La Cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito al quale va rivolta l’istanza di correzione anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione
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La Cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito al quale va rivolta l’istanza di correzione anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 settembre 2024| n. 24088.

La speciale disciplina, dettata dagli articoli 287 e seguenti del Cpc, per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione.

Il provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno
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Il provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 settembre 2024| n. 24251.

Il provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno, nella parte in cui estende al beneficiario le limitazioni previste per l'interdetto e l'inabilitato, deve essere sorretto da una specifica motivazione che giustifichi la ragione per la quale si comprime la sfera di autodeterminazione del soggetto e la misura di detta limitazione; inoltre, laddove il provvedimento disattenda le indicazioni del beneficiario, lo stesso deve fondarsi non soltanto sul rigoroso accertamento che la persona non sia capace di gestire in modo appropriato i propri interessi e di assumere decisioni adeguatamente protettive, ma anche sulla preventiva valutazione della possibilità di ricorrere a strumenti alternativi di supporto e non limitativi della capacità, in modo da proteggere gli interessi della persona senza mortificarla, preservandone la dignità, giacché solo ove questo non sia possibile può farsi luogo alla compressione della sua capacità.

In materia di infortuni sul lavoro in caso di appalto sussiste la responsabilità del committente
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In materia di infortuni sul lavoro in caso di appalto sussiste la responsabilità del committente

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 settembre 2024| n. 23843.

In materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l'obbligo di verifica di cui all'articolo 90, lettera a) del Dlgs n. 81 del 2008 non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo.

In genere qualificazione del contratto ai fini della individuazione del tasso soglia di riferimento
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In genere qualificazione del contratto ai fini della individuazione del tasso soglia di riferimento

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 settembre 2024| n. 23866.

Nella qualificazione giuridica del contratto, in caso di dubbio circa la riconducibilità di un contenuto contrattuale ad una delle categorie identificate con decreto ministeriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi soglia di riferimento, il giudice è tenuto ad individuare i profili di omogeneità tra le categorie ministeriali e il rapporto in causa, da valutare alla luce dei parametri di cui all'art. 2, comma 2, della l. n. 108 del 1996, con particolare rilievo alla natura del prestito, al riferimento ai rischi assunti dai creditori, alla corresponsione annuale di interessi convenzionali, al pagamento della quota capitale per intero, nonché alla dazione di garanzie personali.

Il termine di decadenza di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione per l’impugnativa del licenziamento
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Il termine di decadenza di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione per l’impugnativa del licenziamento

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 settembre 2024| n. 23874.

L’art. 6 della L. 604/1966 prevede che il licenziamento possa essere impugnato entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione. Tale termine non è soggetto né ad interruzione né a sospensione, in quanto ai sensi dell’art. 1335 c.c., non rilevano le condizioni soggettive del destinatario come la sua incapacità naturale di intendere e di volere. Pertanto, la prova contraria che il lavoratore deve fornire, riguarda condizioni oggettive e, quindi, fattori esterni idonei ad escludere la conoscibilità dell’atto, non rilevando le condizioni soggettive. Il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata riguardo l’art. 6 della legge 604/1966, il quale fa decorrere anche nei casi di incolpevole incapacità naturale del lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute, il termine di decadenza dalla ricezione dell’atto anziché dalla data di cessazione dello stato di incapacità.

I presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione
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I presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 settembre 2024| n. 23924.

L'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.

E’ onere del cliente dimostrare che la mancata vittoria della causa sia stata determinata dalla negligenza del professionista nell’espletamento del suo mandato
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E’ onere del cliente dimostrare che la mancata vittoria della causa sia stata determinata dalla negligenza del professionista nell’espletamento del suo mandato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 settembre 2024| n. 23900.

In tema di responsabilità professionale dell’avvocato è onere del cliente dimostrare che la mancata vittoria della causa sia stata determinata dalla negligenza del professionista nell’espletamento del suo mandato, dal momento che compete al danneggiato dimostrare il nesso causale del pregiudizio con la negligenza del professionista.

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Risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|6 settembre 2024| n. 24009.

In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene ad un prezzo o ad un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova, anche mediante presunzioni o tramite il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno; che il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale, non è risarcibile; che, infine, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato

Compravendita ed il termine di decadenza per la denuncia dei vizi
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Compravendita ed il termine di decadenza per la denuncia dei vizi

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 settembre 2024| n. 23920.

In tema di compravendita, il termine per la denuncia dei vizi va computato dal momento della conclusione del contratto per quelli apparenti, mentre per quelli occulti decorre dal giorno della scoperta. In quest’ultima ipotesi, la tempestività o meno della denuncia si ricollega all’indagine rivolta ad accertare quando il vizio della cosa sia stato scoperto dal compratore; ciò postula, per ciascun caso concreto, un apprezzamento rimesso al potere discrezionale del giudice di merito.

In tema di espropriazione parziale per pubblica utilità
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In tema di espropriazione parziale per pubblica utilità

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 settembre 2024| n. 23959.
In tema di espropriazione parziale per pubblica utilità, una volta accertata l'unità funzionale tra la parte espropriata e quella rimasta in proprietà del privato e la negativa incidenza del distacco della prima dalla seconda, l'indennità di occupazione legittima è correttamente determinata in misura percentuale rispetto alle somme astrattamente dovute a titolo di indennità di esproprio, ivi comprese quelle imputabili al deprezzamento delle porzioni residue dell'immobile rimaste nella giuridica disponibilità del proprietario, anche se non sono divenute di fatto inutilizzabili a causa della realizzazione dell'opera pubblica.