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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 ottobre 2015, n. 22107. In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni per la denuncia, solo per il “vizio apparente”, che è quello rilevabile attraverso un rapido e sommario esame del bene utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, il “dies a quo” decorre dal giorno del ricevimento della mercé, mentre per gli altri vizi il termine decorre dal momento della “scoperta”, la quale si ha allorquando il compratore abbia acquistato “certezza” (e non semplice sospetto) che il vizio sussista. In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, l’art. 1511 c.c., facendo decorrere il termine per la denuncia dei vizi dal ricevimento, impone un onere di diligenza a carico del compratore, consistente nel dovere di esaminare con tempestività la cosa, ponendosi così in grado di rilevarne i difetti eventuali anche, se del caso, con una indagine a campione. La disposizione in esame, tuttavia, si riferisce ai soli vizi apparenti, mentre per i vizi non apparenti il termine per la denuncia, in base alla regola generale posta dall’art. 1495 c.c., decorre dal momento della loro scoperta, e cioè dal giorno in cui l’acquirente abbia acquisito la certezza della loro esistenza.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 29 ottobre 2015, n. 22107 Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 6-10-2001 D.P.G. esponeva che aveva commissionato alla Marseglia Center s.p.a. un pavimento di marca Marazzi di prima scelta di mq. 90,88, pagando un importo di Euro 7.415,37; che la mercé era stata consegnata il...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 14 ottobre 2015, n. 20750. Nel corso di una procedura fallimentare, il «carattere privilegiato» del credito professionale di un avvocato non può essere escluso perché egli operava all’interno di uno «studio di grandi dimensioni»

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 14 ottobre 2015, n. 20750 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 2 ottobre 2015, n. 19767. Per l’accoglimento della domanda di annullamento proposta dagli attori ai sensi dell’art. 591, 2°, n. 3 c.c., si prescinde dall’elemento del pregiarditizo che rileva per gli atti tra vivi (art. 428 c. c.), ma si richiede una anomalia qualificata cronologicamente e puntualmente ancorata al momento della confezione del testamento (nella specie olografo), giacché l’annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del “de cuius’; bensì la prova che, a cagione di una ir fermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fru redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 2 ottobre 2015, n. 19767 Fatto e diritto 1. M.F. propone ricorso, ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., per l’annullamento dell’ordinanza di sospensione del giudizio iscritto RG n. 2334/2011, del Tribunale di Cuneo – articolazione territoriale di Mondovì – comunicata a mezzo PEC in data 22 aprile...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 22 ottobre 2015, n. 21533. il mancato rilascio di procura alle liti determina l’inesistenza soltanto di tale atto, ma non anche dell’atto di citazione, non costituendone requisito essenziale, atteso che, come si evince anche dall’art. 163, secondo comma, n. 6, cod. proc. civ., sulla necessità di indicare il nome ed il cognome del procuratore e la procura, se già rilasciata, il difetto non è ricompreso tra quelli elencati nel successivo art. 164 cod. proc. civ., che ne producono la nullità. L’atto di citazione privo della procura della parte è, quindi, idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere dovere del giudice di decidere, con la conseguenza che la sentenza emessa a conclusione del processo introdotto con un atto di citazione viziato per difetto di procura alle liti è nulla, per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente, sicché detta sentenza, pur viziata “come sentenza contenuto”, per effetto del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, di cui all’art. 161, primo comma, cod. proc. civ., è suscettibile di passare in cosa giudicata in caso di mancata tempestiva impugnazione nell’ambito dello stesso processo nel quale è stata pronunciata, non essendo esperibili i rimedi dell’actio o dell’exceptio nullitatis, consentiti solo nel caso di inesistenza della sentenza

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 22 ottobre 2015, n. 21533 Ritenuto in fatto 1. – Con ricorso del 30.4.2010, proposto ai sensi degli artt. 28-29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, M.G. – avvocato esercente la professione legale – convenne in giudizio, innanzi alla Corte di Appello di Milano, la società “Logikal...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 ottobre 2015, n. 20728. L’aver visto uno «scorcio» di un film porno durante la pausa pranzo, come ammesso dal dipendente, non giustifica il licenziamento. Diverso sarebbe il caso in cui l’operaio, come sostenuto ma non provato dall’azienda, si fosse deliberatamente appartato durante l’attività di lavoro per visionare il film a luci rosse

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 14 ottobre 2015, n. 20728 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere Dott. TRICOMI Irene –...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 ottobre 2015, n. 20618. Nell’incidente stradale con uno dei due mezzi che proviene contromano da destra non è affatto detto che la responsabilità sia addebitabile interamente a quest’ultimo

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 14 ottobre 2015, n. 20618 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI G. Battista – Presidente Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 26 ottobre 2015, n. 21713. Per quanto concerne l’assunzione delle garanzie fideiussorie in questione da parte dello Stato, l’estinzione di tali garanzie a seguito dell’assunzione a carico del bilancio statale delle garanzie prestate dai soci di cooperative agricole in favore delle cooperative stesse, ai sensi dell’art. 1 l. n. 237 del 1993, costituisce un vero e proprio diritto soggettivo dei soci medesimi, che non può essere sottoposto a limitazioni di sorta. Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale – la potestà legislativa delle Regioni incontra il limite cosiddetto del diritto privato, fondato sull’esigenza, connessa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità sul territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati. Il limite dell’ordinamento civile, quindi, identifica un’area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e ricomprende i rapporti tradizionalmente oggetto di codificazione. Non può revocarsi in dubbio, pertanto, che tale limite comporti l’inderogabilità, da parte del legislatore regionale, delle norme dettate dal codice civile per regolare l’esercizio dell’autonomia negoziale privata ed il diritto delle obbligazioni, sia che si tratti di norme imperative, sia che si tratti di norme destinate a regolare direttamente i rapporti tra soggetti in assenza di diversa volontà negoziale delle parti

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 26 ottobre 2015, n. 21713 Ritenuto in fatto 1. In data 5.10.1994, veniva notificato alla Cooperativa Agricola Esperides a r.l. ed ai suoi fideiussori C.G.A. e C.G. , il decreto ingiuntivo n. 1471/1994, emesso dal Tribunale di Siracusa, con il quale si ingiungeva agli intimati il pagamento, in...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 settembre 2015, n. 19300. L’agente legato alla banca per svolgere intermediazione finanziaria non può pretendere un’indennità a titolo di recesso per giusta causa se l’istituto di credito non abbia agito secondo i consigli del professionista. Per la Cassazione, infatti, nel rapporto di agenzia il preponente ha l’obbligo di agire con correttezza e buona fede nei confronti dell’agente, potendo la violazione di tali obblighi configurare giusta causa di scioglimento dello stesso rapporto di agenzia, con il consequenziale diritto dell’agente alla indennità di recesso. L’inadempimento del preponente va valutato però in base alla gravità delle circostanze, non sussistendo per questi alcun «obbligo di “tutela” degli interessi dell’agente attraverso l’imposizione di regole di conservazione dei contratti procurati a garanzia dell’interesse e dell’immagine di colui che abbia concorso a procurarli»

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 29 settembre 2015, n. 19300 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere Dott. ESPOSITO...