Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 11 giugno 2014, n. 13217 Svolgimento del processo 1. – R.C., padre del defunto P.C., convenne in giudizio Z.H., vedova del figlio, e l’avv. G.F., in qualità di curatrice speciale del minore P.C., assumendo che quest’ultimo, nato dalla donna entro il trecentesimo giorno successivo alla morte del padre,...
Categoria: Cassazione civile 2014
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza del 9 giugno 2014, n.12936. In caso ricorso per cassazione dopo l’ordinanza pronunciata ex articolo 348 bis cpc, l'esercizio del diritto di impugnazione contro la sentenza di primo grado potrà essere consentito solo se l'appello non sia stato tardivo e se i motivi di ricorso per cassazione riguardino punti della decisione di primo grado, che erano stati attinti dall'impugnazione in appello. Rientra tra i requisiti "minimi" dell'esposizione del fatto l'indicazione sia della tempestiva proposizione dell'appello, sia dell'oggetto dei motivi per i quali esso è stato proposto. Inoltre, siffatti requisiti "minimi" dovranno essere integrati anche dall'esposizione dei contenuti dell'ordinanza di inammissibilità, in funzione dell'ammissibilità del motivo di ricorso di cui al novellato n. 5 dell'art. 360 cpc, stante la limitazione del sindacato di legittimità ai motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 della stessa norma, nell'ipotesi in cui «l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza del 9 giugno 2014, n.12936 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE – 3 ORDINANZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIO FINOCCFIIARO – Presidente – Dott. ADELAIDE AMENDOLA Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO – Rel. Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA – Consigliere – Dott. FRANCO DE STEFANO Vre...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 10 giugno 2014, n. 13026. Il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente e, pertanto, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 10 giugno 2014, n. 13026 Fatto e diritto Rilevato che in data 11 dicembre 2013 è stata depositata relazione ex art. 380 bis che qui si riporta: 1. Il Tribunale di Siena ha dichiarato l’addebito della separazione dei coniugi D.F. e A.M. a carico del primo e ha...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 28 maggio 2014, n. 11991. Non può considerarsi prescritta la parcella dell'avvocato qualora l'onerato ammetta, sia pure implicitamente, in una raccomandata, di non aver estinto il debito o ne contesti l'entità
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 28 maggio 2014, n. 11991 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 10 giugno 2014, n. 13037. Il requisito della specificità dell'atto di accertamento deve dirsi osservato per il tramite dell'indicazione del giorno e dell'ora, della natura della violazione, del tipo e della targa del veicolo, nonché della località del verificarsi del fatto, senza necessità di ulteriori indicazioni non indispensabili ad assicurare il diritto di difesa dell'incolpato e ciò, in quanto l'infrazione deve essere contestata in breve periodo di tempo, entro il quale può aversi ancora un collegamento mnemonico con il fatto ascritto, così che il soggetto è in grado, anche con la semplice indicazione della via, di sostenere e provare che la sua vettura non si trovava affatto in detta località. Ne consegue che erroneamente il Tribunale ha delimitato i confini applicativi delle norme in esame pretendendo – in disparte da qualunque ulteriore accertamento resosi eventualmente necessario a tenore delle difese sviluppate dal trasgressore (neppure riportate nella gravata decisione) – che la semplice omessa indicazione del numero civico o della intersezione stradale a presidio della quale sarebbe stato posto il semaforo – pur in presenza di tutti gli altri parametri identificativi della condotta – facesse venir meno la specificità della contestazione e, quindi, determinasse un vulnus alla difesa del preteso trasgressore
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 10 giugno 2014, n. 13037 “1. – Il Comune di Salussola ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 501/2011 del Tribunale di Biella con la quale era stato respinto l’appello del medesimo ente territoriale avverso la decisione del Giudice di Pace di Biella che aveva annullato,...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 giugno 2014, n. 12830. In tema di responsabilità medica, il professionista è soggetto a responsabilità per i danni alla salute anche quando derivano da un intervento compiuto con perizia ma sulla base di un consenso assente o viziato, per il solo fatto oggettivo di aver omesso informazioni di carattere medico al paziente sottoposto all’intervento chirurgico
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 6 giugno 2014, n. 12830 Svolgimento del processo 1. B.E. convenne, davanti al tribunale di Perugia, il Dott. L.L. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento di chirurgia estetica volto alla rimozione di un tatuaggio sulla spalla. Il L. , costituitosi, contestò...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza del 6 maggio 2014, n. 9730. E’ legittima la dichiarazione di fallimento di una società che abbia presentato proposta di concordato, poi dichiarata inammissibile, anche in assenza della riconvocazione della stessa nella relativa udienza camerale, sempre che non si fondi su elementi nuovi ed ulteriori. Il sub-procedimento diretto alla declaratoria del fallimento si apre nell'ambito di una procedura unitaria nella quale il debitore ha già formalizzato il rapporto processuale innanzi al tribunale, il cui eventuale sbocco nella dichiarazione di fallimento deve essergli noto sin dal momento della proposizione della domanda di concordato, ed ancor più dopo aver preso conoscenza dell'emissione del decreto con cui il tribunale dichiara l'inammissibilità della proposta.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza del 6 maggio 2014, n. 9730 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 8006/2012 proposto da: ALFA S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 7 maggio 2014, n. 9895. Deve essere cassata con rinvio la sentenza della Corte d’Appello che erroneamente abbia assunto come provati i danni da immissioni ex art. 844 c.c. sulla base del comportamento processuale della società convenuta ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 c.p.c.. La produzione di danni da vibrazioni rumorose intollerabili va provata in concreto e non in termini del tutto generici e sbrigativi, dovendosi invece dimostrare con rigore logico-giuridico la configurazione di un rapporto di causalità fra l’esistenza delle propagazioni ed il pregiudizio che da esse sarebbe derivato alla produzione industriale
Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione II SENTENZA 7 maggio 2014, n. 9895 RITENUTO IN FATTO La Longhi Livio & C s.n.c. esponeva che: era proprietaria di un fabbricato facente parte di un complesso industriale denominato Le Foglie Due, nel quale era ubicato anche il capannone, di proprietà di Locat s.p.a., occupato da Cesana Germano s.n.c....
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 10 giugno 2014, n. 13104. Confermata in Cassazione la valutazione della Corte di appello che ha fatto un uso del tutto prudenziale delle stime del patrimonio immobiliare del marito separato. La Corte distrettuale ha tenuto conto dell'attività di bed and breakfast svolta recentemente dalla moglie ma ha rilevato, sulla base degli accertamenti svolti dal C. T. U. , la variabilità e la relativa modestia dei redditi percepiti. Ha messo a confronto i redditi pensionistici dei due ex coniugi che divergono in proporzione di 1 a 5 a favore del marito. Sulla base di queste valutazioni, oltre che della durata del matrimonio (contratto nel 1970), della dedizione della moglie al lavoro domestico e alla cura ed educazione dei figli, la Corte di appello è pervenuta alla conclusione della attendibilità ed equità della determinazione dell'assegno divorzile effettuata dal giudice di primo grado
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 10 giugno 2014, n. 13104 Rilevato che in data 28 novembre 2013 è stata depositata relazione ex art. 380 bis che qui si riporta senza modifiche sostanziali: 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15966/2008, a definizione del giudizio di divorzio, ha determinato in 1.200 euro mensili...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 maggio 2014, n. 10133. Avverso l’ordinanza di accoglimento o rigetto dell’impugnazione del licenziamento, introdotta dall’art. 1, comma 49, l. 28 giugno 2012 n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita – c.d. ‘Riforma Fornero’), è previsto non l’appello, bensì l’opposizione davanti allo stesso giudice, come previsto dall’art. 1, comma 51, della stessa legge. Soltanto contro la sentenza resa a seguito di questa opposizione è ammessa l’impugnazione, a mezzo di reclamo, innanzi alla Corte d’appello. Di conseguenza, contro l’ordinanza ex art. 1, comma 49, l. n. 92/2012, non è applicabile il ricorso per saltum, previsto dall’art. 360, comma 2, c.p.c., poiché questo è contemplato solo in relazione ad una sentenza appellabile
CORTE DI CASSAZIONE sezione lavoro SENTENZA 9 maggio 2014, n. 10133 Ritenuto in fatto Con ordinanza dell’8.7.2013, resa ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 49, il Tribunale di Civitavecchia rigettò il ricorso proposto da D.O.A. nei confronti della Holding Civitavecchia Servizi srl in liquidazione e volto al riconoscimento dell’illegittimità del...