Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 25 novembre 2015, n. n. 24047 Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, rigettò la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli eredi di Pa.An. nei confronti della Cassa rurale e artigiana di Corigliano...
Categoria: Cassazione civile 2015
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 28 ottobre 2015, n. 22008. La norma del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34, contempla l’unica ipotesi di clausola compromissoria che possa essere introdotta negli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell’art. 2325 bis c.c., restando escluso il ricorso in via alternativa od aggiuntiva alla clausola compromissoria di diritto comune prevista dall’art. 808 c.p.c. Sicché la clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale, non adeguandosi alla prescrizione del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale, con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE sentenza 28 ottobre 2015, n. 22008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Presidente – Dott. NAPPI Aniello – Consigliere – Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere – Dott. RAGONESI Francesco Antonio –...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza del 27 novembre 2015 n. 24235. In tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa. La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma primo, seconda parte, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 e. e, superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 novembre 2015, n. 24235 Svolgimento del processo 1.- Con la sentenza, qui impugnata, pubblicata il 20 febbraio 2014 la Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto ha pronunciato sull’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a-, nei confronti di D.D. , avverso la sentenza del...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza del 27 novembre 2015, n. 24244. Ai fini dell’individuazione del giudice avente giurisdizione nei confronti dello straniero nelle controversie relative a rapporti obbligatori, il foro speciale previsto dalla fonte comunitaria innanzi richiamata è pacificamente ritenuto applicabile non solo alle azioni volte alla realizzazione del vincolo contrattuale ma anche a quelle di nullità o annullabilità del negozio o di accertamento negativo dell’esistenza del vincolo, azioni in ordine alle quali, pertanto, la giurisdizione, ai sensi dell’art. 5, n. 1, del Regolamento CE n. 44/01, spetta al giudice del luogo in cui dev’essere eseguita l’obbligazione caratterizzante il negozio Se è vero infatti che la norma sembra riferirsi alle sole azioni indirizzate all’adempimento, e non a quelle volte alla dissoluzione del vincolo, e che d’altra parte le disposizioni sulla competenza derogative del principio generale del foro del convenuto non possono essere interpretate in modo da conferire al regime derogatorio una portata che vada oltre i casi contemplati dalla Convenzione (in tal senso, con riferimento all’omologa Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, si è espressa la Corte giust. CE con decisione del 27 ottobre 1998, C – 51/97), non può ignorarsi che, al postutto, anche le impugnative per invalidità, inefficacia, inesistenza del negozio, attengono alla “materia contrattuale”, in quanto postulano una originaria, effettiva o putativa, assunzione volontaria di un obbligo, del quale tendono in vario modo e con varie formule a conseguire la caducazione.
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 27 novembre 2015, n. 24244 Svolgimento del processo Il presente giudizio trae origine dalle domande proposte, innanzi al Tribunale di Torino, dalla società in nome collettivo F.G. nei confronti della s.c.a. Nouricia, corrente in (…), nella città di Troyes: domande di accertamento dell’insussistenza di qualsivoglia vincolo contrattuale e/o...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 26 novembre 2015, n. 24144 . L’ipotesi di vendita di cosa solo parzialmente altrui si configura esclusivamente sulla base della situazione oggettiva della res alienata al momento della stipula del relativo negozio, indipendentemente dagli elementi soggettivi (come la scienza o l’ignoranza della parti al riguardo), che possono riflettersi unicamente sulle conseguenze: Per essa, ancorché la cosa venduta appartenga per quote indivise al venditore e ad un terzo, trova applicazione l’art. 1478 c.c., alla cui stregua il venditore è obbligato a far conseguire al compratore la proprietà del bene, acquistandolo egli stesso dal dominus o procurando, nelle forme previste, direttamente la ratifica del suo operato da parte del dominus stesso. Gli elementi soggettivi, al contrario, possono riflettersi unicamente sulle conseguenze di tale situazione, che sono diverse, a seconda che il compratore sia in buona o mala fede. Nel primo caso, infatti, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto nella sua interezza, oltre a rimborsi e risarcimento, quando le circostanze del caso concreto facciano ritenere che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; nel secondo caso, invece, nell’ipotesi cioè che il compratore fosse a conoscenza del fatto che il venditore era soltanto comproprietario, il compratore può ottenere soltanto una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 26 novembre 2015, n. 24144 Svolgimento del processo Con citazione del 3/12-7-1994 P.R. conveniva dinanzi al Tribunale di Nicosia R.C., S.F. e S.S., quali eredi di S.P., affermando che con due scritture private non autenticate, redatte il 25-6-1984 e il 28-10-1985, S.P. gli aveva alienato due appezzamenti di...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 26 novembre 2015, n. 24151. Atteso il carattere personale e intrasmissibile del diritto di prelazione previsto dall’art. 732 cod. civ. nell’ambito della disciplina della divisione ereditaria, il soggetto che succede al coerede retraente può proseguire il giudizio già introdotto dal o nei confronti del retraente, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ., al fine di accertare l’avvenuto riscatto. La ratio dell’istituto previsto dall’art. 732 cod. civ., e della limitazione alla libertà negoziale che da esso discende, risiede nell’esigenza di assicurare la persistenza e l’eventuale concentrazione della titolarità dei beni comuni in capo ai primi successori, facilitando la formazione delle porzioni ed impedendo che nei rapporti tra coeredi si inseriscano estranei, tali dovendosi ritenere quelli che non sono compartecipi della comunione ereditaria in qualità di eredi del de cuius
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 26 novembre 2015, n. 24151 Ritenuto in fatto 1. – È impugnata la sentenza della Corte d/appello di Trieste, depositata il 26 novembre 2010 e notificata il 13 dicembre 2010, che ha rigettato l’appello proposto da S.N. avverso la sentenza del Tribunale di Trieste e nei confronti di...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 26 novembre 2015, n. 24150. La disciplina dei miglioramenti e delle addizioni nell’usufrutto, contenuta negli artt. 985 e 986 cod. civ., assume a riferimento gli interventi sul bene posti in essere dall’usufruttuario, che si traducono, al momento della restituzione, in altrettanti obblighi del nudo proprietario al pagamento di un indennizzo. Situazione diversa è quella in cui il donatario nudo proprietario deduca, come nella specie, di avere attuato a sue spese opere sul bene oggetto di usufrutto, che ne abbiano accresciuto il valore. In tale situazione – che può verificarsi in quanto non esiste un divieto, per il nudo proprietario, di effettuare interventi sul bene, con il consenso dell’usufruttuario, come desumibile dall’art. 983 cod. civ. -le opere eseguite dal nudo proprietario non possono “giovare all’usufruttuario o ai suoi eredi”, poiché ad esse non corrisponde affatto un credito dell’usufruttuario nei confronti del nudo proprietario. Viene a mancare, in tale situazione, la giustificazione del conferimento, in sede di collazione, del valore corrispondente al bene donato, comprensivo di opere realizzate dal donatario – nudo proprietario a sue spese
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 26 novembre 2015, n. 24150 Ritenuto in fatto 1. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Trento, depositata l’11 agosto 2010 e notificata il 18 dicembre 2010, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles, nel giudizio avente ad...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 26 novembre 2015, n. 24147. L’art. 711 cod. civ. stabilisce che l’ufficio di esecutore testamentario è gratuito, fatta salva la possibilità per il soggetto investito dell’incarico non accettarlo; a meno che il testatore abbia disposto un compenso per l’esecutore testamentario a carico dell’eredità e salvo comunque il diritto dell’esecutore testamentario di ripetere le spese sostenute per l’esercizio dell’ufficio. Spetta al giudice di merito accertare e valutare se, oltre agli atti che rientrano nella normale competenza dell’esecutore testamentario, come tali non retribuibili, questi abbia compiuto atti diversi che debbano essere compensati ad altro titolo
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 26 novembre 2015, n. 24147 Ritenuto in fatto 1. – La “Fondazione Avvocato B.F. e B.L.B. ” convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Voghera, L.E.. Espose che il (omissis) era deceduto l’avv. B.F., il quale aveva lasciato il proprio patrimonio ad una fondazione da erigersi a...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 18 novembre 2015, n. 23624. Stante l’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, cony., con modificazioni, dalla I. 7 agosto 2012, n. 134 e che, pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 18 novembre 2015, n. 23624 Svolgimento del processo 1. Con sentenza depositata il 28 luglio 2014 la Corte d’appello di Torino ha rigettato le impugnazioni proposte da M.A. e da F.C. avverso la dichiarazione di adottabilità dei minore H. A.. 2. La Corte territoriale ha posto a fondamento...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 26 novembre 2015, n. 24128. In tema di determinazione del compenso spettante al difensore nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, gli onorari di avvocato devono essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui l’opera complessiva è stata condotta a termine con l’esaurimento o la cessazione dell’incarico professionale, mentre i diritti di procuratore vanno liquidati alla stregua delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 26 novembre 2015, n. 24128 Fatto e Diritto La Corte d’appello di Catanzaro con sentenza del 26 marzo 2012, decidendo in sede di riassunzione a seguito di cassazione del capo delle spese di primo grado e di appello della sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria,...