle clausole limitative contenute nei regolamenti condominiali che impongono servitù reciproche (ad esempio, il divieto di destinare immobili ad un certo uso).
La Suprema Corte ha chiarito che l'opponibilità di tali vincoli non è automatica, ma è strettamente subordinata alla loro corretta trascrizione nei Registri Immobiliari. Le modalità di trascrizione variano a seconda dell'epoca in cui è stata effettuata:
Dopo la L. n. 52/1985 (art. 17, comma 3): è necessaria l'indicazione delle specifiche clausole limitative in una nota di trascrizione apposita, distinta da quella relativa all'atto di acquisto.
Prima della L. n. 52/1985 (sotto il codice civile): le clausole specifiche dovevano essere riportate nell'unica nota di trascrizione presentata per la vendita (artt. 2659, co. 1, n. 2, e 2665 c.c.). A tal fine, il mero generico rinvio al regolamento non è sufficiente.
Sotto il Codice Civile del 1865 (art. 1940): era necessario che la nota di trascrizione rendesse individuabili la natura della servitù reciproca e i fondi coinvolti.
In applicazione di questo principio, la Cassazione ha cassato la decisione impugnata che aveva ritenuto opponibile a un terzo acquirente una clausola del 1937 che vietava di adibire l'immobile a scuola di musica, semplicemente perché l'atto di vendita del 1938 richiamava il regolamento. La Corte ha imposto di verificare se la nota di trascrizione riportasse non solo il regolamento, ma anche la specifica clausola limitativa della proprietà.




