Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 marzo 2024| n. 7010.
Il diritto alla compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE n. 261 del 2004 (come interpretato dalla CGUE nella sentenza Sturgeon, n. 581 del 23 ottobre 2012) presuppone unicamente che si verifichi un ritardo del volo pari o superiore alle tre ore, non essendo necessario che il passeggero si sia presentato al check-in all'orario originariamente stabilito, dal momento che scopo della misura indennitaria non è quello di ristorare i passeggeri per il tempo sprecato in aeroporto in attesa della partenza, bensì quello di compensare la perdita di tempo rispetto al raggiungimento della destinazione finale.