Consiglio di Stato sezione III sentenza 28 settembre 2015, n. 4534 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9870 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Farmacia di via (…) Dott.ssa Ma., Farmacia Dr....
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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 23 settembre 2015, n. 4441. In tema di gare d’appalto le uniche fonti della procedura di gara sono costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati e i chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle, né integrarle, né rappresentarne un’inammissibile interpretazione autentica; esse fonti devono essere interpretate e applicate per quello che oggettivamente prescrivono, senza che possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi della stazione appaltante
Consiglio di Stato sezione V sentenza 23 settembre 2015, n. 4441 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 169 del 2013, proposto dalla Ec. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 23 settembre 2015, n. 4443. Il termine per impugnare i provvedimenti adottati nelle procedure di affidamento di contratti pubblici decorre, in base alla regola generale prevista dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., dalla notificazione, comunicazione, o piena conoscenza dell’atto, e ciò anche in mancanza delle particolari forme di comunicazione di detti provvedimenti ai sensi dell’art. 79 cod. contratti pubblici, perché tale circostanza non impedisce che la conoscenza degli stessi, cui comunque l’art. 120 del codice del processo fa riferimento testuale, sia acquisita con altre forme
Consiglio di Stato sezione V sentenza 23 settembre 2015, n. 4443 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2452 del 2015, proposto dalla Ke. s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Ro.Gu. ed altri, con domicilio...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 18 settembre 2015, n. 4353. E’ legittimata soltanto la società, e non il singolo socio, a richiedere i danni che sono stati arrecati alla società. Il danno sofferto dal socio per il fatto illecito di un terzo che ha leso il patrimonio societario è un danno indiretto e mediato, ed il socio non ha quindi azione diretta nei confronti del terzo autore dell’illecito
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 18 settembre 2015, n. 4353 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5142 del 2013, proposto da: Ch.Mi., rappresentata e difesa dall’avvocato En.Fi., con domicilio eletto presso lo studio...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 18 settembre 2015, n. 4357. È illegittima l’ordinanza del Comune che ha ordinato di rimuovere un container prefabbricato ed una casetta di legno che non erano “ancorati” al suolo, potevano essere spostati in aree diverse ed avevano lo scopo di svolgere attività di informazioni durante manifestazioni ed assemblee. La sentenza ha motivato che questi prefabbricati potevano essere spostati, erano quindi manufatti precari e non avevano alcun impatto urbanistico
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 18 settembre 2015, n. 4357 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7123 del 2014, proposto da: Ma.Fo. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Do.Fr. e Mi.D’A., con...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 18 settembre 2015, n. 4363. L’apposizione di un codice identificativo alfanumerico sulle buste e sui moduli non comporta violazione dell’anonimato. La sentenza, richiamando un precedente della stessa Sezione, ha precisato che, dato il sistema di correzione, tali indicazioni non sono idonee, in astratto ed in concreto, a violare l’anonimato e ad influire sulle valutazioni delle prove
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 18 settembre 2015, n. 4363 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 Cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 7057 del 2015, proposto da: Al.Fr. ed altri, rappresentati...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 21 settembre 2015, n. 4395. In merito al processo tributario che coinvolge l’ente locale, è infondata l’eccezione con la quale si deduca l’inammissibilità dell’appello sollevata sul presupposto che la decisione di agire o resistere in giudizio, con la scelta del professionista cui affidare il patrocinio, sarebbe di pertinenza dell’apparato burocratico e non invece degli organi di governo dell’ente. Invero, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, salva diversa previsione dello statuto comunale o dei regolamenti a cui il medesimo faccia espresso rinvio, è previsto che la rappresentanza legale dell’ente compete al Sindaco, il quale non necessita di preventiva autorizzazione ad agire o a resistere in giudizio
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 21 settembre 2015, n. 4395 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1949 del 2015, proposto da: Comune di Serra San Bruno, rappresentato e difeso dall’avv. Do.Co., ed elettivamente...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 21 settembre 2015, n. 4410. L’affidamento del privato a poter conservare l’opera realizzata sulla base di un titolo edilizio successivamente annullato non è tutelato in via generale ma è rimesso alla discrezionalità del legislatore, al quale compete emanare norme speciali di tutela come la potenziale commutabilità della sanzione demolitoria in quella pecuniaria. L’annullamento giurisdizionale del permesso o della concessione di costruire provoca la qualificazione di abusività delle opere edilizie realizzate in base ad esso, per cui il Comune, stante l’efficacia conformativa, oltre che costitutiva e ripristinatoria, della sentenza del giudice amministrativo, è obbligato a dare esecuzione al giudicato, adottando i provvedimenti che ne conseguono. Tali provvedimenti non devono avere ad oggetto necessariamente la demolizione delle opere realizzate prevendendo, l’art. 38 T.U., una gamma articolata di possibili soluzioni, della valutazione delle quali l’atto conclusivo del nuovo procedimento dovrà ovviamente dare conto
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 21 settembre 2015, n. 4410 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1238 del 2015, proposto da: Societa’ Im. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 21 settembre 2015, n. 4407. In materia espropriativa, in mancanza di un decreto d’esproprio, la domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo conseguente a dichiarazione di pubblica utilità, costituisce comportamento mediatamente riconducibile all’esercizio di un potere, come tale pacificamente rientrante, insieme alla connessa domanda risarcitoria, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 21 settembre 2015, n. 4407 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5269 del 2014, proposto da: Al.Qu., rappresentato e difeso dagli avv.ti Fi.De., Lu.Lo., con domicilio eletto presso...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 21 settembre 2015, n. 4403. In materia espropriativa, l’ordine giudiziale di restituzione non ha inciso sulla struttura dell’istituto che presuppone l’assodata lesione del diritto di proprietà altrui; la restituzione, infatti, è la conseguenza dell’accertamento del possesso del bene e non implica effetti costitutivi; il giudice che la dispone non modifica la situazione giuridica precedente l’abusiva detenzione del bene ma semplicemente la accerta; il suo ordine, pertanto, non è idoneo a paralizzare un atto di autorità che, consapevolmente, viola il diritto di proprietà senza contestarne la titolarità secondo uno schema reso possibile dall’art. 42, comma 3° Cost.
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 21 settembre 2015, n. 4403 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4539 del 2014, proposto da: Ta.Vi., rappresentato e difeso dall’avv. De.Fe., con domicilio eletto presso De.Fe. in...