Corte di Cassazione, civile, Sentenza|22 novembre 2023| n. 32475.
In tema di condominio negli edifici, è automaticamente configurabile la fattispecie del condominio parziale "ex lege" tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio e/o al godimento in modo esclusivo (dunque, non solo prevalente) di una parte soltanto dell'edificio in condominio, che rimane oggetto di un autonomo diritto di proprietà, venendo in tal caso meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quella parte ex art. 1117 cod. civ. Il fondamento normativo che limita in tal senso la proprietà di cose, servizi ed impianti dell'edificio si rinviene nell'art. 1123, comma 3, cod. civ. e verificare se una parte di fabbricato rientri o meno tra quelle necessarie all'uso comune agli effetti dell'art. 1117 cod. civ., ovvero appartenga ad un unico condominio complesso costituito da più fabbricati che, seppur indipendenti, hanno in comune alcune parti, suppone valutazioni in fatto sottratte al giudizio di legittimità