Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 23 novembre 2015, n. 5303

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE TERZA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3195 del 2010, proposto da:

Fr.Ri., rappresentato e difeso dall’avv. Le.Ra., con domicilio eletto presso Pa.An. in Roma, Via (…);

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (Ex Azienda Sanitaria Locale N. 1 di Paola);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO :SEZIONE II n. 01037/2009, resa tra le parti, concernente diniego riconoscimento mansioni superiori svolte – corresponsione differenze retributive

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 il Cons. Sergio Fina e uditi per le parti gli avvocati nessuno presente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Viene impugnata la sentenza n. 1037/2009 del Tar per la Calabria, sede di Catanzaro,con la quale si rigetta la domanda volta ad ottenere il riconoscimento formale delle mansioni superiori svolte e delle connesse differenze retributive per il preriodo 1.2. 1993 al 12.11.1996.

Sostiene la ricorrente che il Tar non avrebbe tenuto conto degli atti esistenti a fascicolo, comprovanti la sua assegnazione alla qualifica superiore di capo-sala, rispetto a quella giuridicamente ed economicamente rivestita di infermiera professionale.

Cita l’interessata tra i vari documenti:

– una comunicazione del Primario del Pronto Soccorso del presidio Ospedaliero dell’Ospedale di Paola, nella quale si afferma che la dipendente rivestirà le mansioni superiori di Capo-Sala presso il locale Pronto Soccorso;.

– una turnazione settimanale, riguardante il personale paramedico nella quale la ricorrente è sempre menzionata come capo-sala;

– un varbale d’intesa tra la Direzione Sanitaria e le OO.SS. del Presidio Ospedaliero del 6.6.1994 in cui si chiede al Coordinatore Sanitario la revoca delle funzioni di capo- sala;

– una comunicazione datata 29.6. 1995 in cui il Primario disponeva il rientro dalle ferie della capo-sala Ri.Fr.

Dal che si evincerebbe in modo inequivocabile, secondo l’appellante, l’attribuzione in modo stabile alla medesima delle mansioni superiori.

Erroneamente poi il Tar avrebbe affermato l’insussistenza presso il citato Pronto Soccorso di posti vacanti di capo- sala,in quanto l’Azienda Sanitaria nella nota 9.2.2009 dichiarava risultante nella P.O. definitiva l’esistenza di un posto di “collaboratore professionale sanitario esperto”che corrisponde alla vecchia figura di capo-sala.

Si osserva al riguardo che ai fini della configurabilità dell’esercizio di mansioni superiori e della loro rilevanza ai fini retributivi, costituiscono presupposti imprescindibili: lo svolgimento di fatto, in modo continuativo e prevalente di funzioni rientranti nella qualifica superiore, il conferimento mediante atto formale delle mansioni stesse, l’esistenza di un posto che risulti vacante nel relativo organico.

Ora, a prescindere dalla valenza probatoria della documentazione prodotta dalla ricorrente circa l’effettivo svolgimento delle mansioni superiori, appare evidente l’insussisteza delle ulteriori condizioni e cioè:un atto formale di conferimento dell’incarico e il posto vacante in organico.

Quanto al primo aspetto, sia dagli accertamenti istruttori sia dalla documentazione versata in atti, non è emerso alcun provvedimento formale di assegnazione della ricorrente alle superiori mansioni.

Quanto al secondo punto si rileva dall’istruttoria che all’epoca dei fatti non risultavano in organico posti vacanti con funzioni di capo-sala.

Consegue a quanto detto l’infondatezza dell’appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

respinge l ‘appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata .

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo – Presidente

Carlo Deodato – Consigliere

Bruno Rosario Polito – Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere

Sergio Fina – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 23 novembre 2015.

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