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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 25 gennaio 2016, n. 246. Nel processo amministrativo, ex artt. 85 c.p.c. e 39 c.p.a., il difensore di una parte in causa può rinunciare alla procura conferita, ma la sua rinuncia non ha effetti interruttivi e sospensivi del processo fino a quando non è avvenuta la sua sostituzione, né impedisce il passaggio in decisione del ricorso, essendo egli tenuto a svolgere le funzioni fino alla sua sostituzione

Consiglio di Stato sezione V sentenza 25 gennaio 2016, n. 246 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 401 del 2008, proposto dalla Ne. Pu. s.r.l.; contro il Comune di Milano, in persona del Sindaco...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 25 gennaio 2016, n. 247. I concorrenti devono indicare, anche nelle offerte relative agli appalti di lavori, i costi interni per la sicurezza del lavoro. L’assenza di tale indicazione comporta l’esclusione dalla gara, senza possibilità della regolarizzazione e del’soccorso istruttorio ‘ di cui agli articoli 38, comma 2 bis, e 46, commi 1 bis e 1 ter,, del Codice dei contatti pubblici

Consiglio di Stato sezione V sentenza 25 gennaio 2016, n. 247 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8191 del 2015, proposto dalla s.r.l. Im.; contro l’impresa Lu. Pa.; nei confronti di Il Comune di...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 25 gennaio 2016, n. 253. Al fine di integrare una motivazione idonea a supportare una c.d. “interdittiva antimafia”, non è sufficiente affermare che uno o più parenti del soggetto richiedente la certificazione antimafia risultino vicini a soggetti appartenenti ad associazione di stampo mafioso; o vicini o affiliati a cosche mafiosi e/o a famiglie mafiosi. Occorre motivare tale affermazione con elementi specifici

Consiglio di Stato sezione III sentenza 25 gennaio 2016, n. 253 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 364 del 2013, proposto dalla Ditta Individuale Te. No. Vi. di Di. An.; contro Ministero dello Sviluppo...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 20 gennaio 2016, n. 193. L’inserimento nella busta amministrativa di elementi economici comunque conoscibili da parte della Commissione, non costituisce elemento di individuazione dell’offerta economica che deve essere formulata con l’applicazione di un ribasso rispetto alla base d’asta, né può comunque, determinare un illegittimo condizionamento nella autonoma valutazione dell’offerta tecnica

Consiglio di Stato sezione III sentenza 20 gennaio 2016, n. 193 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7003 del 2015, proposto da: Me. It. S.p.A.,; contro Az. Os. Br.. n.c. nei confronti di Ne....

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 20 gennaio 2016, n. 197. Lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, art. 14 ex 3 del D. lgs. 267/2000, non ha natura di provvedimento sanzionatorio, ma preventivo; conseguentemente, per l’emanazione del relativo provvedimento di scioglimento, è sufficiente la presenza di elementi che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto tra l’organizzazione mafiosa e gli amministratori dell’ente considerato infiltrato

Consiglio di Stato sezione III sentenza 20 gennaio 2016, n. 197 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8853 del 2015, proposto da: Presidenza del Consiglio dei Ministri; contro An. Pa.; nei confronti di Comune...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 22 gennaio 2016, n. 209. La revisione dei prezzi di cui all’art. 6, l. 24 dicembre 1993 n. 537 e all’art. 115 del codice dei contratti si applica solo alle proroghe contrattuali, come tali previste ab origine negli atti di gara ed oggetto di consenso “a monte”, ma non anche agli atti successivi al contratto originario con cui, mediante specifiche manifestazioni di volontà, è stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto identico a quello originario per quanto concerne la remunerazione del servizio, senza che sia stata avanzata alcuna proposta di modifica del corrispettivo, che pure la parte privata era libera di formulare. La proroga del termine finale di un appalto, infatti, comporta il solo differimento del termine di scadenza del rapporto, mentre il rinnovo del contratto costituisce una nuova negoziazione con la controparte, ossia un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale attraverso cui vengono liberamente pattuite le condizioni del rapporto

Consiglio di Stato sezione III sentenza 22 gennaio 2016, n. 209 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3768 del 2015, proposto da: Co. St. Eu. Mu.; contro INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 20 gennaio 2016, n. 189. La notifica del ricorso mediante posta elettronica certificata non è utilizzabile nel processo amministrativo, essendo esclusa, in base al disposto di cui all’art. 16-quater, comma 3-bis, del D.L. n. 179/12 come convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in argomento (ovvero i commi 2 e 3 del medesimo art. 16-quater), solo all’esito della cui adozione detto meccanismo ha acquistato effettiva efficacia nel processo civile e penale (così come, per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti, si è reso necessario stabilire le regole tecniche ed operative in materia di utilizzo della posta elettronica certificata anche per l’effettuazione di notificazioni relative a procedimenti giurisdizionali con recente decreto del Presidente 21 ottobre 2015 in G.U. n. 256 del 3 novembre 2015)

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE III SENTENZA 20 gennaio 2016, n. 189 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1187 del 2015, proposto da: Ministero per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo, in persona del Ministro p.t., ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli ufficii della stessa, in...