Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 26 marzo 2015, n. 6060 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Sezione Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. BERNABAI Renato –...
Categoria: Cassazione civile 2015
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 marzo 2015, n. 6019. Il soggetto incaricato di effettuare una Ctu va retribuito sulla base di quanto richiesto dal giudice. Nessuna maggiorazione va riconosciuta pertanto in caso di indagini più precise e complesse che tuttavia non occorrano al magistrato
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 25 marzo 2015, n. 6019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere Dott. ACIERNO Maria – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 aprile 2015, n. 6901. Nel caso in cui il giudizio penale si sia concluso con una sentenza che contiene anche la condanna generica al risarcimento dei danni a carico del responsabile civile ed in favore del danneggiato costituitosi parte civile, la successiva azione volta alla quantificazione del danno è soggetta al termine decennale di prescrizione, ai sensi dell’art. 2953 c.c., con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, in quanto la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell’attitudine all’esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l’accertamento dell’obbligo risarcitorio, strumentale rispetto alla successiva determinazione del quantum.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 7 aprile 2015, n. 6901 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 30 gennaio 2002 il Ministero dell’Ambiente ha convenuto davanti al Tribunale di Rovigo il Fallimento della s.r.l. Intermedi Chimici Sintetici (ICS), Gh.Da. e S.M. , chiedendone la condanna al pagamento della somma di...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 aprile 2015, n. 7086. Sull’interpretazione dell’obbligo di custodia di cui all’art. 2051 cod. civ. (nel caso specifico incidente causato da una grondaia posizionata sulla sede stradale dagli operai della società convenuta); l’obbligo di custodia grava sui Comuni in ordine alla manutenzione delle strade, e nel caso in esame, secondo la Corte, era agevolmente esercitabile, date le ridotte dimensioni del Comune (di Rosà); tanto più che il tratto di strada interessato si trovava all’interno del centro abitato e che, data la sua brevità, poteva facilmente essere chiuso al traffico (come poi avvenne dopo l’incidente in questione).
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 aprile 2015, n. 7086 Svolgimento del processo 1. P.T., Pe.Al. e la s.r.l. SAER convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Bassano del Grappa, la s.r.l. Costruzioni edili Sartori ed il Comune di Rosà affinché fossero condannati, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 aprile 2015, n. 7093. Lo svolgimento volontario di attività sportiva (nel caso di specie durante una lezione di equitazione) comporta l’esposizione volontaria dell’atleta al rischio intrinseco connesso alla disciplina praticata. L’accettazione del rischio da parte dell’atleta o dell’allievo non esclude tuttavia la responsabilità dell’organizzatore della gara o dell’istruttore sportivo. Quest’ultima permarrà intatta in tutti i casi in cui l’organizzatore o l’istruttore abbiano violato le regole poste a salvaguardia dell’incolumità degli allievi (colpa specifica), ovvero le regole di comune prudenza e diligenza. Ora, se l’accettazione del rischio da parte dell’atleta non esclude la responsabilità dell’istruttore o della scuola nei casi di colpa concretamente accertata, a fortiori non la potrà escludere nei casi di responsabilità presunta dalla legge. Sicché, quando a carico della scuola sportiva sia configurabile una ipotesi di responsabilità aggravata (ad es., ex art. 2048, 2050, 2051 o, come nella specie, 2052 c.c.), la volontaria esposizione al rischio da parte dell’atleta diventa del tutto irrilevante, salvo che non integri gli estremi della condotta colposa di cui all’art. 1227, comma 1, c.c..
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 aprile 2015, n. 7093 Svolgimento del processo 1. Il 16.6.1986, durante una lezione di equitazione, la sig.a Z.M. cadde dal cavallo che montava e patì lesioni personali. Nel 1989, per ottenere il risarcimento del conseguente danno, convenne dinanzi al Tribunale di Treviso il gestore della scuola di...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 25 marzo 2015, n. 5926. Qualora vi siano indicazioni che cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti hanno il dovere di farlo, garantendo altresì servizi di interpretariato nella misura necessaria per agevolare l’accesso alla procedura di asilo, a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 25 marzo 2015, n. 5926 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo –...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 2 aprile 2015, n. 6782. La chiamata in garanzia impropria proposta dal convenuto integra una domanda che presuppone la soccombenza dello stesso (garantito) nella causa principale; pertanto, nell’ipotesi di rigetto della domanda principale, la domanda di garanzia deve essere riproposta in appello nella forma dell’appello incidentale condizionato, non essendo sufficiente la riproposizione, ex art. 346 c.p.c., della domanda non esaminata o respinta dal primo giudice, poiché la richiesta dell’appellato non mira alla conferma della sentenza per ragioni diverse da quelle poste a fondamento della decisione, ma tende alla riforma della pronuncia concernente un rapporto diverso, non dedotto in giudizio con l’appello principale
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE SENTENZA 2 aprile 2015, n. 6782 Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 19 febbraio 1996 N.A. , PE.Se. , Fr. e Ma. , in qualità di eredi di Pe.Gi. , deceduto in un incidente stradale verificatosi in (omissis) il giorno (omissis) , evocavano, dinanzi al...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 20 marzo 2015, n. 5658. Quando una costruzione sia stata realizzata non gia’ lungo una linea retta, ma lungo una linea spezzata, ora coincidente con il confine, ora no, il vicino prevenuto deve rispettare le distanze imposte dalla legge e dai locali regolamenti edilizi, computate dalle sporgenze e dalle rientranze dell’altrui fabbrica (e) quindi potra’ costruire in aderenza solo in quei tratti in cui l’edificio del preveniente si trova sul confine
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 20 marzo 2015, n. 5658 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 marzo 2015, n. 5590. In tema di responsabilità civile nell’attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del “contatto sociale2) e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, ed allegare la colpa della struttura, restando a carico dell’obbligato sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, rimanendo irrilevante, sotto il profilo della distribuzione dell’onere probatorio, che si tratti o meno di intervento di particolare difficoltà
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 marzo 2015, n. 5590 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 marzo 2015, n. 6021. In tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., così come modificato dall’art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi. Premessa, pertanto, l’osservanza del requisito dell’autosufficienza non può non rilevarsi che in ordine a tale incremento patrimoniale (ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, consistente nell’incasso dell’importo della vendita dell’immobile adibito a casa coniugale) la Corte d’Appello ha omesso di esaminarne a priori l’incidenza sulla complessiva condizione economica del ricorrente, senza alcuna giustificazione plausibile, nonostante il puntuale assolvimento dell’onus probandi a carico della ricorrente al riguardo
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 25 marzo 2015, n. 6021 Svolgimento del processo La Corte d’Appello di Roma in parziale riforma della sentenza di primo grado, stabiliva nel giudizio di separazione personale tra i coniugi M.M.P. e M. B. T. l’esclusione dell’addebitabilità per entrambe le parti e la riduzione del contributo al mantenimento...