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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza del 9 giugno 2014, n.12936. In caso ricorso per cassazione dopo l’ordinanza pronunciata ex articolo 348 bis cpc, l'esercizio del diritto di impugnazione contro la sentenza di primo grado potrà essere consentito solo se l'appello non sia stato tardivo e se i motivi di ricorso per cassazione riguardino punti della decisione di primo grado, che erano stati attinti dall'impugnazione in appello. Rientra tra i requisiti "minimi" dell'esposizione del fatto l'indicazione sia della tempestiva proposizione dell'appello, sia dell'oggetto dei motivi per i quali esso è stato proposto. Inoltre, siffatti requisiti "minimi" dovranno essere integrati anche dall'esposizione dei contenuti dell'ordinanza di inammissibilità, in funzione dell'ammissibilità del motivo di ricorso di cui al novellato n. 5 dell'art. 360 cpc, stante la limitazione del sindacato di legittimità ai motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 della stessa norma, nell'ipotesi in cui «l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza del 9 giugno 2014, n.12936 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE – 3 ORDINANZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIO FINOCCFIIARO – Presidente – Dott. ADELAIDE AMENDOLA Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO – Rel. Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA – Consigliere – Dott. FRANCO DE STEFANO Vre...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 28 maggio 2014, n. 11991. Non può considerarsi prescritta la parcella dell'avvocato qualora l'onerato ammetta, sia pure implicitamente, in una raccomandata, di non aver estinto il debito o ne contesti l'entità

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 28 maggio 2014, n. 11991 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 10 giugno 2014, n. 13037. Il requisito della specificità dell'atto di accertamento deve dirsi osservato per il tramite dell'indicazione del giorno e dell'ora, della natura della violazione, del tipo e della targa del veicolo, nonché della località del verificarsi del fatto, senza necessità di ulteriori indicazioni non indispensabili ad assicurare il diritto di difesa dell'incolpato e ciò, in quanto l'infrazione deve essere contestata in breve periodo di tempo, entro il quale può aversi ancora un collegamento mnemonico con il fatto ascritto, così che il soggetto è in grado, anche con la semplice indicazione della via, di sostenere e provare che la sua vettura non si trovava affatto in detta località. Ne consegue che erroneamente il Tribunale ha delimitato i confini applicativi delle norme in esame pretendendo – in disparte da qualunque ulteriore accertamento resosi eventualmente necessario a tenore delle difese sviluppate dal trasgressore (neppure riportate nella gravata decisione) – che la semplice omessa indicazione del numero civico o della intersezione stradale a presidio della quale sarebbe stato posto il semaforo – pur in presenza di tutti gli altri parametri identificativi della condotta – facesse venir meno la specificità della contestazione e, quindi, determinasse un vulnus alla difesa del preteso trasgressore

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 10 giugno 2014, n. 13037 “1. – Il Comune di Salussola ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 501/2011 del Tribunale di Biella con la quale era stato respinto l’appello del medesimo ente territoriale avverso la decisione del Giudice di Pace di Biella che aveva annullato,...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 giugno 2014, n. 12830. In tema di responsabilità medica, il professionista è soggetto a responsabilità per i danni alla salute anche quando derivano da un intervento compiuto con perizia ma sulla base di un consenso assente o viziato, per il solo fatto oggettivo di aver omesso informazioni di carattere medico al paziente sottoposto all’intervento chirurgico

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  6 giugno 2014, n. 12830 Svolgimento del processo 1. B.E. convenne, davanti al tribunale di Perugia, il Dott. L.L. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento di chirurgia estetica volto alla rimozione di un tatuaggio sulla spalla. Il L. , costituitosi, contestò...