Consiglio di Stato sezione III sentenza 23 novembre 2015, n. 5303 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3195 del 2010, proposto da: Fr.Ri., rappresentato e difeso dall’avv. Le.Ra., con domicilio eletto presso Pa.An. in...
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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 20 novembre 2015, n. 5297. In tema di accesso agli atti della P.A., art. 6, primo comma, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, prevede che: “qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinteressati, l’amministrazione invita l’interessato a presentare richiesta d’accesso formale, di cui l’ufficio rilascia ricevuta”. La norma non ha contenuto propriamente innovativo in quanto si limita ad esplicitare il principio di leale collaborazione fra Amministrazione e cittadini, in base al quale questa non può frapporre ostacoli privi di significato sostanziale alle istanze degli associati. Sulla base del principio richiamato l’Amministrazione non può quindi limitarsi a prendere atto dell’irregolarità dell’istanza (nella specie, perché presentata dall’avvocato in difetto di procura espressa), restando conseguentemente inerte, costituendo invece suo obbligo rappresentare i motivi che ostavano all’accoglimento della richiesta, in modo da indirizzarla nei termini ritenuti corretti
Consiglio di Stato sezione V sentenza 20 novembre 2015, n. 5297 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello numero di registro generale 3521 del 2015, proposto da: Comune di Monteroni di Lecce in persona del Sindaco in...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 20 novembre 2015, n. 5299. Poiché non sussiste incompatibilità tra le funzioni di presidente della commissione di gara e quella di responsabile del procedimento, analogamente si deve ritenere che non possa sussistere incompatibilità di un dirigente dell’ente locale che abbia svolto le funzioni di presidente del seggio e di responsabile del procedimento, al quale sia stato anche attribuito il compito di approvare gli atti della commissione di gara (Consiglio di Stato, sez. V, 27 aprile 2012, n. 2445). Tra i poteri dell’Organo che procede all’approvazione degli atti di gara rientrano anche quelli di verifica della sussistenza di tutti i presupposti di legge sottostanti e quindi anche quello di accertare la sussistenza del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lettera f), del d. lgs. n. 163 del 2006
Consiglio di Stato sezione V sentenza 20 novembre 2015, n. 5299 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7974 del 2012, proposto da: La. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 20 novembre 2015, n. 5300. L’istituto dell’onere reale sulle aree inquinate, introdotto per la prima volta nell’ordinamento dal d. lgs. n. 22/97 e regolato dal d.m. n. 471/99, è stato reiterato dall’articolo 253 (oneri reali e privilegi speciali) del d.lgs. n. 152/2006. Il d.lgs. n. 152/2006 apporta significative e opportune modifiche a quanto previsto dall’art. 17 del d.lgs. n. 22/97 e dal d.m. n. 471/99 che meglio garantiscono il proprietario (in particolare, l’art. 244, comma 3, in base al quale l’ordinanza con la quale la Provincia diffida il responsabile dell’inquinamento a provvedere al fine di mettere in atto gli interventi previsti dalla normativa sulle bonifiche, “è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 253”). Né il d.lgs. n. 152/2006, né la previgente normativa dettata dal d. lgs. n. 22/1997, definiscono con precisione le caratteristiche dell’onere reale o gli obblighi che ne derivano. Tale istituto, inoltre, non solo non risulta disciplinato dal codice civile, ma non ha ancora trovato una sistemazione definitiva in dottrina. La caratteristica dell’onere reale è, comunque, l’ambulatorietà passiva che accomuna l’istituto alla obligatio propter rem per il fatto che segue l’immobile, per cui chiunque subentri nel diritto reale subentra anche negli obblighi connessi all’onere reale indipendentemente dal fatto che ne abbia avuto effettiva conoscenza (a tal fine è prevista la trascrizione dell’onere nei Registri immobiliari e l’annotazione sul certificato di destinazione urbanistica).Gli obblighi scaturenti dalla costituzione dell’onere reale sono particolarmente gravosi per il proprietario dell’area che potrebbe subire anche l’esproprio dell’area inquinata. Ne consegue che l’intera disciplina non può che essere di stretta interpretazione e non può prescindere dalla rigida osservanza del procedimento dettato dal legislatore. Ciò implica, da un lato, che vi sia certezza sullo stato di inquinamento del sito e dall’altro che sia notificata al responsabile dell’inquinamento e al proprietario del sito interessato dall’inquinamento la diffida a provvedere ad effettuare le opere di disinquinamento e di messa in sicurezza. Intimamente connessa alla diffida è la situazione di “inerzia” del responsabile dell’inquinamento (o la sua mancata individuazione) e/o l’inerzia del proprietario incolpevole o di eventuali altri soggetti interessati
Consiglio di Stato sezione V sentenza 20 novembre 2015, n. 5300 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4748 del 2006, proposto dalla s.r.l. Be., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 13 novembre 2015, n. 5191. Corretto l’operato di una amministrazione locale che aveva posto una limitazione alla circolazione nell’ambito del centro storico per i veicoli le cui ruote superassero particolari limiti dimensionali
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE QUINTA sentenza 13 novembre 2015, n. 5191 Fatto e diritto 1. Con l’ordinanza del Sindaco di Firenze n. 2004/M/09189 del 27.12.2004 venivano introdotte disposizioni limitative dell’accesso dei veicoli denominati S.U.V. (sport utility vehicle) nella Zona cittadina a traffico limitato (Z.T.L.), con decorrenza dal 1°.1.2005. Veniva infatti disposto di non rinnovare alla...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 16 novembre 2015, n. 5205. L’interruzione del processo amministrativo soggiace alle norme del c.p.c., il processo interrotto deve riassumersi nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo e nei giudizi sulle controversie riguardanti provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati. L’interruzione del processo a causa del fallimento di una delle parti opera automaticamente mentre il termine di riassunzione per la parte non colpita dall’evento interruttivo deve ritenersi decorrente dal giorno in cui ha avuto conoscenza legale dell’evento. Ne consegue che la riassunzione effettuata oltre tale termine comporta l’estinzione del giudizio
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 16 novembre 2015, n. 5205 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 652 del 2014, proposto dall’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, in persona del legale...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 16 novembre 2015, n. 5202. E’ ricevibile l’istanza per il regolamento di competenza, proposta tempestivamente, entro il termine di decadenza di venti giorni di cui all’art. 31, comma 2 della legge n. 1034 del 1971, per cui, ove sia stata dichiarata erroneamente l’irricevibilità dell’istanza, in prime cure, ne discende l’ammissibilità della devoluzione in appello della questione di incompetenza territoriale, in quanto decisa con statuizione affetta da error in procedendo
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 16 novembre 2015, n. 5202 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8028 del 2011, proposto da: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 13 novembre 2015, n. 5192. È illegittimo l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria perché il legale rappresentante di un’impresa che faceva parte di raggruppamento temporaneo non aveva dichiarato una sentenza di condanna che risaliva a 41 anni prima. La sentenza ha precisato che la condanna riguardava il reato di “allontanamento senza autorizzazione”, commesso durante il servizio militare e previsto dal Codice militare di pace. L’art. 578 del Codice di procedura penale, vigente all’epoca, imponeva al Tribunale di attivarsi perché fosse pronunciata l’estinzione del reato, che decorreva dopo cinque anni dalla sentenza di condanna, ed il Tribunale non ha ottemperato a quest’obbligo
Consiglio di Stato sezione V sentenza 13 novembre 2015, n. 5192 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2544 del 2015, proposto dalla Ot. s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 16 novembre 2015, n. 5217. In merito alla domanda risarcitoria esperita in relazione al danno conseguente al mancato tempestivo rilascio della concessione edilizia in sanatoria, qualora il danneggiato abbia avuto la possibilità di interrompere, mediante un diligente contegno positivo, la serie di conseguenze dannose ascrivibile all’autore dell’evento dannoso, a norma del dell’art. 1227 c.c., tale circostanza può comportare una ripartizione finale delle conseguenze economiche dell’illecito diversa da quella che verrebbe suggerita dal ricorso a una valutazione di stretta causalità giuridica, riconoscendo al danneggiato la sola differenza tra il complessivo ammontare del danno effettivamente subito e quella porzione di esso che poteva essere evitato mediante la diligenza del buon padre di famiglia
Consiglio di Stato sezione V sentenza 16 novembre 2015, n. 5217 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10817 del 2002, proposto dalla Vi. s.r.l., già Società Vi. a r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Ga.Ab.,...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 9 novembre 2015, n. 5085. In merito al ricorso esperito ai fini della riforma della sentenza concernente la mancata idoneità permanente del militare al servizio, si rileva che nel relativo procedimento, colto appunto all’accertamento dell’idoneità sufficiente, rispetto ai profili sanitari occorrenti per il mantenimento del militare in servizio, il giudizio di inidoneità non equivale necessariamente al riconoscimento dell’esistenza di uno stato patologico globale e permanente, ma significa solo che le caratteristiche fisiche del militare non corrispondono più ai livelli richiesti per il buono e duraturo espletamento d’un servizio, spesso di particolare gravosità
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 9 novembre 2015, n. 5085 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso n. 2416/2011 RG, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale...