Consiglio di Stato sezione III sentenza 27 luglio 2015, n. 3685 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4498 del 2015, proposto da: It. Cooperativa Sociale in proprio e quale Mandataria Capogruppo costituendo R.T.I. e...
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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 27 luglio 2015, n. 3669. L’art. 45 del d.lgs. n. 42/2004 attribuisce all’Amministrazione la funzione di creare le condizioni affinché il valore culturale possa compiutamente esprimersi, senza altra delimitazione spaziale e oggettiva che non quella attinente alla sua causa tipica, che è di “prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro”, secondo criteri di congruenza, ragionevolezza e proporzionalità. Tali criteri sono tra loro strettamente connessi e si specificano nel conseguimento di un punto di equilibrio identificabile nella corretta funzionalità dell’esercizio del potere di vincolo: perciò il potere che si manifesta con l’atto amministrativo deve essere esercitato in modo che sia effettivamente congruo e rapportato allo scopo legale per cui è previsto. Scopo legale che, nel caso del vincolo indiretto, concerne la cosiddetta cornice ambientale di un bene culturale: ne deriva che il limite di legittimità in cui si iscrive l’esercizio di tale funzione deve essere ricercato nell’equilibrio che preservi, da un lato, la cura e l’integrità del bene culturale e, dall’altra, che ne consenta la fruizione e la valorizzazione dinamica
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 27 luglio 2015, n. 3669 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 656 del 2015, proposto da: Ministero per i beni e le attività culturali in presone del ministro...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 28 luglio 2015, n. 3695. Nelle controversie inerenti la contestazione degli oneri di urbanizzazione, solo qualora non vengano dedotte censure derivanti da atti generali autoritativi di determinazione degli oneri presupposti di quello impugnato, attengono a posizioni di diritto soggettivo azionabili innanzi al G.A. in sede di giurisdizione esclusiva nel termine di prescrizione
Consiglio di Stato sezione V sentenza 28 luglio 2015, n. 3695 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1623 del 2006, proposto dal s.r.l. Pr., rappresentato e difeso dagli avvocati Lu.Ma. e Br.Ba., con domicilio...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 28 luglio 2015, n. 3710. La mancanza delle indicazioni richieste dall’art. 3, comma 4, della L. n. 241 del 1990, concernenti il termine per l’impugnazione e l’Autorità cui ricorrere, non solo non è causa autonoma di illegittimità, rappresentando soltanto una mera irregolarità, ma non giustifica, di per sé, neppure l’automatica concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile. Ed infatti, tale riconoscimento può trovare applicazione solo qualora nel singolo caso sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell’atto, dovuta ad una situazione normativa obiettivamente ambigua o confusa, ad uno stato di obiettiva incertezza per le oggettive difficoltà di interpretazione di una norma, alla particolare complessità della fattispecie, a contrasti giurisprudenziali od al comportamento dell’Amministrazione idoneo, perché equivoco, ad ingenerare convincimenti non esatti, poiché, opinando diversamente, tale inadempimento formale si risolverebbe in un’assoluzione indiscriminata dal termine di decadenza, con gravi riflessi sulla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico
Consiglio di Stato sezione V sentenza 28 luglio 2015, n. 3710 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2469 del 2006, proposto dal sig. Ro.Ro., rappresentato e difeso dall’avv. An.Pe., con domicilio eletto presso lo...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 28 luglio 2015, n. 3718. L’escussione della cauzione provvisoria è statuizione amministrativa rappresentante una conseguenza sanzionatoria del tutto automatica del provvedimento di esclusione, come tale non suscettibile di alcuna valutazione discrezionale con riguardo ai singoli casi concreti
Consiglio di Stato sezione V sentenza 28 luglio 2015, n. 3718 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 3800 del 2015, proposto dalla Vi. s.r.l., rappresentata e...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 28 luglio 2015, n. 3712. In ordine alle concessioni di servizi trova applicazione la statuizione dell’art. 1, comma 67, della L. n. 266 del 2005, secondo cui il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità alla gara e per il suo carattere di entrata tributaria, attua il principio dell’autofinanziamento, che si realizza grazie al versamento di contributi da parte dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza della stessa Autorità. L’assolvimento del suddetto onere tributario, costituisce condizione di ammissibilità dell’offerta, la cui inosservanza anche parziale od intempestiva determina l’esclusione dalla gara ricavabile direttamente dalla legge e, come tale, operante indipendentemente da previsioni esplicite della lex specialis di gara, secondo i principi consolidati riguardanti l’eterointegrazione del bando tramite norme imperative di legge auto esecutive, benché non contemplate nel bando
Consiglio di Stato sezione V sentenza 28 luglio 2015, n. 3712 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6677 del 2012, proposto da: Ic. Sas di Or., rappresentato e difeso dagli avv. Gi.St., Co.Fe., con...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 3 agosto 2015, n. 3791. In merito al ricorso esperito ai fini dell’annullamento del provvedimento di revoca della patente di guida, a causa della perdita dei requisiti morali di cui all’art. 120 del CdS, in relazione alla condanna definitiva per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, si rileva che la misura della revoca della patente opera su un piano strettamente amministrativo e con riguardo al possesso dei requisiti soggettivi cui resta condizionato il rilascio del titolo autorizzatorio. Esula, quindi, dal provvedimento in questione, che trova la sua ratio nell’individuazione di un perimetro di affidabilità morale del soggetto cui è rilasciata la patente di guida, ogni funzione punitiva, retributiva o dissuasiva dalla commissione dell’illecito penale. E’ questa la ragione per la quale la relativa norma fa parte del codice della strada
Consiglio di Stato sezione III sentenza 3 agosto 2015, n. 3791 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1933 del 2015, proposto da Ri.Na., rappresentato e difeso dall’avv. Fa.Va., con domicilio eletto presso il Consiglio...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 3 agosto 2015, n. 3808. La natura irregolare del rapporto di lavoro dello straniero, non impedisce di applicare allo stesso, in via analogica, alcuni istituti del lavoro regolare, come le ferie, o giustificare l’uscita dall’Italia dello straniero irregolare, in presenza di un serio motivo. Ai fini del conseguimento della regolarizzazione, attribuendosi rilevanza al requisito della “presenza ininterrotta” in Italia, la ratio di salvaguardia dell’istituto della regolarizzazione da possibili abusi non sussiste, trattandosi per di più di assicurare allo straniero in attesa di regolarizzazione (procedimento che, nella prassi, dura molti mesi) la tutela di diritti riconosciuti a tutti i soggetti dell’ordinamento
Consiglio di Stato sezione III sentenza 3 agosto 2015, n. 3808 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 620 del 2015, proposto da: Fr.Fa., Re.Da., rappresentati e difesi dall’avv. Mo.Ru., con domicilio eletto presso Pl....
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 3 agosto 2015, n. 3819. Ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 13/2006, l’affitto di azienda, alla stessa stregua della relativa cessione, mette l’affittuario/cessionario, per ciò stesso, in condizione di potersi giovare dei requisiti e referenze inerenti al compendio aziendale acquisito. Una volta accertata l’efficacia giuridica del negozio di trasferimento della titolarità o del godimento dell’azienda, l’unica “verifica in concreto” all’uopo occorrente (e possibile), da parte della stazione appaltante, è quella dell’inerenza del requisito in questione al compendio aziendale oggetto della cessione o dell’affitto. Non può invece ritenersi che l’Amministrazione potrebbe verificare – sulla base di ulteriori parametri, non precisati da una disposizione normativa primaria o secondaria, né tanto meno dal bando di gara – se il subentrante, in concreto, “possa effettivamente disporre dei requisiti ad esso trasferiti”. Nei confronti del cessionario/affittuario di azienda, non possono quindi pretendersi altri requisiti se non quelli già esigibili secondo legge nei riguardi del suo dante causa e degli altri concorrenti, ossia quelli previsti dalla disciplina legale e dalla lex specialis. E proprio questo è il contenuto essenziale dell’art. 51 cit., che, appunto, richiede soltanto l’accertamento “sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 62”
Consiglio di Stato sezione III sentenza 3 agosto 2015, n. 3819 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 850 del 2015, proposto dalla s.p.a. Cr., in proprio e quale capogruppo della ATI costituenda con s.r.l....
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 3 agosto 2015, n. 3823. Sussiste la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell’art. 143 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1755, quando i provvedimenti amministrativi impugnati incidano direttamente sul regime delle acque pubbliche nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione e l’esercizio delle opere idrauliche o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio e alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificarne la localizzazione o a influire nella loro realizzazione, mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti
Consiglio di Stato sezione V sentenza 3 agosto 2015, n. 3823 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 5278 del 2015, proposto da Al.Au., rappresentato e difeso...