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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 maggio 2015, n. 10131. Ai fini della responsabilità per attività pericolosa di cui all’art. 2050 c.c., costituiscono attività pericolose non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle altre che comportano la rilevante possibilità del verificarsi di un danno, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi usati. Non solo nel caso di danno che sia conseguenza di una azione, ma anche nell’ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell’attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza, per cui, di regola, l’attività edilizia, massimamente quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati dalla detta norma. Il proprietario che fa eseguire nel suo fondo opere di escavazione, risponde direttamente del danno che a causa di essi sia derivato al fondo confinante, anche se l’esecuzione dei lavori sia stata data in appalto, e dunque indipendentemente dal suo diritto ad ottenere la rivalsa nei confronti dell’appaltatore la cui responsabilità verso i terzi danneggiati può eventualmente aggiungersi alla sua, ma non sostituirla od eliminarla

    SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 18 maggio 2015, n. 10131 Con atto di citazione ritualmente notificato M.A. , S.G. , C.G. (nato nel (…)), C.M. e Co.Gi. (nato nel (…)), esponevano: – che erano usufruttuarie le prime due e proprietari tutti gli altri di un immobile sito in (omissis) ; – che...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 aprile 2015, n. 8784. Licenziato il lavoratore che utilizza la legge 104 per andare a ballare e non per assistere la madre malata.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 30 aprile 2015, n. 8784 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. DORONZO Adriana...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 15 maggio 2015, n. 9935. 1) in pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, il fallimento dell’imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del pubblico ministero, può essere dichiarato

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 15 maggio 2015, n. 9935 Svolgimento del processo Con sentenza del 30 gennaio 2013 il Tribunale di Venezia dichiarava il fallimento della Musa Immobiliare s.r.l. e, con separato decreto reso in pari data, dichiarava inammissibile la proposta di concordato preventivo con riserva formulata dalla predetta società, osservando che...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 maggio 2015, n. 9824. In tema di società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l’esercizio di attività industriali sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità, non potendo trovare applicazione l’esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura essenzialmente privata, finalizzate all’erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l’amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la mera partecipazione – pur maggioritaria, ma non totalitaria – da parte dell’ente pubblico. La forma societaria di diritto privato è per l’ente locale la modalità di gestione degli impianti consentita dalla legge e prescelta dall’ente stesso per la duttilità dello strumento giuridico in cui il perseguimento dell’obiettivo pubblico è caratterizzato dall’accettazione delle regole del diritto privato e che la finalità perseguita dal legislatore nazionale e comunitario nella promozione di strumenti non autoritativi per la gestione dei servizi pubblici locali è specificamente quella di non ledere le dinamiche della concorrenza, assumendo rilevanza determinante, in ordine all’obbligo contributivo, il passaggio del personale addetto alla gestione del servizio dal regime pubblicistico a quello privatistico

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 13 maggio 2015, n. 9824 Fatto e diritto La Corte di appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso in opposizione proposto da AM. TER. s.p.a. avverso le cartelle di pagamento con le quali alla detta società era intimato il pagamento...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 29 aprile 2015, n. 8620. Nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato nell’articolo 2054 del Cc è compresa anche la posizione di arresto del veicolo

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 29 aprile 2015, n. 8620 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. ROSELLI Federico – Presidente Sezione Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. BERNABAI Renato...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 13 maggio 2015, n. 9816. L’art. 424, 1 comma c.c., stabilisce che le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati. E poiché al curatore del minore emancipato non si applica l’art. 379 c.c. né altra norma prevede indennità di sorta in suo favore, ugualmente il curatore dell’inabilitato non ha diritto ad alcuna indennità, nemmeno (come osservato in dottrina) in considerazione dell’entità del patrimonio o della difficoltà dell’amministrazione, secondo quanto è previsto invece per il tutore dall’art. 379 c.c.. Ciò corrisponde alla diversità dei due istituti di protezione dell’incapace e delle funzioni svolte al riguardo, ove si consideri che il curatore, a differenza del tutore, non rappresenta né si sostituisce all’incapace, ma si limita a sostenerlo integrandone la volontà, in modo da dare vita all’esterno ad una manifestazione unitaria

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 13 maggio 2015, n. 9816 Svolgimento del processo Il 30.3.2011 l’avv. C.C.A. , curatore dell’inabilitata O.M.B. , chiedeva al giudice tutelare del Tribunale di Busto Arsizio, sez. distaccata di Gallarate, la liquidazione di un’indennità ai sensi dell’art. 379 c.c. per l’importo complessivo di Euro 67.839,63, di cui 16.468,85...