Articolo

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 12 marzo 2015, n. 1321. Il T.A.R. è carente di giurisdizione in tema di valutazione del DURC, atteso che gli eventuali errori contenuti in detto documento, involgendo posizioni di diritto soggettivo afferenti al sottostante rapporto contributivo, potranno essere corretti dal giudice ordinario, o all'esito di proposizione di querela di falso, o a seguito di ordinaria controversia in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria. Infatti, ciò che forma oggetto di valutazione ai fini del rilascio del certificato è la regolarità dei versamenti, ed in questo ambito ciò che viene in rilievo non è certo un rapporto pubblicistico, bensì un rapporto obbligatorio previdenziale di natura privatistica. In altri termini, il rapporto sostanziale di cui il DURC è mera attestazione si consuma interamente in ambito privatistico, senza che su di esso vengano ad incidere direttamente o indirettamente poteri pubblicistici, per cui il sindacato sullo stesso esula dall'ambito della giurisdizione, ancorché esclusiva, di cui è titolare il giudice amministrativo in materia di appalti

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 12 marzo 2015, n. 1321 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello n. 7756 del 2014, proposto da D. s.p.a. ed Ec. s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 11 marzo 2015, n.1236. E’ sollevata la seguente questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 del TFUE (ex art. 234 del TCE), in relazione all’interpretazione della normativa comunitaria: se l’art. 45 della direttiva 18/2004, letto anche alla luce del principio di ragionevolezza, nonché gli artt. 49, 56 del TFUE, ostino ad una normativa nazionale che, nell’ambito di una procedura d’appalto sopra soglia, consenta la richiesta d’ufficio della certificazione formata dagli istituti previdenziali (DURC) ed obblighi la stazione appaltante a considerare ostativa una certificazione dalla quale si evince una violazione contributiva pregressa ed in particolare sussistente al momento della partecipazione, tuttavia non conosciuta dall’operatore economico – il quale ha partecipato in forza di un DURC positivo in corso di validità – e comunque non più sussistente al momento dell’aggiudicazione o della verifica d’ufficio

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE IV ORDINANZA 11 marzo 2015, n.1236 ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 5271 del 2014, proposto da: C.I.C.L.A.T. Soc Coop., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Saverio Sticchi Damiani in Roma, Bocca di Leone N.78; contro Consip Spa, in...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 26 febbraio 2015, n. 981. In tema di status del pubblico dipendente e quindi di lavoro subordinato pubblico, il prestatore abbia diritto a ricevere le contestazioni del datore entro un determinato termine perentorio: così, sono annullabili gli atti-provvedimenti emessi dalla P.A. oltre tale limite temporale, generando però effetti giuridici ratione temporis

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 26 febbraio 2015, n. 981 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5572 del 2014, proposto dall’Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 13 marzo 2015, n. 1335. I termini fissati dall'art. 73 c.p.a. per il deposito di memorie difensive e documenti hanno carattere perentorio, in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice, con la conseguenza che la loro violazione conduce alla inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent

Consiglio di Stato sezione III sentenza 13 marzo 2015, n. 1335 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1507 del 2011, proposto da: MA.GI., rappresentato e difeso dall’avv.to Ra.Pr. ed elettivamente domiciliato presso lo studio...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 13 marzo 2015, n. 1330. Il termine per la contestazione dell'infrazione decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'Amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari per l'individuazione in fatto degli estremi di responsabilità amministrativa

Consiglio di Stato sezione III sentenza 13 marzo 2015, n. 1330 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8595 del 2014, proposto dal Gr. s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Ma.Mo.Do.Si., con domicilio eletto presso...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 12 marzo 2015, n. 1324. Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia sull'impugnativa dell'ordinanza, adottata dal giudice civile, nell'ambito di un procedimento di esecuzione immobiliare, che ha confermato la valutazione operata dal consulente tecnico d'ufficio sull'immobile oggetto di pignoramento, fissandone la vendita

Consiglio di Stato, sezione IV sentenza 12 marzo 2015, n. 1324 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello n. 4807 del 2014, proposto da Za.Mu., rappresentato e difeso dall’avv. Al.Av., ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma,...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 16 marzo 2015, n. 1358. La ASL è invero vincolata dalle disposizioni di programmazione regionale, ma anche nei suoi confronti si impone, entro i limiti suddetti, la tutela dell'affidamento dell'operatore, il quale deve poter orientare le proprie scelte imprenditoriali sulla base di un dato certo e tendenzialmente stabile riguardo al volume delle prestazioni erogabili in regime di accreditamento e delle remunerazioni ottenibili con risorse pubbliche

Consiglio di Stato sezione III sentenza 16 marzo 2015, n. 1358 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8935 del 2014, proposto da: La. Sas ed altri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,...