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Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda di risarcimento del danno derivante non già dall’illegittimità dell’atto amministrativo adottato bensì dal più generale comportamento negligente della pubblica amministrazione. Difatti, tale affermazione di responsabilità consegue alla individuazione di un danno che, lungi dal discendere come conseguenza diretta da un provvedimento amministrativo lesivo di interessi legittimi (o dalla mancata o ritardata adozione di tale atto), con ciò radicando la giurisdizione del giudice amministrativo, discende invece dall’accertamento di un generale comportamento negligente e/o omissivo della pubblica amministrazione in sede di controllo sugli organi, lesivo del principio del neminem ledere, e del tutto prescindente dall’esercizio di un potere amministrativo ovvero dal mancato esercizio di un potere amministrativo obbligatorio (ex art. 30, co. 2) concretizzantesi (o meno) in una adozione di provvedimento amministrativo illegittimo. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 5 maggio 2016, n.1808

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE IV SENTENZA 5 maggio 2016, n.1808 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5113 del 2015, proposto da: Expo 2015 S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Guido Greco, Manuela Muscardini, Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, Via Principessa Clotilde n.2; contro Costruzioni Perregrini Srl in proprio e...

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È legittima l'esclusione da una gara per il servizio di illuminazione pubblica di un Comune se l'offerta tecnica era difforme ed inadeguata rispetto a ciò che era stabilito nel capitolato speciale. La motivazione della sentenza ha precisato che in tal modo vi era un'inadeguatezza tecnologica degli impianti, e ciò comportava una diminuzione nella qualità degli stessi: Consiglio di Stato,s ezione V, sentenza 5 maggio 2016, n. 1809.

Consiglio di Stato sezione V sentenza 5 maggio 2016, n. 1809 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10087 del 2015, proposto dalla Co., s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di...

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Nel caso in cui la Soprintendenza ravvisi un vizio di motivazione dell'atto comunale di autorizzazione, deve indicare in modo puntuale quali siano le ragioni del contrasto dell'opera con il contesto paesaggistico. Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 5 maggio 2016, n. 1767.

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 5 maggio 2016, n. 1767 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4876 del 2013, proposto da: Pa. Ci.e Gi. Ci., rappresentati e difesi dall’avvocato Irene Gi. Be., con...

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L’art. 45, par. 2, della direttiva 2004/18/CE, nel rimettere agli Stati membri la definizione delle condizioni e modalità applicative delle cause di esclusione dalle gare, lascia certamente agli ordinamenti nazionali un margine di apprezzamento delle proprie specifiche esigenze, in modo da consentire previsioni più rigorose o più flessibili pur nel rispetto dei parametri generali di proporzionalità e ragionevolezza (cfr., da ultimo, Corte di giustizia UE, 10 luglio 2014, C-358/12). Di conseguenza, l’inequivoco tenore letterale dell’art. 38, comma 1, del d.lgs. nr. 163/2006, in virtù del quale i requisiti di moralità professionale – ivi compreso quello di regolarità fiscale – devono essere posseduti senza soluzione di continuità dal momento della domanda di partecipazione, per tutta la durata della gara e fino alla sottoscrizione del contratto di appalto, appare espressivo di un’opzione certamente non esclusa dal sistema comunitario di riferimento. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 3 maggio 2016, n. 1717.

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 3 maggio 2016, n. 1717 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA sui seguenti ricorsi in appello: 1) nr. 5554 del 2015, proposto da MA. S.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa...

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In tema di appalti pubblici, l'art. 75 Codice dei Contratti Pubblici inerente alla mancata o irrituale produzione della cauzione provvisoria risponde all'esigenza di garantire, per quanto possibile, la futura esatta esecuzione dei rapporti contrattuali già in una fase che precede la costituzione del vincolo contrattuale. Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 5 maggio 2016, n. 1803.

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 5 maggio 2016, n. 1803 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9720 del 2015, proposto da: Pu.-Tr. di Ti. Au. Sas in Qualità di Mandataria R.T.I., Na. Cl....

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Ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. l), del D.lgs. n.163/2006, la funzione della campionatura non è quella di integrare l'offerta tecnica, bensì di comprovare, con la produzione di prodotti dimostrativi detti appunto «campioni», la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti. Il campione non è, dunque, un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell'offerta tecnica, che consente all'Amministrazione di saggiare la bontà tecnica del prodotto offerto, e non può considerarsi parte integrante di essa, per quanto oggetto di valutazione, a determinati fini, da parte della Commissione giudicatrice. Risulta dunque netta la distinzione, funzionale ancor prima che strutturale, tra la documentazione tecnica e la campionatura, sicché non può ritenersi corretto affermare che la campionatura sia parte integrante dell'offerta tecnica e, in quanto tale, debba essere aperta in seduta pubblica. Se essa ha, infatti, una funzione meramente esemplificativa delle caratteristiche dell'offerta, non vi è alcuna esigenza di par condicio tra i concorrenti, né alcun interesse pubblico alla imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, che ne giustifichi l'apertura in seduta pubblica, con operazioni materiali, aventi ad oggetto molti e ingombranti campioni, nonché lunghe e complesse operazioni che rallentano inutilmente la fase della seduta pubblica. Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 26 aprile 2016, n. 1612.

Consiglio di Stato sezione III sentenza 26 aprile 2016, n. 1612 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8908 del 2015, proposto dalla società Co. S. Coop. p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato...