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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 26 gennaio 2015, n. 326. A norma dell'art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994, disciplinante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, è previsto che "le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove". Orbene, il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, deve essere inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 26 gennaio 2015, n. 326 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2637 del 2014, proposto da: Lo.De., rappresentato e difeso dall’avvocato An.Bo., con domicilio eletto presso lo studio...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 20 gennaio 2015, n. 167. La tutela nei confronti degli atti con i quali l'Amministrazione definisce scelte discrezionali spetta alla giurisdizione del Giudice amministrativo. La circostanza ricorre nell'ipotesi in cui a seguito della formazione di diverse graduatorie per l'accesso alla posizione messa a concorso e dell'utilizzo delle suddette graduatorie per la individuazione dei vincitori ai quali conferire il relativo livello professionale, al fine di coprire ulteriori posti successivamente resisi disponibili, l'Amministrazione abbia deciso di assumere con precedenza i candidati in servizio al suo interno a tempo determinato, a qualunque graduatoria appartenessero. Nella descritta ipotesi, la scelta affrontata dall'Amministrazione non incide, se non mediatamente, sul diritto di quanti sono collocati in una graduatoria di concorso all'assunzione, in sede di prima applicazione della graduatoria stessa o per via di scorrimento, ma trattasi di scelta di natura discrezionale, la quale si colloca su un piano differente dal semplice utilizzo della graduatoria concorsuale ed ha, invece, contenuto organizzativo. Ne consegue che la posizione di quanti sono interessati a tale scelta, e segnatamente dei candidati al concorso di accesso, dichiarati idonei non vincitori, ha natura di interesse legittimo, la cui tutela spetta, dunque, al Giudice amministrativo

Consiglio di Stato sezione V sentenza 20 gennaio 2015, n. 167 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello numero di registro generale 843 del 2014, proposto dalla signora Cl.Co., rappresentata e difesa dagli avvocati Pa.Bo. ed Er.La.,...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 22 gennaio 2015, n. 288. L'errata individuazione degli estremi del provvedimento impugnato non rende nullo il ricorso, quando dalla lettura complessiva di quest'ultimo l'atto sia comunque chiaramente individuabile.

Consiglio di Stato sezione V sentenza 22 gennaio 2015, n. 288 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9424 del 2000, proposto dalla signora Al.Ca., rappresentata e difesa dagli avvocati Pa.Mo. e Pa.Pa., con domicilio...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 19 gennaio 2015, n. 115. La misura interdittiva antimafia consiste in una tipica misura cautelare di polizia, avente natura preventiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale e prescinde dall'accertamento in sede penale di uno o più reati connessi all'associazione di tipo mafioso. Per la sua adozione non occorre, inoltre, né la prova di fatti di reato, né la prova dell'effettiva infiltrazione mafiosa nell'impresa, né quella del reale condizionamento delle scelte dell'impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi. Ai fini della sua adozione è, pertanto, sufficiente un compiuto quadro fattuale ed indiziario di un "tentativo di infiltrazione" avente lo scopo di condizionare le scelte dell'impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato. Detta scelta è coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia dell'intimidazione, dell'influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite

Consiglio di Stato sezione III sentenza 19 gennaio 2015, n. 115 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6291 del 2009, proposto da Al.Ma. di Al.Mi. e C. s.a.s., rappresentata e difesa dall’avv. Ga.Ia., con...