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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 7 aprile 2015, n. 1772. Il titolo per l’azione d’ottemperanza dinanzi al Giudice amministrativo è costituito dal giudicato e non dalla sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva. Pertanto, è il giudicato che deve essere notificato nel rispetto del termine dilatorio di legge

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 7 aprile 2015, n. 1772 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4389 del 2014, proposto da: Citta’ di Vico Equense, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 31 marzo 2015, n. 1670. La distanza minima fissata dall’art. 9, D.M. n. 1444 del 1968 di dieci metri dalle pareti finestrate è volta alla salvaguardia delle imprescindibili esigenze igienico-sanitarie, al fine di evitare malsane intercapedini tra edifici tali da compromettere i profili di salubrità degli stessi, quanto ad areazione luminosità ed altro. La norma, in ragione delle prevalenti esigenze di interesse pubblico testè indicate, ha, dunque, carattere cogente e tassativo, prevalendo anche sulle disposizioni regolamentari degli enti locali che dispongano in maniera riduttiva. L’applicabilità della normativa predetta, tuttavia, è subordinata alla indispensabile condizione della esistenza di due pareti che si contrappongono di cui almeno una è finestrata, tale che in mancanza la stessa non può trovare applicazione (come nella fattispecie concreta)

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 31 marzo 2015, n. 1670 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8366 del 2014, proposto da: Do.Ro., Ma.Fo., rappresentati e difesi dagli avv. Ro.Me., Na.Pa., con domicilio eletto...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 31 marzo 2015, n. 1672. Il giudizio instaurato ex art. 117 c.p.a. tende, in linea generale, a stigmatizzare l’inerzia della Pubblica Amministrazione che non provvede in ordine ad una istanza presentata da un soggetto qualificato, in quanto titolare di uno specifico e rilevante interesse, laddove l’Amministrazione è invece tenuta a corrispondere a quanto richiestole anche al solo scopo di esplicitare l’erronea valutazione dei presupposti da parte dell’interessato, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione. Qualora, tuttavia, in alcune fattispecie, in via di deroga alle regulae iuris testé ricordate, la pretesa azionata si protenda al di là del normale ambito di operatività del giudizio di che trattasi, nel senso che l’accertamento della illegittimità del silenzio ricomprende anche l’accertamento dell’obbligo di porre in essere da parte dell’Amministrazione un’attività procedimentale da configurarsi come conseguenza logica e cronologica del comportamento omissivo in sé posto in essere, il giudizio sul silenzio si innesta su un sottostante rapporto di azioni e relazioni tra il privato e l’Amministrazione, che risulta sino ad allora essere stato definito nei suoi aspetti costitutivi e in riferimento a tale assetto di interessi l’istanza rimasta ingiustificatamente inevasa finisce col tipizzare quale sia l’attività che l’Amministrazione deve porre in essere al fine di far cessare un comportamento illegittimamente omissivo

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 31 marzo 2015, n. 1672 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8592 del 2014, proposto da: Comune di Domus de Maria, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 31 marzo 2015, n. 1706. La decisione del giudice di primo grado sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisce espressione di un ampio potere discrezionale, come tale insindacabile in sede di appello. Restano salve le ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa, di manifesta irrazionalità della statuizione, ovvero di riferimento della stessa al pagamento di somme palesemente inadeguate

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 31 marzo 2015, n. 1706 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9433 del 2014, proposto da: Agenzia delle Entrate; Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Sassari; in...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 30 marzo 2015, n. 1650. In capo alla P.A. vige l’obbligo di reprimere, in qualsiasi momento, l’esecuzione di opere abusive, eseguite senza titolo, che hanno carattere di illecito permanente, corrispondendo alle stesse, sul piano urbanistico-edilizio, un’esigenza di rimessa in pristino, da far valere nei confronti del proprietario, fatte salve le eventuali azioni di rivalsa nei confronti degli esecutori materiali delle opere abusive, sulla base dei rapporti interni intercorsi. Inoltre, sia l’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime, sia le sanzioni pecuniarie, previste in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, possono lasciare indenne il proprietario, che sia rimasto estraneo all’esecuzione delle opere prive di titolo abilitativo e che non abbia la disponibilità delle stesse, ferma restando, tuttavia, una presunzione di corresponsabilità a carico del medesimo. Il proprietario, infatti, nel rispetto dei doveri di diligente amministrazione, correttezza e vigilanza nella gestione dei beni immobiliari, di cui abbia la titolarità, è tenuto ad adoperarsi, con i mezzi previsti dall’ordinamento, per impedire la realizzazione di abusi edilizi, o per agevolarne la rimozione, soprattutto dopo essere stato preavvertito, dell’avvio del procedimento sanzionatorio

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 30 marzo 2015, n. 1650 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 10249 del 2014, proposto dai signori Fr.Ca. ed altri,...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 2 marzo 2015, n. 986. In tema di pubblici appalti, l'aggiudicazione disposta in favore di un costituendo o costituito raggruppamento temporaneo di imprese si intende effettuata in favore della composizione del medesimo raggruppamento, così come risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, in virtù del principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare. A tale principio, finalizzato non solo a consentire all'amministrazione appaltante la verifica dei requisiti di idoneità morale, tecnico – organizzativa ed economica, nonché della legittimazione delle imprese che hanno partecipato alla gara, ma anche a presidiare la complessiva serietà delle imprese partecipanti e la migliore affidabilità del contraente, si sottraggono le sole ipotesi eccezionali di fallimento del mandante, del mandatario e, se si tratta di imprenditore, di morte, interdizione o inabilitazione (oltre a quelle previste dalla normativa antimafia), che tuttavia riguardano situazioni indipendenti dalla volontà del soggetto partecipante alla gara e che trovano giustificazione nell'interesse della stazione appaltante alla continuazione della gara o dell'appalto affidato

Consiglio di Stato sezione V sentenza 2 marzo 2015, n. 986 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1374 del 2014, proposto dalla SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE FE., in proprio e quale...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 27 marzo 2015, n. 1614. Nel sistema di giustizia amministrativa il giudizio di primo grado non è un passaggio obbligato che il soggetto è costretto suo malgrado a percorrere pur di giungere dinanzi al giudice d'appello ed ottenere da questi la decisione finale sulla fondatezza della pretesa, ma una fase essenziale del processo amministrativo, nel corso della quale il giudice adito confronta le opposte tesi e dichiara quale va ritenuta fondata

Consiglio di Stato sezione V sentenza 27 marzo 2015, n. 1614 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7923 del 2014, proposto da: Ro.Va., rappresentato e difeso dall’avvocato An.Br., con domicilio eletto presso il suo...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 27 marzo 2015, n. 1615. Nei concorsi per titoli ed esami, ivi compresi quelli indetti dagli enti locali, l'incidenza dei titoli sul punteggio complessivo finale è quella fissata dall'art. 8 comma 2, del D.P.R. n. 487 del 1994, norma che ha stabilito, come si è detto, che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente

Consiglio di Stato sezione V sentenza 27 marzo 2015, n. 1615 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7922 del 2014, proposto dal dottor R.Va., rappresentato e difeso dall’avvocato An.Br., con domicilio eletto presso il...