Consiglio di Stato sezione VI sentenza 16 gennaio 2015, n. 104 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale n. 1503 del 2014, proposto da Ma.Ma., rappresentata e difesa dagli avvocati Da.Gr., An.Ni. e Fe.Te., con...
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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 12 gennaio 2015, n. 40. La Commissione di un concorso pubblico nella fase relativa all'adozione di criteri prodromici ed essenziali alla valutazione comparativa di più candidati deve operare come collegio perfetto, in quanto tale attività non può in nessun modo configurarsi quale attività preparatoria o vincolata dell'organo. La Commissione, pertanto, necessita dell'apporto partecipativo e contestuale di tutti i suoi componenti e la mancata partecipazione anche di uno solo di essi rende la deliberazione invalida, né tale assenza può in alcun modo essere surrogata attraverso alternative e successive forme di partecipazione
Consiglio di Stato sezione V sentenza 12 gennaio 2015, n. 40 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6746 del 2013, proposto dal Comune di Venezia, rappresentato e difeso dagli avv. An.Ia., Ma.Ba. e Ni.Pa.,...
Consiglio di Stato, sezzione III, sentenza 14 gennaio 2015, n. 63. Ai sensi del disposto dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 109/2012, tra i requisiti essenziali per il conseguimento del beneficio della regolarizzazione del rapporto di lavoro di cittadini di paesi terzi senza permesso di soggiorno, c'è quello della presenza del lavoratore straniero in Italia in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011. La presenza dello straniero in Italia deve durare "ininterrotta", senza possibilità di interpretazioni derogatorie, non potendo acquistare nessuna importanza le ragioni dell'eventuale assenza temporanea dal territorio italiano
Consiglio di Stato sezione III sentenza 14 gennaio 2015, n. 63 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA HA PRONUNCIATO LA PRESENTE SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10078 del 2014, proposto da: Af.Ga., rappresentato e difeso dall’avv. Gu.Tr., con domicilio eletto presso Fe.Na. in...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 5 gennaio 2015, n. 12. Ai sensi dell'art. 146, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "fuori dai casi di cui all' articolo 167 , commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi". A sua volta, l'art. 167 consente l'accertamento postumo "a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380". Questi sono gli unici interventi dei quali è possibile l'accertamento postumo di conformità paesaggistica, a sua volta presupposto del rilascio della sanatoria edilizia: quelli che non hanno determinato creazione di superfici utili o di volumi, e quelli configurabili in termini di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 5 gennaio 2015, n. 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2085 del 2014, proposto da: Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo in...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 5 gennaio 2015, n. 11. Se è vero che in materia di distanze tra costruzioni costituisce disposizione inderogabile e ha natura di ordine pubblico la regola (art. 9 D.M. 1444 del 2 aprile 1968) che fissa in dieci metri la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; il balcone aggettante, avente funzione architettonica o decorativa può essere compreso nel computo delle distanze solo nel caso in cui una norma di piano li preveda (tra varie, Cons. Stato, IV, 7 luglio 2008, n.3381), al di là del richiamo che il regolamento comunale effettua agli "aggetti", differenziandoli dalle "sporgenze"
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 5 gennaio 2015, n. 11 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1745 del 2014, proposto da: Lu.Ga., rappresentato e difeso dall’avv. Ma.Te. , con domicilio eletto presso...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 7 gennaio 2015, n. 21. Con riferimento agli elementi di fatto idonei a sorreggere l'impianto probatorio delle informative antimafia, la giurisprudenza ha sottolineato che in tali ipotesi il prefetto deve effettuare la propria valutazione discrezionale sulla scorta di uno specifico quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza del giudizio presuntivo che i comportamenti e le scelte dell'imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni
Consiglio di Stato sezione III sentenza 7 gennaio 2015, n. 21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6712 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Al. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 13 gennaio 2015, n. 49. Se sussiste una discrasia tra parte normativa e parte grafica delle prescrizioni di PRG, torna pienamente applicabile al caso di specie la regula iuris secondo cui nel contrasto tra normativa e segno grafico occorre dare prevalenza alla prima. Trattasi di un indirizzo ermeneutico del tutto coerente e che si affianca a quello per il quale, in omaggio al principio generale di tutela dell'affidamento, in caso di contrasto tra tavole planimetriche allegate allo strumento urbanistico, il dubbio circa la disciplina di Piano da applicare ad un determinata area va risolto nel senso meno oneroso per la proprietà.
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 13 gennaio 2015, n. 49 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9634 del 2011, proposto da: Comune di Ruvo di Puglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 14 gennaio 2015, n. 58. Nelle ipotesi in cui non è ravvisabile un conflitto tra le delucidazioni fornite dalla stazione appaltante e il tenore delle clausole chiarite, le relative precisazioni costituiscono una sorta di interpretazione autentica, con cui l’Amministrazione aggiudicatrice chiarisce la propria volontà provvedimentale
Consiglio di Stato sezione III sentenza 14 gennaio 2015, n. 58 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA HA PRONUNCIATO LA PRESENTE SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7993 del 2014, proposto da: Elettronica Bi.Me. S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Lu.Tu., Fa.Ca., con...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 12 gennaio 2015, n. 37. Le misure di carattere cautelare, che possono essere adottate ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge. n. 241 del 1990, ovvero prescindendo dalla comunicazione di avvio, prima dell'inizio, del procedimento, sono ritenute di norma di per sé assistite da ragioni di urgenza, atte ad esonerare l'Amministrazione dalla comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento. Inoltre, in presenza di un provvedimento di sospensione vincolato, deve escludersi, ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, la doverosità della comunicazione dell'avvio del procedimento , atteso che, in tali ipotesi, in nessun caso l'apporto partecipativo del privato potrebbe incidere sul contenuto dispositivo dell'atto che, comunque, non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato
Consiglio di Stato sezione V sentenza 12 gennaio 2015, n. 37 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4465 del 2011, proposto da: Gi.Ca.Ad., nella qualità di titolare della “Azienda Agricola Ca. Dott. Gi.”, rappresentato...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 12 gennaio 2015, n. 35. In materia di appalti, i direttori tecnici tenuti a rilasciare la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006 sono quelli che rivestono tale posizione rispetto al settore operativo nel quale la commessa si iscrive e non, invece, tutti i preposti tecnici a settori di attività in qualsiasi modo implicate nell'attività esecutiva dell'appalto. Al riguardo non assume alcuna rilevanza l'obiezione che la controversia riguarda l'aggiudicazione di un appalto di servizio e non di lavori, potendo, la posizione di direttore tecnico, trovare applicazione, ai fini della soggezione agli obblighi previsti dall'art. 38 anzidetto, anche relativamente agli appalti di servizi.
Consiglio di Stato sezione V sentenza 12 gennaio 2015, n. 35 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4190 del 2014, proposto da: A. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa...