Consiglio di Stato sezione IV sentenza 12 marzo 2015, n. 1321 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello n. 7756 del 2014, proposto da D. s.p.a. ed Ec. s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,...
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Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 11 marzo 2015, n.1236. E’ sollevata la seguente questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 del TFUE (ex art. 234 del TCE), in relazione all’interpretazione della normativa comunitaria: se l’art. 45 della direttiva 18/2004, letto anche alla luce del principio di ragionevolezza, nonché gli artt. 49, 56 del TFUE, ostino ad una normativa nazionale che, nell’ambito di una procedura d’appalto sopra soglia, consenta la richiesta d’ufficio della certificazione formata dagli istituti previdenziali (DURC) ed obblighi la stazione appaltante a considerare ostativa una certificazione dalla quale si evince una violazione contributiva pregressa ed in particolare sussistente al momento della partecipazione, tuttavia non conosciuta dall’operatore economico – il quale ha partecipato in forza di un DURC positivo in corso di validità – e comunque non più sussistente al momento dell’aggiudicazione o della verifica d’ufficio
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE IV ORDINANZA 11 marzo 2015, n.1236 ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 5271 del 2014, proposto da: C.I.C.L.A.T. Soc Coop., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Saverio Sticchi Damiani in Roma, Bocca di Leone N.78; contro Consip Spa, in...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 26 febbraio 2015, n. 981. In tema di status del pubblico dipendente e quindi di lavoro subordinato pubblico, il prestatore abbia diritto a ricevere le contestazioni del datore entro un determinato termine perentorio: così, sono annullabili gli atti-provvedimenti emessi dalla P.A. oltre tale limite temporale, generando però effetti giuridici ratione temporis
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 26 febbraio 2015, n. 981 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5572 del 2014, proposto dall’Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 2 marzo 2015, n. 1020. Le regole dettate dal d.lgs. 163/2006 e dal d.P.R. 207/2010 in materia di avvalimento, pur finalizzate a garantire la serietà, la concretezza e la determinatezza di questo, non devono essere interpretate meccanicamente secondo aprioristici schematismi concettuali, che non tengano conto del singolo appalto e, soprattutto, frustrando la sostanziale disciplina dettata dalla lex specialis. E' sufficientemente determinato un contratto di avvalimento nel quale una ditta si impegna a mettere a disposizione della società avvalente, per tutta la durata dell'appalto del servizio (di c.u.p. e call center), il requisito del fatturato specifico realizzato in un determinato anno, insieme a n. 10 operatori c.u.p.
Consiglio di Stato sezione III sentenza 2 marzo 2015, n. 1020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8320 del 2014, proposto da: S. Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv....
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 13 marzo 2015, n. 1335. I termini fissati dall'art. 73 c.p.a. per il deposito di memorie difensive e documenti hanno carattere perentorio, in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice, con la conseguenza che la loro violazione conduce alla inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent
Consiglio di Stato sezione III sentenza 13 marzo 2015, n. 1335 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1507 del 2011, proposto da: MA.GI., rappresentato e difeso dall’avv.to Ra.Pr. ed elettivamente domiciliato presso lo studio...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 16 marzo 2015, n. 1349. E' legittimo il diniego opposto all'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, in virtù della condanna penale subita dal richiedente il titolo di soggiorno, per il reato in materia di stupefacenti, di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 390 del 1990. Tale circostanza costituisce automatica causa di legge ostativa all'ingresso nel territorio nazionale, al rilascio di permesso di soggiorno ed al suo rinnovo, nonché causa di revoca del permesso ove questo sia già rilasciato. In conclusione la condanna di cui sopra deve ritenersi idonea a sorreggere il diniego, a nulla rilevando ogni altro elemento, come la condotta successiva e le modalità e circostanze del reato, la durata del soggiorno, l'inserimento sociale e la stabilità del rapporto di lavoro
Consiglio di Stato sezione III sentenza 16 marzo 2015, n. 1349 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 1398 del 2015, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. An.La.,...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 13 marzo 2015, n. 1330. Il termine per la contestazione dell'infrazione decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'Amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari per l'individuazione in fatto degli estremi di responsabilità amministrativa
Consiglio di Stato sezione III sentenza 13 marzo 2015, n. 1330 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8595 del 2014, proposto dal Gr. s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Ma.Mo.Do.Si., con domicilio eletto presso...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 12 marzo 2015, n. 1324. Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia sull'impugnativa dell'ordinanza, adottata dal giudice civile, nell'ambito di un procedimento di esecuzione immobiliare, che ha confermato la valutazione operata dal consulente tecnico d'ufficio sull'immobile oggetto di pignoramento, fissandone la vendita
Consiglio di Stato, sezione IV sentenza 12 marzo 2015, n. 1324 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello n. 4807 del 2014, proposto da Za.Mu., rappresentato e difeso dall’avv. Al.Av., ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma,...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 16 marzo 2015, n. 1358. La ASL è invero vincolata dalle disposizioni di programmazione regionale, ma anche nei suoi confronti si impone, entro i limiti suddetti, la tutela dell'affidamento dell'operatore, il quale deve poter orientare le proprie scelte imprenditoriali sulla base di un dato certo e tendenzialmente stabile riguardo al volume delle prestazioni erogabili in regime di accreditamento e delle remunerazioni ottenibili con risorse pubbliche
Consiglio di Stato sezione III sentenza 16 marzo 2015, n. 1358 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8935 del 2014, proposto da: La. Sas ed altri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 16 marzo 2015, n. 1360. In tema di pubblico impiego e di irrogazioni di sanzioni disciplinari a carico di dipendenti pubblici, il termine di 90 giorni di cui all'art. 120, comma 1°, del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, decorrente dall'ultimo atto e trascorso il quale, senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto, il procedimento disciplinare si estingue, decorre dall'adozione degli atti del procedimento sanzionatorio e non al momento della notifica, la quale attiene alla fase dell'efficacia e non a quella del perfezionamento del provvedimento amministrativo. Infatti, se è vero che il termine di cui sopra ha il fine di evitare che il dipendente resti sottoposto ad un procedimento disciplinare pendente per un tempo indeterminato per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, è altresì vero che proprio l'adozione del provvedimento sanzionatorio costituisce concreto esercizio del relativo potere mediante la definizione del procedimento
Consiglio di Stato sezione III sentenza 16 marzo 2015, n. 1360 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9912 del 2009, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. An.Ga. e Pi.Re., con domicilio eletto...