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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 giugno 2015, n. 12990. Nell’ipotesi di revocatoria ai sensi della L.F., articolo 67, comma 1, n. 1, la proporzionalita’ tra le prestazioni delle parti deve essere verificata considerando le obbligazioni dedotte nel contratto, senza tener conto di successivi inadempimenti e del danno che ne sia eventualmente derivato, atteso che l’inadempimento di talune di dette obbligazioni e’ accadimento successivo all’accordo delle parti ed estraneo all’assetto dato, con il negozio concluso, ai loro interessi

  Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 giugno 2015, n. 12990 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 giugno 2015, n. 12994. Ai sensi della Legge n. 52 del 1991, articolo 5 qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione e’ opponibile al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dalla stessa legge all’articolo 7, comma 1; detta norma dispone che “l’efficacia della cessione verso i terzi prevista dall’articolo 5, comma 1, non e’ opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto”. Nella prospettiva della Legge n. 52 del 1991 il momento dal quale si fa discendere la sua opponibilita’ ai terzi non e’ il perfezionamento dell’atto contrattuale, bensi’ il “pagamento” del cessionario al cedente (fatto che rappresenta la “causa” della cessione, non gia’ l’effetto di essa, come nella cessione-vendita del credito) e la revoca, coerentemente con questa impostazione, colpisce l’accordo in base al quale sarebbero ceduti i crediti e, per conseguenza, sono prive di effetti le cessioni di credito che ne sono state o ne potranno essere l’esecuzione. La norma speciale della Legge n. 52 del 1991, articolo 7 – si e’ rilevato – si inserisce nell’ambito del disposto della L.F., articolo 67, comma 2, in relazione agli atti a titolo oneroso compiuti nel periodo sospetto annuale e a condizione che il curatore provi la scientia decoctionis e, come la seconda, colpisce le disposizioni patrimoniali compiute dall’imprenditore dichiarato fallito, le quali, sebbene non inique o squilibrate, vanno a turbare la consistenza della massa attiva, destinata, in sede concorsuale, a soddisfare le ragioni dei creditori del fallito.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 giugno 2015, n. 12994 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 23 giugno 2015, n. 13015. Convocazione assemblea condominiale: Onere del condominio provare non solo la spedizione, ma anche che l’avviso di giacenza (adempimento che consente di acquisire conoscenza dell’invio della comunicazione e la conoscibilita’ del suo contenuto) sia stato immesso nella cassetta postale del destinatario.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 23 giugno 2015, n. 13015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, ordinanza 23 giugno 2015, n. 13020. La ricusazione non possa essere proposta per la decisione assunta dal giudice su una precedente istanza di ricusazione, come in genere per l’adozione di un provvedimento giurisdizionale tipico, sol perche’ il detto provvedimento accolga una soluzione contraria all’interesse della parte. In altri termini, ove la ricusazione venga proposta addebitando al giudice di avere adottato o concorso ad adottare un provvedimento giurisdizionale tipico, al di fuori di quanto previsto dall’articolo 51 cod. proc. civ., n. 4 si e’ al di fuori dello statuto della ricusazione, non essendo individuabile nelle ipotesi tassative descritte nel citato articolo, richiamate dall’articolo 52 come altrettante ipotesi di ricusazione, quella dell’adozione di un provvedimento che non accolga le istanze della parte. Ne’ il rigetto delle istanze puo’ essere ascritto per cio’ solo a grave inimicizia del giudice, dovendo la grave inimicizia preesistere al procedimento nel quale il provvedimento e’ adottato. D’altra parte, l’anomalia del provvedimento, che pure potrebbe costituire sintomo della causa di astensione costituita dalla grave inimicizia, deve essere evidente e agevolmente riconoscibile in quanto tale, senza quindi che possa desumersi alcunche’ dal merito di una decisione adeguatamente motivata, ma non condivisa dalla parte

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite ordinanza 23 giugno 2015, n. 13020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Primo Presidente f.f. Dott. RORDORF Renato – Presidente di sez. Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. NOBILE Vittorio –...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 giugno 2015, n. 11453. La ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta “ad substantiam”, stipulato da “falsus procurator”, non richiede che il “dominus” manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, ma può essere anche implicita – purché sia rispettata l’esigenza della forma scritta – e risultare da un atto che, redatto per fini che sono consequenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del “dominus” incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante senza potere; n particolare, poi, l’atto scritto di ratifica puo’ essere costituito dalla citazione contenente la domanda di esecuzione del contratto concluso dal rappresentante privo di poteri, in quanto tale domanda implica l’univoca volonta’ della parte di ratificare l’operato del suddetto rappresentante

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 3 giugno 2015, n. 11453 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere Dott. FALASCHI...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 giugno 2015, n. 11479. La prova per testi della consegna della lettera di licenziamento è ammissibile; è invece inammissibile nel caso in cui l’esistenza dello scritto contenente la volontà datoriale di recesso sia contestata, poiché il rispetto della forma scritta è previsto ad substantiam dall’articolo 2 della legge 604/1966. L’inammissibilità è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 3 giugno 2015, n. 11479 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere Dott. BERRINO Umberto...