Consiglio di Stato sezione IV sentenza 30 novembre 2015, n. 5409 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8917 del 2014, proposto da: Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., Comando Generale...
Categoria: Consiglio di Stato
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 30 novembre 2015, n. 5408. Nel processo amministrativo è pienamente legittima la concessione da parte del giudice, anche d’ufficio, del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile allorché sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell’atto, dovuta ad una situazione normativa obiettivamente ambigua o confusa, ad uno stato di obiettiva incertezza per le oggettive difficoltà di interpretazione di una norma, alla particolare complessità della fattispecie concreta, a contrasti giurisprudenziali o al comportamento dell’amministrazione idoneo, perché equivoco, ad ingenerare convincimenti non esatti
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 30 novembre 2015, n. 5408 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4084 del 2014, proposto da: Fe. S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Ma.Ri., An. Sc., con...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 19 novembre 2015, n. 5278. La nozione di vicinitas va diversamente apprezzata con riguardo alla circostanza per cui ad impugnare il permesso di costruire sia o meno il titolare di un immobile confinante, adiacente o prospiciente su quello oggetto dell’intervento assentito, o ad impugnare il permesso di costruire cui è correlata un’autorizzazione commerciale, sia un operatore economico. Invero, nel primo caso, ai fini della legittimazione a impugnare un titolo edilizio da parte del proprietario confinante (o di chi si trovi in una posizione analoga), è sufficiente la semplice vicinitas, ossia la dimostrazione di uno stabile collegamento materiale fra l’immobile del ricorrente e quello interessato dai lavori, escludendosi in linea di principio la necessità di dare dimostrazione di un pregiudizio specifico e ulteriore. Tale pregiudizio, infatti, deve ragionevolmente ritenersi sussistente in re ipsa in quanto consegue necessariamente dalla maggiore tropizzazzione, dalla minore qualità panoramica, ambientale, paesaggistica e dalla possibile diminuzione di valore dell’immobile. Diversamente, nel caso in cui ad impugnare il titolo edilizio non sia il proprietario confinante, il mero criterio della vicinitas riguardato in senso solo materiale non può di per sé radicare la legittimazione al ricorso prescindendo dal generale principio dell’interesse ad agire in relazione alla lesione concreta, attuale e immediata della posizione sostanziale dell’interessato, presupponendo altresì la detta legittimazione la specificazione, con riferimento alla situazione concreta e fattuale del come, del perché ed in quale misura il provvedimento impugnato si rifletta sulla propria posizione sostanziale, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere attuale
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 19 novembre 2015, n. 5278 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9277 del 2013, proposto da: Società Pe. a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 23 novembre 2015, n. 5303. Nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, rilevano, ai fini della configurabilità dell’esercizio di mansioni superiori e della loro rilevanza ai fini retributivi, quali presupposti imprescindibili, lo svolgimento di fatto, in modo continuativo e prevalente di funzioni rientranti nella qualifica superiore, il conferimento mediante atto formale delle mansioni stesse, l’esistenza di un posto che risulti vacante nel relativo organico
Consiglio di Stato sezione III sentenza 23 novembre 2015, n. 5303 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3195 del 2010, proposto da: Fr.Ri., rappresentato e difeso dall’avv. Le.Ra., con domicilio eletto presso Pa.An. in...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 20 novembre 2015, n. 5297. In tema di accesso agli atti della P.A., art. 6, primo comma, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, prevede che: “qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinteressati, l’amministrazione invita l’interessato a presentare richiesta d’accesso formale, di cui l’ufficio rilascia ricevuta”. La norma non ha contenuto propriamente innovativo in quanto si limita ad esplicitare il principio di leale collaborazione fra Amministrazione e cittadini, in base al quale questa non può frapporre ostacoli privi di significato sostanziale alle istanze degli associati. Sulla base del principio richiamato l’Amministrazione non può quindi limitarsi a prendere atto dell’irregolarità dell’istanza (nella specie, perché presentata dall’avvocato in difetto di procura espressa), restando conseguentemente inerte, costituendo invece suo obbligo rappresentare i motivi che ostavano all’accoglimento della richiesta, in modo da indirizzarla nei termini ritenuti corretti
Consiglio di Stato sezione V sentenza 20 novembre 2015, n. 5297 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello numero di registro generale 3521 del 2015, proposto da: Comune di Monteroni di Lecce in persona del Sindaco in...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 20 novembre 2015, n. 5299. Poiché non sussiste incompatibilità tra le funzioni di presidente della commissione di gara e quella di responsabile del procedimento, analogamente si deve ritenere che non possa sussistere incompatibilità di un dirigente dell’ente locale che abbia svolto le funzioni di presidente del seggio e di responsabile del procedimento, al quale sia stato anche attribuito il compito di approvare gli atti della commissione di gara (Consiglio di Stato, sez. V, 27 aprile 2012, n. 2445). Tra i poteri dell’Organo che procede all’approvazione degli atti di gara rientrano anche quelli di verifica della sussistenza di tutti i presupposti di legge sottostanti e quindi anche quello di accertare la sussistenza del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lettera f), del d. lgs. n. 163 del 2006
Consiglio di Stato sezione V sentenza 20 novembre 2015, n. 5299 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7974 del 2012, proposto da: La. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 20 novembre 2015, n. 5300. L’istituto dell’onere reale sulle aree inquinate, introdotto per la prima volta nell’ordinamento dal d. lgs. n. 22/97 e regolato dal d.m. n. 471/99, è stato reiterato dall’articolo 253 (oneri reali e privilegi speciali) del d.lgs. n. 152/2006. Il d.lgs. n. 152/2006 apporta significative e opportune modifiche a quanto previsto dall’art. 17 del d.lgs. n. 22/97 e dal d.m. n. 471/99 che meglio garantiscono il proprietario (in particolare, l’art. 244, comma 3, in base al quale l’ordinanza con la quale la Provincia diffida il responsabile dell’inquinamento a provvedere al fine di mettere in atto gli interventi previsti dalla normativa sulle bonifiche, “è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 253”). Né il d.lgs. n. 152/2006, né la previgente normativa dettata dal d. lgs. n. 22/1997, definiscono con precisione le caratteristiche dell’onere reale o gli obblighi che ne derivano. Tale istituto, inoltre, non solo non risulta disciplinato dal codice civile, ma non ha ancora trovato una sistemazione definitiva in dottrina. La caratteristica dell’onere reale è, comunque, l’ambulatorietà passiva che accomuna l’istituto alla obligatio propter rem per il fatto che segue l’immobile, per cui chiunque subentri nel diritto reale subentra anche negli obblighi connessi all’onere reale indipendentemente dal fatto che ne abbia avuto effettiva conoscenza (a tal fine è prevista la trascrizione dell’onere nei Registri immobiliari e l’annotazione sul certificato di destinazione urbanistica).Gli obblighi scaturenti dalla costituzione dell’onere reale sono particolarmente gravosi per il proprietario dell’area che potrebbe subire anche l’esproprio dell’area inquinata. Ne consegue che l’intera disciplina non può che essere di stretta interpretazione e non può prescindere dalla rigida osservanza del procedimento dettato dal legislatore. Ciò implica, da un lato, che vi sia certezza sullo stato di inquinamento del sito e dall’altro che sia notificata al responsabile dell’inquinamento e al proprietario del sito interessato dall’inquinamento la diffida a provvedere ad effettuare le opere di disinquinamento e di messa in sicurezza. Intimamente connessa alla diffida è la situazione di “inerzia” del responsabile dell’inquinamento (o la sua mancata individuazione) e/o l’inerzia del proprietario incolpevole o di eventuali altri soggetti interessati
Consiglio di Stato sezione V sentenza 20 novembre 2015, n. 5300 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4748 del 2006, proposto dalla s.r.l. Be., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 13 novembre 2015, n. 5191. Corretto l’operato di una amministrazione locale che aveva posto una limitazione alla circolazione nell’ambito del centro storico per i veicoli le cui ruote superassero particolari limiti dimensionali
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE QUINTA sentenza 13 novembre 2015, n. 5191 Fatto e diritto 1. Con l’ordinanza del Sindaco di Firenze n. 2004/M/09189 del 27.12.2004 venivano introdotte disposizioni limitative dell’accesso dei veicoli denominati S.U.V. (sport utility vehicle) nella Zona cittadina a traffico limitato (Z.T.L.), con decorrenza dal 1°.1.2005. Veniva infatti disposto di non rinnovare alla...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 16 novembre 2015, n. 5205. L’interruzione del processo amministrativo soggiace alle norme del c.p.c., il processo interrotto deve riassumersi nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo e nei giudizi sulle controversie riguardanti provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati. L’interruzione del processo a causa del fallimento di una delle parti opera automaticamente mentre il termine di riassunzione per la parte non colpita dall’evento interruttivo deve ritenersi decorrente dal giorno in cui ha avuto conoscenza legale dell’evento. Ne consegue che la riassunzione effettuata oltre tale termine comporta l’estinzione del giudizio
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 16 novembre 2015, n. 5205 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 652 del 2014, proposto dall’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, in persona del legale...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 16 novembre 2015, n. 5202. E’ ricevibile l’istanza per il regolamento di competenza, proposta tempestivamente, entro il termine di decadenza di venti giorni di cui all’art. 31, comma 2 della legge n. 1034 del 1971, per cui, ove sia stata dichiarata erroneamente l’irricevibilità dell’istanza, in prime cure, ne discende l’ammissibilità della devoluzione in appello della questione di incompetenza territoriale, in quanto decisa con statuizione affetta da error in procedendo
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 16 novembre 2015, n. 5202 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8028 del 2011, proposto da: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona...