Consiglio di Stato sezione V sentenza 18 giugno 2015, n. 3120 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5277 del 2014, proposto dal Comune di Cassina de’ Pecchi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato...
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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 18 giugno 2015, n. 3121. È legittima l’aggiudicazione dell’appalto per il servizio di prelievo e trasporto delle salme al deposito di osservazione ed all’obitorio comunale in base al criterio del prezzo più basso, e non a quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La sentenza ha precisato che tale servizio non ha “natura complessa”, e si esaurisce nel prelievo e nel trasporto, senza alcuna attività di carattere sanitario, che avrebbe potuto richiedere un diverso criterio per l’ aggiudicazione
Consiglio di Stato sezione V sentenza 18 giugno 2015, n. 3121 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2777 del 2014, proposto dalla s.r.l. Ta., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 29 maggio 2015, n. 2690. Il risarcimento dei danni per perdita di “chance”, richiede la prova che l’offerta della società illegittimamente esclusa avrebbe ottenuto la vittoria dell’aggiudicazione. La misura del risarcimento deve tenere conto della mancata esecuzione del contratto ed anche della perdita di un elemento del curriculum, utile per le successive gare
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 29 maggio 2015, n. 2690 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10254 del 2014, proposto da: Ha.Co. s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 15 giugno 2015, n. 2954. Non può essere escluso un concorrente da una gara d’appalto per la mancata sottoscrizione dell’offerta economica, nel caso in cui la firma con relativo timbro è stato apposta in calce al secondo foglio, recante unicamente l’indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale, ma non già nel primo, contenente il ribasso offerto, in cui risultano invece presenti le sole sigle riconoscibili dei membri della commissione giudicatrice. La sottoscrizione a chiusura del documento contenente l’offerta economica comporta l’assunzione della paternità della dichiarazione di volontà riferita all’offerta nel suo complesso
Consiglio di Stato sezione V sentenza 15 giugno 2015, n. 2954 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1167 del 2015, proposto dalla Te. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato En.An., con domicilio eletto presso lo...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 12 giugno 2015, n. 2900. È legittima l’ordinanza del Sindaco emanata ai sensi dell’art. 217 del Testo unico leggi sanitarie del 1934, che ha imposto al proprietario di una stalla collocata all’interno del centro abitato di dismetterla e di sgomberare gli animali che vi erano tenuti. La stalla era priva di concimaia e di allacciamento alla fognatura, e poiché gli allevamenti di animali sono considerati, dal d.m. 5 settembre 1994, lett. c), n. 1, “industria insalubre di prima classe”, l’amministrazione non aveva l’onere di dimostrare la presenza di esalazioni nocive ed il pregiudizio per la salute pubblica
Consiglio di Stato sezione III sentenza 12 giugno 2015, n. 2900 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6791 del 2014, proposto da: Ar.Ro., in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 17 giugno 2015, n. 3077. Il trasferimento per incompatibilità ambientale degli agenti di polizia non rientra nell’ambito dei cosiddetti trasferimenti di autorità del personale militare, sottratti alla disciplina della legge n. 241 del 1990, ed è quindi soggetto agli obblighi imposti dalla normativa sul procedimento amministrativo, tra cui l’obbligo di motivazione di cui all’art. 3, comma 1, della medesima legge.
Consiglio di Stato sezione III sentenza 17 giugno 2015, n. 3077 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 856 del 2011, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. La.Al., con domicilio eletto presso lo studio...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 3 giugno 2015, n. 2715. In tema di dichiarazione ex art. 38 d.lgs. n. 163/2006, una giurisprudenza ormai consolidata ha assimilato, per le imprese operanti nell’ambito dell’igiene ambientale, la figura del responsabile tecnico di settore a quella del direttore tecnico delle imprese di lavori pubblici. A norma dell’art. 10, comma 4, del d.m. 28 aprile 1998, la prima figura è sostanzialmente analoga alla seconda, in quanto investita, con riguardo al complesso dei servizi da affidare, dei medesimi adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per l’esecuzione di lavori di cui all’art. 26 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34
Consiglio di Stato sezione V sentenza 3 giugno 2015, n. 2715 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 521 del 2015, proposto dalla s.p.a. De., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 18 giugno 2015, n. 3118. Se è vero infatti che la tutela dell’ambiente, lungi dal costituisce un autonomo settore di intervento dei pubblici poteri, assume il ruolo unificante e finalizzante di distinte tutele giuridiche predisposte a favore di diversi beni della vita che nell’ambiente si collocano (assumendo un carattere per così dire ‘trasversale’ rispetto alle ordinarie materie e competenze amministrative) e considerato che l’ambiente, inoltre, è un bene pubblico non suscettibile di appropriazione individuale, indivisibile, non attribuibile, unitario, multiforme (così che è problematica la sua tutela a fronte di un sistema giudiziario che non conosce, se non quale eccezione, l’azione popolare, fatte salve le ipotesi di legittimazione di aggregazioni di individui che si facciano portatori occasionali di interessi esistenti allo stato diffuso), deve pur tuttavia ammettersi, in attuazione dei generali principi costituzionali di cui agli articoli 24 e 113, che il singolo soggetto possa agire in sede giurisdizionale contro un provvedimento amministrativo esplicante effetti sull’ambiente in cui vive, individuando precisamente il bene della vita che dall’iniziativa dei pubblici poteri potrebbe essere pregiudicato (il paesaggio, l’acqua, l’aria, il suolo, il proprio terreno) e dimostrando che non si tratta di un bene che pervenga identicamente ed indivisibilmente ad una pluralità più o meno vasta di soggetti, nessuno dei quali ne ha però la totale ed esclusiva disponibilità (la quale costituisce invece il connotato essenziale dell’interesse legittimo), ma che rispetto ad esso egli si trova in posizione differenziata tale da legittimarlo ad agire uti singulus a sua difesa
Consiglio di Stato sezione V sentenza 18 giugno 2015, n. 3118 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7316 del 2005, proposto dalla signora Wa.Ir., rappresentato e difeso dall’avv. Ur.Ba., con domicilio eletto presso la...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 15 giugno 2015, n. 2937. In tema di appalti pubblici, è infondata la doglianza sollevata relativamente all’asserita irregolarità della gara a causa della mancata esclusione della partecpante la cui offerta era incompleta e mancante della domanda e delle allegate dichiarazioni di cui all’art. 106 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, laddove l’argomentazione non risulti sostenuta dagli elementi di fatto risultanti dal fascicolo di causa. Peraltro, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., neppure meritano accoglimento le doglianze circa la scorretta conservazione degli atti di gara, trattandosi di circostanza rilevante solo se la necessaria segretezza non risulti in concreto adeguatamente tutelata, essendo emerse manomissioni o alterazioni dei plichi.
Consiglio di Stato sezione V sentenza 15 giugno 2015, n. 2937 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello numero di registro generale 5586 del 2012, proposto da: Te. s.r.l. in persona del legale rappresentante in proprio e...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 16 giugno 2015, n. 2975. E’ legittima la determinazione assunta dall’Amministrazione, nell’ambito dell’ampia incontestabile discrezionalità che connota le relative valutazioni in ordine alla sanzione disciplinare da infliggere, di irrogare una sanzione della perdita del grado per rimozione al militare dell’Arma dei Carabinieri che abbia fatto uso di sostanze stupefacenti, a nulla rilevando il dedotto carattere occasionale di tale uso, ovvero le particolari circostanze in cui si sarebbe trovato. La condotta rimproverata è del tutto inammissibile, perché, alla luce dei compiti istituzionali dell’Arma e per la contiguità con soggetti operanti nell’illegalità che l’assunzione di stupefacenti inevitabilmente comporta, pregiudica la relazione fiduciaria con l’Amministrazione di appartenenza, costituisce una violazione con gli obblighi assunti con il giuramento prestato e rende del tutto irrilevante qualunque considerazione circa l’esito negativo di altri accertamenti o l’assenza di sintomi di tossicodipendenza. Né, accertato il consumo di sostanze stupefacenti da parte del militare, può assumere utilità l’esito del processo penale instaurato riguardo agli stessi fatti che hanno portato al provvedimento sanzionatorio
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 16 giugno 2015, n. 2975 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3199 del 2013, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Gi.Ma., con domicilio eletto presso Fe.Pe. in...