Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 3 settembre 2014, n. 18595 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITRONE Ugo – Presidente Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott....
Categoria: Cassazione civile 2014
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 agosto 2014, n. 18325. In materia di contratti bancari, e' da escludere che la violazione dell'onere della forma scritta si abbia con la stipulazione per iscritto di clausole del contratto di mutuo fondiario e dell'atto di erogazione e quietanza
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 agosto 2014, n. 18325 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 settembre 2014, n.19790. L'art. 276 cod. civ., così come modificato dalla l. n. 219 del 2012 (che, in materia di dichiarazione di paternità e maternità naturale, consente la proponibilità della domanda nei confronti di un curatore speciale appositamente nominato) è applicabile ai giudizi in itinere. Pertanto, la domanda di accertamento di paternità può essere formulata anche se, in corso di causa, è deceduto il presunto genitore e i suoi eredi
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 19 settembre 2014, n.19790 Ritenuto in fatto Con ricorso del 21/7/1995 B.L. chiedeva al Tribunale di Firenze che fosse dichiarata l’ammissibilità dell’azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale da Ac.Ar. . Al riguardo affermava di essere nata nel (…). Sua madre B.E. aveva svolto mansioni di segretaria e...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 18 settembre 2014, n. 19696. La nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente produce i suoi effetti fin dall'inizio del rapporto di conto corrente, anche per la fase anteriore all'affermarsi dell'orientamento che ha escluso la sussistenza di un uso normativo relativo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Pertanto, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 18 settembre 2014, n. 19696 Ritenuto in fatto La Banca di Roma s.p.a., successivamente divenuta Capitalia s.p.a, otteneva decreto ingiuntivo con il quale veniva ingiunto di pagare per l’intero ad A.L. e pro quota di un terzo ad A. e T.I. la somma di L. 93.426.768 oltre agli...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 27 agosto 2014, n. 18353. Ove il lavoratore illegittimamente licenziato in regime di c.d. tutela reale opti per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista dal quinto comma dell'art. 18 cit., il rapporto di lavoro si estingue con la comunicazione al datore di lavoro di tale opzione senza che permanga, per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta dal lavoratore né può essere pretesa dal datore di lavoro, alcun obbligo retributivo con la conseguenza che l'obbligo avente ad oggetto il pagamento di tale indennità è soggetto alla disciplina della mora debendi in caso di inadempimento, o ritardo nell'adempimento, delle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro, quale prevista dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., salva la prova, di cui è onerato il lavoratore, di un danno ulteriore
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI sentenza 27 agosto 2014, n. 18353 Svolgimento del processo 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, P.F. adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, esponendo che con sentenza del 13 luglio 2000, il giudice del lavoro aveva accertato e dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato dalla...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 settembre 2014, n. 19535. Ai fini della riconciliazione non è sufficiente la mera coabitazione,ma è necessario il ripristino della comunione di vita e d'intenti materiale e spirituale che costituisce il nucleo del vincolo coniugale. Nella specie, la Corte d'Appello ha evidenziato la sussistenza di comportamenti anche processuali nettamente ostativi a tale ripristino. Infine deve osservarsi che la dedotta coabitazione risulta meramente dichiarata senza alcuna specifica allegazione di fatti probanti e consequenziale deduzione di mezzi istruttori idonei a sostenerne la fondatezza
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 settembre 2014, n. 19535 Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Venezia, confermando la sentenza di primo grado dichiarava la separazione personale tra i coniugi G.C. e C.C.. Sul motivo d’appello del C. relativo all’intervenuta riconciliazione tra le partit attestata dalla mancata interruzione...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 18 settembre 2014, n. 19665. In caso di ordine di reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, emesso dal giudice ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nel testo precedente la riforma di cui alla legge 28 giugno 2012 n. 92, nella specie applicabile ratione temporis, il datore di lavoro è tenuto in ogni caso a ricostruire la posizione contributiva del lavoratore, sì che essa non abbia soluzione di continuità, ed, in caso di licenziamento dichiarato inefficace o nullo, è altresì soggetto alle sanzioni civili previste dall'art. 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000 n. 388, per l'ipotesi dell'omissione contributiva. In caso invece di licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo e di conseguente ricostituzione del rapporto con effetti ex tunc, trova applicazione l'ordinaria disciplina della mora debendi in ipotesi di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, ma non anche il regime delle sanzioni civili di cui al cit. art. 116. Per il periodo successivo all'ordine di reintegrazione, in cui il rapporto previdenziale è ricostituito de iure, sussiste l'ordinario obbligo di dichiarare all'Istituto previdenziale e di corrispondere periodicamente i contributi previdenziali, oltre che inizialmente anche il montante dei contributi arretrati, riferiti al periodo di estromissione del lavoratore dal posto di lavoro e calcolati secondo il criterio suddetto, sì che riprende vigore l'ordinaria disciplina dell'omissione e dell'evasione contributiva
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 18 settembre 2014, n. 19665 Svolgimento del processo 1. Con ricorso al tribunale di Pesaro in data 2 agosto 2006 la società COVIM Cooperativa Vitivinicola dei Colli Metaurensi soc. coop. a r.l. ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. (omissis) , notificata dal concessionario per la riscossione...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 8 settembre 2014, n. 18868. È inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l'atto di citazione in appello la cui copia notificata all'appellato sia priva della data dell'udienza di comparizione
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 8 settembre 2014, n. 18868 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 18 settembre 2014, n. 19691. La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per incapacitas (psichica) assumendi onera coniugalia di uno dei coniugi non trova ostacolo nella diversità di disciplina dell'ordinamento canonico rispetto alle disposizioni del codice civile in tema di invalidità del matrimonio per errore (essenziale) su una qualità personale del consorte e precisamente sulla ritenuta inesistenza in quest'ultimo di malattie (fisiche o psichiche) impeditive della vita coniugale (art. 122, terzo comma, n. 1 cod. civ.), poiché detta diversità non investe un principio essenziale dell'ordinamento italiano, qualificabile come limite di ordine pubblico
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 18 settembre 2014, n. 19691 Rilevato che: 1. E.M., con atto di citazione del 6 aprile 2012, ha convenuto in giudizio F.T. davanti alla Corte di appello di Brescia per sentire dichiarare l’efficacia della sentenza ecclesiastica emessa il 30 settembre 2010 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo, ratificata dal...
Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 5 settembre 2014, n. 18757. Rimane estranea all'area della emendabilità della dichiarazione tributaria la fattispecie in cui il contribuente viene ad esercitare una facoltà di opzione riconosciutagli dalla norma tributaria
Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 5 settembre 2014, n. 18757 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCININNI Carlo – Presidente Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere Dott. MARULLI Marco –...