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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 23 novembre 2015, n. 5303. Nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, rilevano, ai fini della configurabilità dell’esercizio di mansioni superiori e della loro rilevanza ai fini retributivi, quali presupposti imprescindibili, lo svolgimento di fatto, in modo continuativo e prevalente di funzioni rientranti nella qualifica superiore, il conferimento mediante atto formale delle mansioni stesse, l’esistenza di un posto che risulti vacante nel relativo organico

Consiglio di Stato sezione III sentenza 23 novembre 2015, n. 5303 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3195 del 2010, proposto da: Fr.Ri., rappresentato e difeso dall’avv. Le.Ra., con domicilio eletto presso Pa.An. in...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 20 novembre 2015, n. 5297. In tema di accesso agli atti della P.A., art. 6, primo comma, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, prevede che: “qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinteressati, l’amministrazione invita l’interessato a presentare richiesta d’accesso formale, di cui l’ufficio rilascia ricevuta”. La norma non ha contenuto propriamente innovativo in quanto si limita ad esplicitare il principio di leale collaborazione fra Amministrazione e cittadini, in base al quale questa non può frapporre ostacoli privi di significato sostanziale alle istanze degli associati. Sulla base del principio richiamato l’Amministrazione non può quindi limitarsi a prendere atto dell’irregolarità dell’istanza (nella specie, perché presentata dall’avvocato in difetto di procura espressa), restando conseguentemente inerte, costituendo invece suo obbligo rappresentare i motivi che ostavano all’accoglimento della richiesta, in modo da indirizzarla nei termini ritenuti corretti

Consiglio di Stato sezione V sentenza 20 novembre 2015, n. 5297 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello numero di registro generale 3521 del 2015, proposto da: Comune di Monteroni di Lecce in persona del Sindaco in...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 20 novembre 2015, n. 5300. L’istituto dell’onere reale sulle aree inquinate, introdotto per la prima volta nell’ordinamento dal d. lgs. n. 22/97 e regolato dal d.m. n. 471/99, è stato reiterato dall’articolo 253 (oneri reali e privilegi speciali) del d.lgs. n. 152/2006. Il d.lgs. n. 152/2006 apporta significative e opportune modifiche a quanto previsto dall’art. 17 del d.lgs. n. 22/97 e dal d.m. n. 471/99 che meglio garantiscono il proprietario (in particolare, l’art. 244, comma 3, in base al quale l’ordinanza con la quale la Provincia diffida il responsabile dell’inquinamento a provvedere al fine di mettere in atto gli interventi previsti dalla normativa sulle bonifiche, “è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 253”). Né il d.lgs. n. 152/2006, né la previgente normativa dettata dal d. lgs. n. 22/1997, definiscono con precisione le caratteristiche dell’onere reale o gli obblighi che ne derivano. Tale istituto, inoltre, non solo non risulta disciplinato dal codice civile, ma non ha ancora trovato una sistemazione definitiva in dottrina. La caratteristica dell’onere reale è, comunque, l’ambulatorietà passiva che accomuna l’istituto alla obligatio propter rem per il fatto che segue l’immobile, per cui chiunque subentri nel diritto reale subentra anche negli obblighi connessi all’onere reale indipendentemente dal fatto che ne abbia avuto effettiva conoscenza (a tal fine è prevista la trascrizione dell’onere nei Registri immobiliari e l’annotazione sul certificato di destinazione urbanistica).Gli obblighi scaturenti dalla costituzione dell’onere reale sono particolarmente gravosi per il proprietario dell’area che potrebbe subire anche l’esproprio dell’area inquinata. Ne consegue che l’intera disciplina non può che essere di stretta interpretazione e non può prescindere dalla rigida osservanza del procedimento dettato dal legislatore. Ciò implica, da un lato, che vi sia certezza sullo stato di inquinamento del sito e dall’altro che sia notificata al responsabile dell’inquinamento e al proprietario del sito interessato dall’inquinamento la diffida a provvedere ad effettuare le opere di disinquinamento e di messa in sicurezza. Intimamente connessa alla diffida è la situazione di “inerzia” del responsabile dell’inquinamento (o la sua mancata individuazione) e/o l’inerzia del proprietario incolpevole o di eventuali altri soggetti interessati

Consiglio di Stato sezione V sentenza 20 novembre 2015, n. 5300 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4748 del 2006, proposto dalla s.r.l. Be., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 13 novembre 2015, n. 5191. Corretto l’operato di una amministrazione locale che aveva posto una limitazione alla circolazione nell’ambito del centro storico per i veicoli le cui ruote superassero particolari limiti dimensionali

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE QUINTA sentenza 13 novembre 2015, n. 5191 Fatto e diritto 1. Con l’ordinanza del Sindaco di Firenze n. 2004/M/09189 del 27.12.2004 venivano introdotte disposizioni limitative dell’accesso dei veicoli denominati S.U.V. (sport utility vehicle) nella Zona cittadina a traffico limitato (Z.T.L.), con decorrenza dal 1°.1.2005. Veniva infatti disposto di non rinnovare alla...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 16 novembre 2015, n. 5202. E’ ricevibile l’istanza per il regolamento di competenza, proposta tempestivamente, entro il termine di decadenza di venti giorni di cui all’art. 31, comma 2 della legge n. 1034 del 1971, per cui, ove sia stata dichiarata erroneamente l’irricevibilità dell’istanza, in prime cure, ne discende l’ammissibilità della devoluzione in appello della questione di incompetenza territoriale, in quanto decisa con statuizione affetta da error in procedendo

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 16 novembre 2015, n. 5202 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8028 del 2011, proposto da: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona...