Quando è automaticamente configurabile la fattispecie del condominio parziale “ex lege”

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 32475.

Quando è automaticamente configurabile la fattispecie del condominio parziale “ex lege”

In tema di condominio negli edifici, è automaticamente configurabile la fattispecie del condominio parziale “ex lege” tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio e/o al godimento in modo esclusivo (dunque, non solo prevalente) di una parte soltanto dell’edificio in condominio, che rimane oggetto di un autonomo diritto di proprietà, venendo in tal caso meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quella parte ex art. 1117 cod. civ. Il fondamento normativo che limita in tal senso la proprietà di cose, servizi ed impianti dell’edificio si rinviene nell’art. 1123, comma 3, cod. civ. e verificare se una parte di fabbricato rientri o meno tra quelle necessarie all’uso comune agli effetti dell’art. 1117 cod. civ., ovvero appartenga ad un unico condominio complesso costituito da più fabbricati che, seppur indipendenti, hanno in comune alcune parti, suppone valutazioni in fatto sottratte al giudizio di legittimità (Nel caso di specie, ritenuta l’insussistenza dell’ipotesi di un condominio parziale, la Suprema Corte ha respinto il ricorso proposto avverso la sentenza impugnata che aveva confermato il rigetto dell’impugnazione proposta dal condomino ricorrente avverso una delibera assembleare che aveva ripartito tra tutti i condomini la spesa sostenuta per effettuare interventi di consolidamento di un pilastro quale elemento strutturale portante l’intero complesso edilizio pur composto da tre distinti corpi di fabbrica).

Sentenza|| n. 32475. Quando è automaticamente configurabile la fattispecie del condominio parziale “ex lege”

Data udienza  7 dicembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio – Risanamento del pilastro – Elemento strutturale portante l’intero complesso – Art. 1123, comma 1, cc – Tutti i condomini sono tenuti al pagamento pro quota

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