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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 febbraio 2016, n. 3260. Ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l’utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso, prima della sentenza delle sezioni Unite n. 26972 del 2008, non comporta che, accertato il primo, il secondo non abbia bisogno di alcun accertamento, perché se così fosse si duplicherebbe il risarcimento degli stessi pregiudizi; invece, il metodo suddetto va utilizzato solo come parametro equitativo, fermo restando l’accertamento con metodo presuntivo, attenendo la sofferenza morale a un bene immateriale, dell’esistenza del pregiudizio subito, attraverso l’individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo sulla base della necessaria allegazione del tipo di pregiudizio e dei fatti dai quali lo stesso emerge da parte di chi ne chiede il ristoro

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 febbraio 2016, n. 3260 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 4 febbraio 2016, n. 2194. Il provvedimento con il quale il giudice decide la cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive contenute negli scritti difensivi (articolo 89 del Cpc), in considerazione della forma per esso prevista (l’ordinanza) e del suo scopo (assicurare che l’esercizio del diritto di critica non ecceda le esigenze richieste dalla garanzia del contraddittorio e non vulneri il prestigio e il decoro dei soggetti del processo), ha carattere meramente ordinatorio e costituisce oggetto di un potere discrezionale, esercitabile dal giudice anche di ufficio, rispetto al quale l’eventuale istanza della parte ha carattere meramente sollecitatorio. Deriva da quanto precede, pertanto, che tale provvedimento, anche se contenuto nel provvedimento che definisce il giudizio, non può costituire oggetto di impugnazione e non è, al riguardo, configurabile la violazione dell’articolo 112 del Cpc in relazione a una pronuncia non dovuta da parte del giudice del merito

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 4 febbraio 2016, n. 2194 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 aprile 2016, n. 6791. La responsabilità prevista dalla legge 13 aprile 1988 n. 117, ai fini della risarcibilità del danno cagionato dal magistrato nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, è incentrata sulla colpa grave del magistrato stesso, tipizzata secondo ipotesi specifiche ricomprese nell’art. 2 della citata legge (nel testo, applicabile ratione temporis alla presente controversia, previgente alla novella di cui alla legge n. 18 del 2015), le quali sono riconducibili al comune fattore della negligenza inescusabile, che implica la necessità della configurazione di un quid pluris rispetto alla colpa grave delineata dall’art. 2236 cod. civ., nel senso che si esige che la colpa stessa si presenti come “non spiegabile”, e cioè priva di agganci con le particolarità della vicenda, che potrebbero rendere comprensibile, anche se non giustificato, l’errore del magistrato. In altri termini, i presupposti della responsabilità di cui al citato art. 2, devono ritenersi sussistenti allorquando nel corso dell’attività giurisdizionale si sia concretizzata una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma stessa ovvero una lettura di essa in termini contrastanti con ogni criterio logico o l’adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore o la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o ancora lo sconfinamento dell’interpretazione nel diritto libero

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 7 aprile 2016, n. 6791 Ritenuto in fatto 1. – Con decreto reso pubblico in data 10 marzo 2014, la Corte di appello di L’Aquila ha rigettato il reclamo, proposto ai sensi della legge n. 117 del 1988 dalla P. s.r.l. avverso il decreto del Tribunale della stessa...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 1 aprile 2016, n. 6407. Ai fini di cui all’art. 2051 cod. civ., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio in quanto il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l’ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 1 aprile 2016, n. 6407 Svolgimento del processo È stata depositata la seguente relazione. 1. E.R. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Viterbo, Sezione distaccata di Civita Castellana, la F. moda s.r.l., chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla sua caduta, avvenuta dentro il negozio della convenuta...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 2 marzo 2016, n. 4175. Confermata la sentenza della Corte d’appello con la quale si disponeva l’assegno divorzile nei confronti di una donna, sul presupposto che la stessa svolgeva attività lavorativa saltuaria e “in nero” e pur avendo intrapreso una nuova convivenza, questa non aveva il carattere della stabilità

Suprema Corte di Cassazione Sezione VI Ordinanza 2 marzo 2016, n. 4175   Rilevato che: 1. Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza del 4 febbraio 2011, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra G.D. e R.C. e ha respinto la domanda della C. intesa al riconoscimento del diritto a un assegno divorzile...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 6 aprile 2016, n. 6623. Nell’ipotesi in cui il terzo sia stata chiamato in causa dal convenuto come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall’attore, la domanda attrice si estende automaticamente ad esso, senza necessità di un’espressa istanza, dal momento che il giudizio verte sull’individuazione del responsabile sulla base di un rapporto – obbligazione ex illicito – oggettivamente unico

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 6 aprile 2016, n. 6623 [omissis] – Preliminarmente si rileva che dagli atti in possesso di questo consigliere relatore non risulta l’avviso di ricevimento della notificazione effettuata al condominio Vicolo San Pancrazio a mezzo del servizio postale. – Con l’unico motivo di ricorso è dedotto il vizio di...