Consiglio di Stato sezione III sentenza 8 aprile 2016, n. 1406 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9334 del 2009, proposto da: Ma. Ra., rappresentato e difeso dall’avv. Ma. Ba., con domicilio eletto presso...
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Nel giudizio elettorale il principio della specificità dei motivi di censura e dell’onere della prova è da considerarsi attenuato in considerazione della situazione di obiettiva difficoltà in cui si trova il soggetto che ha interesse a contestare le operazioni elettorali illegittime sulla base di dati informativi di carattere indiziario e della correlata esigenza di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale sancita dagli artt. 24 e 113 Cost., per cui è necessario e sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che l’atto introduttivo indichi, non in termini astratti ma con riferimento a fattispecie concrete, la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono, mentre si appalesano inammissibili azioni esplorative volte al mero riesame delle operazioni svolte. Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 13 aprile 2016, n. 1477.
Consiglio di Stato sezione V sentenza 13 aprile 2016, n. 1477 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 3995 del 2015, proposto da: A.R., rappresentato e difeso dagli avvocati Sa. St....
Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 12 aprile 2016, n. 7. Le controversie aventi ad oggetto la declaratoria della consistenza dell’insegnamento di sostegno ed afferenti alla fase che precede la formalizzazione del piano educativo individualizzato (PEI) restano affidate alla cognizione del giudice amministrativo. Prima della definizione del piano che stabilisce il numero di ore di sostegno necessario a garantire una corretta formazione all’alunno disabile, infatti, l’Amministrazione scolastica resta pienamente investita delle potestà relative alla formazione del PEI e, soprattutto, nella fase che precede la definizione dello stesso, risulta inconfigurabile qualsivoglia profilo discriminatorio, che appare ravvisabile solo nell’omessa, parziale o incompleta attuazione del piano e che concreta, a ben vedere, l’identificazione della giurisdizione ordinaria, come provvista di capacità cognitoria, ai sensi dell’art. 28 d.lgs. n. 150 del 2011
CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA SENTENZA 12 aprile 2016, n.7 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 15 di A.P. del 2015, proposto da: Sonia C., rappresentata e difesa dall’avv. Simona Marotta, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale CdS in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13; contro Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 6 aprile 2016, n. 1355. Il generale principio della temporaneità delle misure di salvaguardia, aventi natura eccezionale e derogatoria, e della ragionevole durata del loro termine di efficacia, vincola le Amministrazioni in generale ed anche le Regioni al fine di evitare un incontrollato trascinamento in avanti della durata delle suddette misure impeditive, onde scongiurare il rischio che all’effetto tipico, di natura meramente cautelare, si sovrapponga quello improprio di una permanente compressione del diritto di proprietà, anche con riferimento ai pur tutelati valori ambientali
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 6 aprile 2016, n. 1355 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9054 del 2013, proposto da: St. Vi., rappresentato e difeso dall’avv. Le. La., con domicilio eletto presso...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 6 aprile 2016, n. 1356. Ai fini della stessa ammissibilità della domanda risarcitoria, non basta il solo annullamento dell’atto lesivo, ma è pure necessario che vi sia l’elemento soggettivo della colpa, dovendosi verificare se l’adozione e l’esecuzione dell’atto impugnato siano avvenute in violazione delle regole d’imparzialità, correttezza e buona fede, cui l’esercizio della funzione pubblica si deve costantemente attenere
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 6 aprile 2016, n. 1356 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso n. 5851/2009 RG, proposto dalla DU. Co. Ap. e Re. s.r.l., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore,...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 6 aprile 2016, n. 1367. La dispensa dal servizio permanente effettivo dei sottufficiali non è fattispecie di natura disciplinare, onde, secondo pacifica giurisprudenza amministrativa, non è assoggettata a termini perentori
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 6 aprile 2016, n. 1367 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5403 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: – OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Pi. Bi.,...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 6 aprile 2016, n. 1376. Nell’ipotesi in cui venga lamentato un danno procedimentale c.d. da ritardo mentre per il danno non patrimoniale è possibile procedere alla liquidazione secondo criteri equitativi, per le voci di danno patrimoniale occorre, rispettivamente una concreta rendicontazione per il danno emergente, ed anche con riferimento al lucro cessante, non può comunque prescindersi da una indicazione, né generica né esplorativa, dei mancati guadagni, delle mancate occasioni e degli aggravi patrimoniali indiretti, scaturiti dal ritardo a provvedere
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 6 aprile 2016, n. 1376 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6473 del 2014, proposto dalla società Ap. III s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica rappresentato...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 1 aprile 2016, n. 1301. In materia di rimozione, di avvio a recupero o di smaltimento dei rifiuti e del ripristino dello stato dei luoghi, la preventiva formale comunicazione dell’avvio del procedimento costituisce un adempimento indispensabile al fine dell’effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati e non si può applicare il temperamento che l’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 apporta alla regola generale dell’art. 7 della stessa legge
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 1 aprile 2016, n. 1301 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 1303 del 2016, proposto da: So. im. El. se....
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 25 marzo 2016, n. 1239. È risarcibile il danno da ritardo se il privato ha avuto il positivo provvedimento finale di una VIA (Valuntazione di impatto ambientale) che gli ha consentito l’ampliamento della propria attività economica, ma l’Amministrazione ha ritardato e non ha osservato i termini procedimentali senza addurre alcuna giustificazione. La sentenza ha esattamento motivato che vi era la “sussistenza dei presupposti di carattere oggettivo (prova ed ingiustizia del danno, nesso causale) e di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante)
Consiglio di Stato sezione V sentenza 25 marzo 2016, n. 1239 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7029 del 2015, proposto da: Regione Campania, rappresentata e difesa per legge dall’avv. An. Ma., domiciliata in...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 23 marzo 2016, n. 1204. L’istanza di accertamento di conformità non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione in precedenza emessa, ma ne impedisce unicamente l’esecuzione materiale, con la conseguenza che la medesima ordinanza può essere portata ad esecuzione in caso di rigetto dell’istanza, dopo la maturazione del relativo termine di adempimento che riprende a decorrere dalla conoscenza del diniego
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 23 marzo 2016, n. 1204 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3870 del 2015, proposto da: Fr. Ga., rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Sc. e Lu. Ma.,...