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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 26 febbraio 2015, n. 971. L'art. 23-bis, lett. e), della legge Tar, si riferisce non solo alle "ampie operazioni di dismissione di beni pubblici" ma "anche all'alienazione dei singoli beni". Il rito abbreviato trova la sua ragion d'essere nell'esigenza che i giudizi in talune materie di particolare interesse, strategico o finanziario, dello Stato e della comunità vengano definiti con sollecitudine e con priorità rispetto al generalità delle controversie; in tale prospettiva, l'alienazione dei beni dello Stato e degli altri enti pubblici riveste tali connotati, non solo per quel che attiene ai programmi generali di dismissione delle proprietà pubbliche ma anche agli atti attuativi dei programmi medesimi, in quanto strumenti essenziali per il risanamento della finanza pubblica. Ebbene, a mente dell’art. 23 bis cit., il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale “è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza”.

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 26 febbraio 2015, n. 971 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1372 del 2011, proposto da: Gi.Fr.Bi.Mo., rappresentato e difeso dall’avv. Da.Ga., con domicilio eletto presso Da.Ga. in...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 23 febbraio 2015, n. 861. Poste Italiane S.p.a. ha diritto ad usufruire del beneficio dell'esonero del contributo di costruzione, ex art. 9, comma 1, lett. f, legge. 28-1-1977 n. 10 (oggi art. 17, comma, 3 lett. c, del D.P.R. 6-6-2001 n. 380), per la realizzazione di manufatti funzionali all'esercizio del servizio pubblico postale (l'ampliamento di un edificio adibito a Centro Postale Meccanizzato)

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 23 febbraio 2015, n. 861 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8154 del 2013, proposto da: Comune di Peschiera Borromeo, rappresentato e difeso dagli avv.ti An.Ma. e Ad.Pi.,...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 23 febbraio 2015, n. 873. In materia di procedure ad evidenza pubblica, l'esigenza di una puntuale individuazione dell'oggetto del contratto di avvalimento, oltre ad avere un sicuro ancoraggio sul terreno civilistico nella generale previsione codicistica che configura quale causa di nullità di ogni contratto l'indeterminatezza (ed indeterminabilità) del relativo oggetto, trova la propria essenziale giustificazione funzionale, inscindibilmente connessa alle procedure contrattuali del settore pubblico, nella necessità di non permettere agevoli aggiramenti del sistema dei requisiti d'ingresso alle gare pubbliche (requisiti pur solennemente prescritti e, di solito, attentamente verificati nei confronti dei concorrenti che se ne dichiarino titolari in proprio). In tale prospettiva deve rilevarsi che la pratica della mera riproduzione nel testo dei contratti di avvalimento della formula legislativa della messa a disposizione delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente (o espressioni similari) si appalesa, oltre che tautologica (e, come tale, indeterminata per definizione), inidonea a permettere qualsivoglia sindacato da parte della stazione appaltante sull'effettività della messa a disposizione dei requisiti

Consiglio di Stato sezione V sentenza 23 febbraio 2015, n. 873 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7761 del 2014, proposto da: G. S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Lu.Po. e Lu.De., con domicilio...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 25 febbraio 2015, n. 932. Il dies a quo del decorso dei termini fissati dall’art. 35, co. 18, l. 28 febbraio 1985 n. 47 (ventiquattro mesi per la formazione del silenzio-accoglimento sull’istanza di condono edilizio e trentasei mesi per la prescrizione dell’eventuale diritto delle parti del procedimento ad ottenere il pagamento dei conguagli da dare o da avere dal privato), inizia a decorrere da quando è stata presentata la domanda di condono; il decorso dei termini presuppone, in ogni caso, la completezza istruttoria della domanda di sanatoria, accompagnata in particolare dall’integrale pagamento di quanto dovuto a titolo di oblazione in prospettiva della formazione del silenzio-accoglimento; esclude la sussistenza delle condizioni per il decorso dei termini fissati dalla norma in esame, la volontà del privato di sottrarsi all’integrale pagamento di tutte le somme dovute a titolo di oblazione, come nell’ipotesi di palese sproporzione tra l’importo autoliquidato e quello effettivamente dovuto.

Consiglio di Stato sezione V sentenza 25 febbraio 2015, n. 932 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9995 del 2005, proposto dal Comune di Potenza, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 23 febbraio 2015, n. 877. Anche nell'ambito dei contratti pubblici, trova applicazione il meccanismo della diffida ad adempiere, disciplinato dall'art.1454 c.c., collega, all'inutile decorso del termine intimato nella diffida ad adempiere, la risoluzione del contratto di diritto in via stragiudiziale. Ne discende che, la parte diffidata potrà al più adire l'autorità giurisdizionale al solo fine di accertare l'inesistenza dei presupposti che hanno portato alla risoluzione del contratto ed al risarcimento dei danni, senza che tal domanda possa, tuttavia, influire sulla cessazione del rapporto. Infatti, la diffida ad adempiere è un atto unilaterale recettizio che produce effetti indipendentemente dalla volontà di accettarla o meno. Essa costituisce un mezzo concesso dalla legge al contraente adempiente per conseguire, nei confronti di quello inadempiente, il vantaggio della risoluzione de iure del contratto, che non contenga la clausola risolutiva espressa e sempre che l'intimato non esegua la sua prestazione nel congruo termine che gli deve essere prefissato e che, in difetto di diverso termine convenzionale, non può essere inferiore a quindici giorni

Consiglio di Stato sezione V sentenza 23 febbraio 2015, n. 877 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5499 del 2014, proposto da: Er. Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Er.St.Da. e Al.Ca., con domicilio...