Consiglio di Stato sezione IV sentenza 26 febbraio 2015, n. 971 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1372 del 2011, proposto da: Gi.Fr.Bi.Mo., rappresentato e difeso dall’avv. Da.Ga., con domicilio eletto presso Da.Ga. in...
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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 23 febbraio 2015, n. 861. Poste Italiane S.p.a. ha diritto ad usufruire del beneficio dell'esonero del contributo di costruzione, ex art. 9, comma 1, lett. f, legge. 28-1-1977 n. 10 (oggi art. 17, comma, 3 lett. c, del D.P.R. 6-6-2001 n. 380), per la realizzazione di manufatti funzionali all'esercizio del servizio pubblico postale (l'ampliamento di un edificio adibito a Centro Postale Meccanizzato)
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 23 febbraio 2015, n. 861 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8154 del 2013, proposto da: Comune di Peschiera Borromeo, rappresentato e difeso dagli avv.ti An.Ma. e Ad.Pi.,...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 25 febbraio 2015, n. 943. E' valida la previsione della lettera di invito che preveda, a pena di esclusione dalla procedura di gara, la necessità di dichiarare di "non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici negli ultimi tre anni per inadempimento contrattuale e di non aver subito revoche di aggiudicazione per mancata esecuzione di contratti", in quanto conforme al disposto dall'art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. 163/2006 e non in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare di appalto di cui art. 46, comma 1 bis, d.lgs. 163/2006
Consiglio di Stato sezione V sentenza 25 febbraio 2015, n. 943 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8142 del 2014, proposto da: Si. S.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato Lu.Ra.Pe.,...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 23 febbraio 2015, n. 858. L'espressione "idonee referenze bancarie", ove riportata nei bandi di gara pubblica senza ulteriori precisazioni, deve essere interpretata dagli istituti bancari nel senso che essi devono riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di queste nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto, l'assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso
Consiglio di Stato sezione V sentenza 23 febbraio 2015, n. 858 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8848 del 2014, proposto da: Ba. s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 23 febbraio 2015, n. 873. In materia di procedure ad evidenza pubblica, l'esigenza di una puntuale individuazione dell'oggetto del contratto di avvalimento, oltre ad avere un sicuro ancoraggio sul terreno civilistico nella generale previsione codicistica che configura quale causa di nullità di ogni contratto l'indeterminatezza (ed indeterminabilità) del relativo oggetto, trova la propria essenziale giustificazione funzionale, inscindibilmente connessa alle procedure contrattuali del settore pubblico, nella necessità di non permettere agevoli aggiramenti del sistema dei requisiti d'ingresso alle gare pubbliche (requisiti pur solennemente prescritti e, di solito, attentamente verificati nei confronti dei concorrenti che se ne dichiarino titolari in proprio). In tale prospettiva deve rilevarsi che la pratica della mera riproduzione nel testo dei contratti di avvalimento della formula legislativa della messa a disposizione delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente (o espressioni similari) si appalesa, oltre che tautologica (e, come tale, indeterminata per definizione), inidonea a permettere qualsivoglia sindacato da parte della stazione appaltante sull'effettività della messa a disposizione dei requisiti
Consiglio di Stato sezione V sentenza 23 febbraio 2015, n. 873 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7761 del 2014, proposto da: G. S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Lu.Po. e Lu.De., con domicilio...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 25 febbraio 2015, n. 944. In tema di gara d'appalto, l'art. 118 D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 va applicato tenendo presente che la dichiarazione di subappalto può essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente sia a propria volta in possesso delle qualificazioni necessarie per l'esecuzione in via autonoma delle lavorazioni oggetto dell'appalto, ossia nelle sole ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, non la via necessitata per partecipare alla gara; al contrario, nei casi in cui il subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione, la dichiarazione deve contenere anche l'indicazione del subappaltatore e la dimostrazione del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti di qualificazione
Consiglio di Stato sezione V sentenza 25 febbraio 2015, n. 944 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5800 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Ti. S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 25 febbraio 2015, n. 932. Il dies a quo del decorso dei termini fissati dall’art. 35, co. 18, l. 28 febbraio 1985 n. 47 (ventiquattro mesi per la formazione del silenzio-accoglimento sull’istanza di condono edilizio e trentasei mesi per la prescrizione dell’eventuale diritto delle parti del procedimento ad ottenere il pagamento dei conguagli da dare o da avere dal privato), inizia a decorrere da quando è stata presentata la domanda di condono; il decorso dei termini presuppone, in ogni caso, la completezza istruttoria della domanda di sanatoria, accompagnata in particolare dall’integrale pagamento di quanto dovuto a titolo di oblazione in prospettiva della formazione del silenzio-accoglimento; esclude la sussistenza delle condizioni per il decorso dei termini fissati dalla norma in esame, la volontà del privato di sottrarsi all’integrale pagamento di tutte le somme dovute a titolo di oblazione, come nell’ipotesi di palese sproporzione tra l’importo autoliquidato e quello effettivamente dovuto.
Consiglio di Stato sezione V sentenza 25 febbraio 2015, n. 932 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9995 del 2005, proposto dal Comune di Potenza, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 23 febbraio 2015, n. 911. La norma contenuta nell’art. 4, c. 3, IV per. del Dlg 286/1998, ove parla di "sentenza irrevocabile", dev’esser letta nel senso che integra la fattispecie colà indicata ogni statuizione del Giudice penale cui la legge riconnette, una volta che se ne perfezionino i presupposti dell’irrevocabilità, l’effetto di definire la responsabilità penale d’un soggetto e della relativa sanzione, quand’anche ridotta in relazione a taluni benefici connessi ad una certa forma di tal definizione
Consiglio di Stato sezione III sentenza 23 febbraio 2015, n. 911 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso n. 7661/2014 RG, proposto dal sig. As.Ka., rappresentato e difeso dagli avvocati Fr.Bo. e Bi.Be., con domicilio eletto in Roma, via...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 23 febbraio 2015, n. 877. Anche nell'ambito dei contratti pubblici, trova applicazione il meccanismo della diffida ad adempiere, disciplinato dall'art.1454 c.c., collega, all'inutile decorso del termine intimato nella diffida ad adempiere, la risoluzione del contratto di diritto in via stragiudiziale. Ne discende che, la parte diffidata potrà al più adire l'autorità giurisdizionale al solo fine di accertare l'inesistenza dei presupposti che hanno portato alla risoluzione del contratto ed al risarcimento dei danni, senza che tal domanda possa, tuttavia, influire sulla cessazione del rapporto. Infatti, la diffida ad adempiere è un atto unilaterale recettizio che produce effetti indipendentemente dalla volontà di accettarla o meno. Essa costituisce un mezzo concesso dalla legge al contraente adempiente per conseguire, nei confronti di quello inadempiente, il vantaggio della risoluzione de iure del contratto, che non contenga la clausola risolutiva espressa e sempre che l'intimato non esegua la sua prestazione nel congruo termine che gli deve essere prefissato e che, in difetto di diverso termine convenzionale, non può essere inferiore a quindici giorni
Consiglio di Stato sezione V sentenza 23 febbraio 2015, n. 877 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5499 del 2014, proposto da: Er. Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Er.St.Da. e Al.Ca., con domicilio...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 23 febbraio 2015, n. 908. Avverso gli atti emessi dalla P.A. nell'esercizio del suo potere di autotutela, non è deducibile il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà, cui sul piano funzionale, è peculiare l'adozione, per riscontrati vizi di legittimità o per ragioni di opportunità, di statuizioni di segno diametralmente opposto rispetto a quelle oggetto di riesame. Così, la mancata previsione, nel provvedimento di revoca dell'atto amministrativo, dell'indennizzo previsto dall'art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990 non costituisce, di per sé, un vizio dell'atto, mentre il privato resta legittimato ad azionare la pretesa indennitaria con onere di provare estremi e presupposti della lamentata perdita patrimoniale
Consiglio di Stato sezione III sentenza 23 febbraio 2015, n. 908 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5147 del 2014, proposto dal Comune di Campagnano di Roma, rappresentato e difeso dall’avv. Ma.Ta., con domicilio...