Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 marzo 2024| n. 8240
Per quanto attiene il mantenimento dei figli maggiorenni, non vi è motivo di permanenza del diritto del figlio alla percezione, e conseguentemente del genitore all’obbligo, quando il figlio stia mettendo a frutto i percorso di studio e\o tecnico seguito anche nel caso in cui guadagni somme saltuarie e inferiori alle spese mediche sostenute in quanto affetto da patologia psicologica.