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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 12 giugno 2014, n. 13407. Il diritto reale di abitazione, riservato per legge al coniuge superstite (art. 540 cod. civ., comma 2), ha ad oggetto la casa coniugale, ossia l'immobile che in concreto era adibito a residenza familiare. Poiché, dunque, l'oggetto del diritto di abitazione mortis causa coincide con la casa adibita a residenza familiare, esso si identifica con l'immobile in cui i coniugi – secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi- vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare. In caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l'impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare fa venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell'attribuzione dei diritti in parola. Se, infatti, per le ragioni esposte, il diritto di abitazione (e il correlato diritto d'uso sui mobili) in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del "de cuius" come residenza familiare, è evidente che l'applicabilità della norma in esame è condizionata all'effettiva esistenza, al momento dell'apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 12 giugno 2014, n. 13407 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 28-7-1993 R.M.L. , quale erede con beneficio di inventario del marito Co.An. , da cui si era separata consensualmente nel 1988, conveniva dinanzi al Tribunale di Marsala L.P.G. , C.A. , P.G. e P.R....

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 29 maggio 2014, n. 12065. Chi interviene in un giudizio civile già pendente assumendo di essere "erede" di una delle parti, deve fornirne la prova. Nel caso presenti una autodichiarazione, benché essa non possa considerarsi di per sé una «prova», in caso di mancata o anche inadeguata contestazione può essere posta a fondamento della decisione

Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza 29 maggio 2014, n. 12065 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio – Primo Presidente f.f. Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Sezione Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. PICCININNI Carlo – Presidente...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 giugno 2014, n. 12834. In materia di tutela dell'immagine, la pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona in coincidenza cronologica con il suo arresto deve rispettare, ai fini della sua legittimita', non soltanto i limiti della essenzialita' per illustrare il contenuto della notizia e del legittimo esercito del diritto di cronaca (fissati dalla Legge n. 675 del 1996, articoli 20 e 25, applicabile pro' tempore alla fattispecie in esame e riprodotti nell'articolo 137 del codice della privacy) ma anche le particolari cautele imposte a tutela della dignita' della persona ritratta dall'articolo 8, comma 1, del codice deontologico dei giornalisti, che costituisce fonte normativa integrativa; l'indagine sul rispetto dei suddetti limiti nella pubblicazione della foto va condotta con maggior rigore rispetto a quella relativa alla semplice pubblicazione della notizia, tenuto conto della particolare potenzialita' lesiva della dignita' della persona connessa alla enfatizzazione tipica dello strumento visivo, e della maggiore idoneita' di esso ad una diffusione decontestualizzata e insuscettibile di controllo da parte della persona ritratta

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 6 giugno 2014, n. 12834 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 giugno 2014, n. 12436. Il giudizio di opposizione allo stato passivo e' regolato – ai sensi della L.F., articolo 99 (come novellato dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007) – dal principio dispositivo come qualunque ordinario giudizio di cognizione a natura contenziosa; in conseguenza, il materiale probatorio esaminabile e' quello prodotto dalle parti o acquisito dal giudice ex articoli 210 e 213 cod. proc. civ., ed e' solo quel materiale ad avere titolo a restare nel processo. Resta, dunque, escluso che il giudice dell'opposizione allo stato passivo, in caso di omessa produzione del creditore onerato a pena di decadenza L.F., ex articolo 99, comma 2, n. 4, sia tenuto, al fine di procedere all'esame del merito dell'opposizione, ad acquisire il fascicolo fallimentare per desumere eventualmente da esso elementi o argomenti di prova. La mancata indicazione nell'atto di opposizione dei mezzi istruttori necessari, a prescindere dalla eccezione della curatela fallimentare, a provare il fondamento della domanda dell'opponente comporta la decadenza da tali mezzi, non emendabile nemmeno con la concessione dei termini dell'articolo 183 cod. proc. civ., comma 6, non potendosi, in particolare, concedere il termine di cui all'articolo 183, comma 6, n. 2, previsto esclusivamente per consentire la replica e la richiesta di mezzi istruttori in conseguenza di domande ed eccezioni nuove della parte convenuta, laddove l'onere di provare il fondamento della domanda prescinde da ogni eccezione di controparte

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 3 giugno 2014, n. 12436   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro – Presidente Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 giugno 2014, n. 12364. Non può essere presunta l'«origine professionale» dell'epatite cronica soltanto perché contratta da un infermiera. Ella deve, infatti, fornire la prova rigorosa di tempi, modalità e dinamica dell'infortunio, trattandosi di una malattia ad «eziologia plurifattoriale».

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 3 giugno 2014, n. 12364 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel....

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 giugno 2014, n. 12562. Negli infortuni sul lavoro non scatta il concorso di colpa del dipendente per essersi esposto ad un rischio inutile se tale comportamento integrava una prassi nota all'impresa

suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 4 giugno 2014, n. 12562 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere Dott. GHINOY Paola...

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Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza 5 maggio 2014, n. 9568. La parte, in sede di ricorso per cassazione, "ha l'onere di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, segnatamente "per potersi configurare il vizio di motivazione e' necessaria non solo la puntuale indicazione dei fatti controversi rilevanti e del successivo momento di sintesi

Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza 5 maggio 2014, n. 9568 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADAMO Mario – Primo Presidente f.f. Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 giugno 2014, n. 12959. La trascrizione della donazione modale non vale a far acquisire all'onere un carattere reale, atteso il principio di tipicità dei diritti reali e la riconducibilità della donazione modale nell'ambito dei rapporti obbligatori

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 9 giugno 2014, n. 12959 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 11-17 luglio 1997, la Provincia di Teramo conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Teramo, la società RO.IM.CO. s.r.l. con sede in (omissis) , la società B.M. Bottonificio del Mezzogiorno s.r.l. in liquidazione,...