Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1894. La notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all'ufficiale giudiziario – la tempestività della notificazione esige che la consegna della copia dell'atto per la notifica venga effettuata nel termine perentorio assegnato dalla legge o dal giudice e che l'eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante; pertanto, in tale eventualità, la data di ricezione dell'atto da parte del destinatario non rileva al fine di escludere la tempestività dell'adempimento, ma soltanto, ove necessario, al fine di richiederne la rinnovazione, provvedendovi con sollecita diligenza, da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza. II principio ha portata generale e trova applicazione anche con riferimento alla notificazione da farsi entro il termine assegnato dal giudice d'appello per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  3 febbraio 2015, n. 1894 Premesso in fatto E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: 1.- Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto ha dichiarato inammissibile l’appello interposto da C.D.G. avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1695/08 per...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 23 gennaio 2015, n. 1262. Illegittimo il licenziamento del lavoratore che effettui un servizio creato ad hoc e a stretto giro soppresso. Non solo in quanto al prestatore, se ricorrono i presupposti (come nel caso concreto), va riconosciuto anche il demansionamento

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 23 gennaio 2015, n. 1262 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 22 gennaio 2015, n. 1236. In tema di accertamento delle imposte, il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 32, n. 7 e del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 51, autorizzano l'Ufficio finanziario a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, acquisendo dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi a tali conti, sulla base di elementi indiziari tra i quali puo' assumere rilievo decisivo la mancata risposta del contribuente alla richiesta di chiarimenti rivoltagli dall'Ufficio in ordine ai medesimi conti, e senza che l'utilizzabilita' dei dati dagli stessi risultanti trovi ostacolo nel divieto di doppia presunzione, attenendo quest'ultimo alla correlazione tra una presunzione semplice ed un'altra presunzione semplice, e non gia' al rapporto con una presunzione legale, quale e' quella che ricorre nella fattispecie in esame. Consegue da cio' che il giudice del merito ha errato a supporre che fosse onere dell'Amministrazione offrire la prova della diretta correlazione tra le movimentazioni bancarie ed una specifica attivita' d'impresa, incombendo invece all'onere di parte contribuente dimostrare che le somme movimentate sui conti correnti bancari non attenessero ad alcuna fonte di reddito assoggettabile a tassazione, in difetto di che la presunzione disciplinata nel menzionato articolo 32, non puo' che condurre alla conclusione dell'imponibilita', con le necessarie conseguenze – poi – ai fini delle sanzioni conseguenti alle contestazioni oggetto dell'avviso di cui qui si tratta.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 22 gennaio 2015, n. 1236 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere Dott. COSENTINO Antonello –...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 gennaio 2015, n. 1945. Una sentenza di condanna non può fondarsi, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l'imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare né nella fase istruttoria né durante il dibattimento perché resasi irreperibile, a prescindere dalla volontà o meno di sottrarsi all'esame

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 gennaio 2015, n. 1945 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GENTILE Mario – Presidente Dott. FIANDANESE Franco – Consigliere Dott. TADDEI Margherita B. – Consigliere Dott. MACCHIA Alberto – rel. Consigliere Dott. CERVADORO...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 15 gennaio 2015, n. 1829. Per la guida in stato di ebbrezza, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non può essere negata perché l'imputato ha chiesto di svolgerla in un comune esterno alla provincia di residenza e dunque contro le indicazioni di legge

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 15 gennaio 2015, n. 1829 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIRENA Pietro Antonio – Presidente Dott. FOTI Giacomo – Consigliere Dott. D’ISA Claudio – Consigliere Dott. DOVERE Salvatore – rel. Consigliere Dott....